Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11998 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11998 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23431/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. COGNOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA, n. 4503/06/19 depositata il 2 dicembre 2019
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Reggio Calabria dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale determinava con metodo
sintetico ex art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992, il reddito del predetto contribuente da sottoporre a tassazione ai fini dell’IRPEF per l’anno 2008.
NOME COGNOME impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, che con sentenza n. 4503/06/19 del 2 dicembre 2019 rigettava l’appello della parte privata soccombente.
Contro questa sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, del 11 febbraio 2009 ( recte : del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in pari data, disponente l’aggiornamento della tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, come modificato dal D.M. 19 novembre 1992 n.d.r.) e dell’art. 2697 c.c..
1.1 Viene rimproverato alla CTR di aver erroneamente respinto il motivo di appello con il quale il contribuente aveva contestato la correttezza della determinazione reddituale operata dall’Ufficio con metodo sintetico, obiettando che l’importo degli interessi passivi corrisposti sulle rate di ammortamento del mutuo relativo alla residenza secondaria ammontava a 6.250 euro, e non invece a 21.522 euro.
1.2 Si sostiene, al riguardo, che l’Ufficio avrebbe dovuto, , provare ; per contro, i giudici di appello hanno a torto ritenuto che spettasse al contribuente dimostrare l’errore asseritamente commesso dagli accertatori.
Il ricorso è infondato.
2.1 La CTR ha accertato che, ai fini della determinazione degli interessi passivi inerenti al mutuo contratto dallo Stellitano per l’acquisto della residenza secondaria, l’Agenzia delle Entrate si era avvalsa dei dati risultanti dall’anagrafe tributaria, soggiungendo che il contribuente non aveva offerto idonea prova contraria, «essendosi limitato a dedurre fatti generici privi di qualsivoglia documentazione» .
2.2 Ciò posto, va tenuto presente che, in tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche, l’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 espressamente consente all’Ufficio di desumere l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza della dichiarazione anche «dai dati e dalle notizie di cui all’articolo precedente» , il quale, a sua volta, prevede che il controllo delle dichiarazioni possa essere effettuato «sulla scorta dei dati e delle notizie… raccolti e comunicati dall’anagrafe tributaria» .
2.3 Da quanto precede appare, quindi, evidente come nessuna violazione dell’art. 38 innanzi citato sia stata commessa dal collegio di secondo grado, che peraltro nemmeno ha invertito l’onere probatorio fra le parti, avendo invece liberamente apprezzato le prove offerte «hinc et inde» e giudicato nel complesso prevalenti quelle addotte dall’Amministrazione Finanziaria.
2.4 Giova, in proposito, rammentare che, per stabile insegnamento nomofilattico, l’inosservanza dell’art. 2697 c.c. è configurabile solamente quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, e non invece laddove formi oggetto di censura la valutazione delle prove compiuta in
sentenza (cfr., ex permultis , Cass. n. 9392/2025, Cass. n. 33231/2024, Cass. n. 12132/2023, Cass. n. 17287/2022).
2.5 Invero, l’interpretazione e l’apprezzamento del materiale istruttorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta delle risultanze probatorie ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, sono attività riservate al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6335/2025, Cass. n. 27722/2024, Cass. n. 36298/2023, Cass. n. 15319/2022).
2.6 Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.600 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione