Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3185 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3185  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
Irpef- accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27177/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma al INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore pro  tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso  la  sentenza  della  Commissione  tributaria  regionale  della Liguria n. 609/2016, depositata in data 20/04/2016;
udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del 21/12/2023 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE, emetteva due avvisi di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di NOME COGNOME, per gli anni di imposta 2007 e 2008, in base alla presenza di beni indice costituiti da due autovetture, una residenza principale in RAGIONE_SOCIALE e due residenze secondarie a Courmayeur e Olbia, quest’ultima in multiproprietà , da una residenza secondaria da ottobre 2018 a Torriglia, tenendo conto altresì della partecipazione al 50% alle spese della coniuge NOME COGNOME.
Il contribuente proponeva ricorso che era accolto dalla CTP di RAGIONE_SOCIALE che riteneva che le risultanze del redditometro costituissero presunzione semplice, smentita dalle indicazioni contenute nel ricorso e dalla comune esperienza, e che il reddito familiare complessivo netto fosse sufficiente a consentire il tenore di vita.
La CTR della Liguria accoglieva l’appello erariale ritenendo che la pluralità dei dati da cui l’ufficio aveva rilevato gli indici di capacità contributiva nonchè l’esame dei conti correnti degli investiment i con la coniuge compendiavano un univoco quadro che legittimava l’accertamento impugnato.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a otto motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21/12/2023.
Considerato che:
Il ricorrente propone otto motivi di ricorso.
Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e  2909  cod.  civ.  in  punto  di  giudicato  interno  sulla  metratura  degli
immobili sulla quale si fondano gli accertamenti redditometrici, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., perché la CTR avrebbe omesso di considerare la reale metratura degli immobili e l’ammontare dei disinvestimenti.
Con il terzo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360,  primo  comma,  n.  5  cod.  proc.  civ.,  costituito  dal  raffronto  tra l’ammontare del reddito sintetico e i redditi irrilevanti a fini Irpef .
Con il quarto motivo deduce violazione dell’art. 38, commi 4 e 5 , d.P.R. n. 600 del 1973 e violazione dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma,  n. 3 cod. proc. civ. , norma che prevederebbe  un  accertamento  fondato  su  presunzioni  semplici  che ammette  il  contribuente  a  dimostrare  la  non  persuasività  e  la  non correttezza RAGIONE_SOCIALE quantificazioni derivanti dal medesimo.
Con il quinto motivo deduce violazione de ll’art. 38 , commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973 sotto il profilo del soggettivamente disomogeneo raffronto tra indici di spesa e disponibilità economiche giustificate, e violazione dell’art.  2729  cod.  civ.,  in  relazione  all’art.  360,  primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Con il sesto motivo deduce violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 3 8, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in punto di disapplicazione dei coefficienti redditometrici (assumendo il motivo assorbito in appello).
Con il settimo motivo deduce la illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate con l’accertamento per il 2008 in violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 472 del 1997,  in  relazione  all’art.  360,  primo  comma,  n  3  cod.  proc.  civ. (assumendo il motivo assorbito in appello).
Con l’ottavo motivo deduce la illegittimità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate con l’accertamento per il 2008 violazione dell’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997 in punto di incremento del minimo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Il primo motivo è fondato, in quanto come evidenziato dalla ricorrente l’RAGIONE_SOCIALE, nel proprio atto di appello, espressamente condivideva  la valutazione degli errori di metratura nel calcolo degli immobili di RAGIONE_SOCIALE e Courmayeur che peraltro avevano già indotto l’ufficio a rideterminare il reddito imponibile in sede di mediazione  manifestando evidente acquiescenza in parte qua alla sentenza di primo grado, e ciononostante i giudici della CTR, evidenziando al contrario anche che  l’uffic io denuncia in particolare l ‘ errata quantificazione RAGIONE_SOCIALE superfici degli immobili posseduti  , ritenevano  legittimo l’avviso di accertamento  e in tali termini accoglievano l’appello; da tali affermazioni relative all’oggetto dell’appello e dalla pronuncia emessa, appare evidente che l’appello non sia stato accolto solo in parte qua .
Il secondo motivo denuncia omesso esame di un punto decisivo della controversia, costituito: a) dalla ridotta superficie degli immobili rispetto a quella indicata in accertamento; b) dalla somma oggetto di disinvestimento, maggiore rispetto a quella indicata in accertamento.
Il terzo motivo deduce che, tenendo conto dei reali disinvestimenti, il reddito sintetico accertato è inferiore alle RAGIONE_SOCIALE reali.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente.
La  prima  questione,  relativa  alla  superficie  degli  immobili,  è assorbita dall’accoglimento del primo motivo mentre le altre doglianze appaiono fondate.
Come  è  stato  precisato  da  questa  Corte  (Cass.  8/10/2020,  n. 21700),  nel  contenzioso  tributario  conseguente  ad  accertamenti sintetici  induttivi  mediante  cd.  redditometro,  per  la  determinazione
dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta, costituisce principio a tutela della parità RAGIONE_SOCIALE parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa.
Il giudizio svolto dalla CTR  si sostanzia in una  sommaria affermazione  di  condivisione  dell’avviso  di  accertamento,  citando  la pluralità  dei  beni  indice,  e  in  maniera  del  tutto  astratta  facendo riferimento all’  esame dei conti correnti e degli investimenti con la coniuge  ,  affermazioni  apodittiche che non danno conto dell’esame reale di quanto dedotto dal contribuente.
Più che di omesso esame di fatto decisivo controverso, denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., questo modo argomentativo del giudice tributario di appello risulta censurabile come in effetti, concretamente, fatto dalla ricorrente nell’articolazione della censura in esame- secondo il parametro di critica di cui all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in termini di motivazione mancante/apparente. Tale è infatti quella che «benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, 03/11/2016, n. 22332).
4.  Il  quarto  motivo,  con  cui  il  ricorrente  afferma  la  natura  di presunzione semplice del possesso di beni indice, è invece infondato,
in  quanto  smentito  da  un  costante  e  consolidato  orientamento  di questa Corte.
In tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , anteriore alla modifica intervenuta con il d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla l. 30/07/2010, n. 122, infatti, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base della «spesa per incrementi patrimoniali» da questi sostenuta, la quale si presume affrontata nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, e di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e nel d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro) e su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.
Costante orientamento di questa Corte afferma che  la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa (Cass. 13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335), per cui il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni  (Cass. 01/09/2016, n. 17487; in termini analoghi, Cass. 23/07/2007, n.
16284; e rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).
Il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce che l’apporto del coniuge doveva essere valutato non al 50% ma in proporzione al suo effettivo maggior reddito, è infondato.
Quanto ai redditi dei terzi che contribuiscono a formare il reddito del contribuente, proprio perché nell’accertamento dei redditi con metodo sintetico, la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale di capacità contributiva, gravando sul contribuente di provare la fonte non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme giustificative, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la sintesi reddituale e la prova contraria devono essere esercitate in concreto, anche riguardo a qualificati vincoli familiari (sui quali, Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 28/07/2006, n. 17202; Cass. 14/03/2018, n. 6195); e ha ulteriormente precisato che, in materia di accertamento sintetico del reddito, il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma a tal fine, non è sufficiente che alleghi l’esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell’anno di riferimento,
dimostrare  la  ricorrenza  di  elementi  sintomatici  che  siffatti  esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti (Cass. 2/12/2021, n. 38060).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a dedurre astrattamente che il contributo della moglie doveva essere calcolato non al 50% ma in misura maggiore in conseguenza del suo maggior reddito, non senza osservare che, erratamente, il motivo muove dalla differenza reddituale  tra  marito  e  moglie  facendo  però  riferimento,  quanto  al primo, al reddito dichiarato e non a quello accertato.
 Il  sesto,  settimo  e  ottavo  motivo  attengono  a  questioni riproposte in appello e non esaminate, che il ricorrente individua come assorbite;  in  realtà  non  di  assorbimento,  neanche  implicito,  può parlarsi.
Il sesto motivo, con cui si afferma che la natura regolamentare del moltiplicatore ne consente la disapplicazione, attiene a questione che deve considerarsi implicitamente rigettata, e che non è fondata alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni espresse nel l’esame del quarto motivo.
L’esame del settimo e dell’ottavo motivo , che deducono questioni relative al trattamento sanzionatorio e che non sono state scrutinate dalla CTR, è invece assorbito, in questa sede, dall’accoglimento in parte del ricorso e dalla conseguente cassazione con rinvio.
 Pertanto,  rigettati  o  assorbiti  gli  altri  motivi,  vanno  accolti  il primo e il secondo motivo, nei termini di cui in motivazione, e, cassata in  relazione  ai  motivi  accolti,  la  sentenza  impugnata,  la  causa  va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria in diversa composizione per nuovo esame.
P.Q.M.
accoglie  primo  e  secondo  motivo  di  ricorso  nei  termini  di  cui  in motivazione; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte alla Corte di giustizia tributaria di secondo
grado  della  Liguria  in  diversa  composizione  per  nuovo  esame  e  cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2023.