Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7542 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/03/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11682/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
–
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Liguria n. 1188/01/2015, depositata il 10 novembre 2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato in data 27 ottobre 2012 , l’RAGIONE_SOCIALE procedeva ad accertamento sintetico ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti di COGNOME NOME, rideterminando il reddito per l’anno 2007 in € 109.668,00, con conseguente determinazione di maggiori IRPEF, relative addizionali e sanzioni.
In seguito al contraddittorio formatosi sull’istanza di ammissione alla procedura di accertamento con adesione, l’Ufficio riconoscendo che i veicoli targati TARGA_VEICOLO e TARGA_VEICOLO erano beni strumentali all’attività di impresa svolta dal contribuente, e che le polizze assicurative stipulate erano parimenti relative alla medesima attività d’impresa riduceva il reddito sintetico, rideterminandolo in € 76.090,00.
Avverso tale avviso di accertamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 106/01/2013, depositata il 31 ottobre 2013, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il reddito complessivo, per l’anno d’imposta in oggetto, in € 50.000,00.
Interposto gravame dal contribuente, nonché appello incidentale dall’RAGIONE_SOCIALE , la RAGIONE_SOCIALE Liguria rigettava l’appello principale, mentre accoglieva l’appello incidentale proposto dall’Ufficio,
confermando l’accertamento del reddito del contribuente pe l’anno 2007 in € 76.090,00.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di tre motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizio al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ .
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo COGNOME NOME eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art 38 del d.P.R. n. 600/1973, n relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che, nella specie, il reddito dichiarato era risultato incongruo per un solo periodo d’imposta (2007), nel mentre per l’altro anno oggetto di accertamento (2008) il relativo reddito era stato ritenuto congruo con sentenza RAGIONE_SOCIALE C.T.R. RAGIONE_SOCIALE Liguria n. 1189/01/2015, passata in giudicato, e quindi non ricorreva lo scostamento reddituale previsto dalla legge (due o più periodi d’imposta).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare che la C.T.R. non aveva esaminato la sentenza n. 1189/01/2015 RAGIONE_SOCIALE stessa Corte territoriale, passata in giudicato, che aveva annullato il relativo accertamento per l’anno 2008.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso si eccepisce nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per omessa pronuncia e/o totale mancanza di motivazione.
Così riassunti i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
Ed invero, per quel che riguarda il profilo riguardante il mancato scostamento biennale del reddito dichiarato rispetto a quello ritenuto congruo (ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis ), va rilevato che non risulta che l’avviso di accertamento per l’anno 2008 sia stato annullato con sentenza passata in giudicato; inoltre, nessun elemento il contribuente ha fornito per dimostrare che in tale ultima annualità non vi fosse lo scostamento rilevato dall’Ufficio.
Il terzo motivo invece, riguardante il profilo RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, deve ritenersi inammissibile.
Il ricorrente, infatti, deduce la mancanza di motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, ma nello stesso tempo fonda tale censura sull’omesso esame di un motivo di gravame, e quindi non si comprende se esso denunci un vizio di motivazione, o la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
La sentenza impugnata, in ogni caso, seppur succintamente, dà conto RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE disponibilità, in capo al contribuente, di specifici beni-indice (imbarcazione depositata presso i suoi locali, casa di abitazione e spese personali costituite dalla stipula di svariate assicurazioni).
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, in considerazione del fatto che l’RAGIONE_SOCIALE si è costituita ai soli fini RAGIONE_SOCIALE partecipazione all’udienza di discussione.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare parte ricorrente tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.