Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28110 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28110 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006 e 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28003/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
RICCI ENNIO
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 599/01/2016, depositata in data 5 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024 dal consigliere dott.ssa NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn. NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente riferiti agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’RAGIONE_SOCIALE – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto
comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 69.197,00 per l’anno 2006 ed a € 97.599,00 per l’anno 2007, e accertando un maggior reddito di € 185.798,00 per l’anno 2006 e di € 227.873,00 per l’anno 2007. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: immobili, premi assicurativi, disponibilità in leasing di quattro autovetture di grossa cilindrata, abitazione principale, utilizzo di collaboratrice domestica, motociclo e spese di incremento patrimoniale.
Avverso tali avvisi proponeva distinti ricorsi il contribuente dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 96/02/2013, li rigettava integralmente.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 599/01/2016, depositata in data 5 maggio 2016, la C.t.r. adita accoglieva l’appello del contribuente.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Il contribuente è rimasto intimato non avendo svolto attività difensiva.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 4 ottobre 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella
parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto che il contribuente avesse l’onere, per giustificare il maggior reddito accertatogli, di dimostrare che somme esenti o soggette a ritenute alla fonte erano state precipuamente utilizzate per effettuare le spese attenzionate dall’ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 36 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha proceduto a decidere con motivazione meramente parvente sulla giustificazione addotta, riguardante finanziamenti ricevuti, per il maggior reddito accertato, così non consentendo di desumere la ratio decidendi seguita.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, del DM Finanze 10 settembre 1992 (in GU), art. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto non computabile, nel reddito sinteticamente accertato, la spesa relativa ai canoni di leasing per non esser le stesse considerate nel redditometro; la RAGIONE_SOCIALE doveva invece valutare se esistessero ragioni per aggiungere detta spesa al reddito risultante dal redditometro, ragioni nel caso di specie date da fatti certi (gravi, precisi e concordanti).
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è pronunciata ultrapetita con riguardo al conseguente annullamento
dell’avviso anno 2007 per mancato superamento della soglia del 25% del reddito accertato rispetto a quello dichiarato con riferimento all’altro avviso relativo al 2006, una volta deciso per l’annullamento di quest’ultimo.
I primi tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione e stante l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono fondati.
2.1. In tema di accertamento in rettifica RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811). Il sistema del ‹‹redditometro›› collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui
presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335). Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass.
19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985; Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass.
2.2. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei principi normativi e giurisprudenziali testè illustrati laddove non si è adeguata alla giurisprudenza pacifica e reiterata di questa Corte vieppiù che l ‘art. 1, comma 2, del D.M. Finanze 10/09/1992, dispone che resta ferma la facoltà dell’Ufficio di utilizzare, per la determinazione sintetica del reddito complessivo netto, anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva diversi da quelli menzionati nel comma 1. Quindi ha errato la C.t.r. allorquando ha escluso categoricamente che l’Ufficio potesse considerare, nella determinazione del reddito sinteticamente accertato, le rate di canoni di leasing pagate perché non considerate dal redditometro, non sussistendo quella tassatività di indici ipotizzata dalla C.t.r.
2.3. Ancora, si è sostenuto (Cass. 04/07/2023, n. 18786) che, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis tra la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ed il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva. Sulla base di tali principi, non può dunque essere esclusa a priori la rilevanza dei canoni di leasing relativi all’acquisizione della disponibilità di beni di lusso, anche per gli anni d’imposta precedenti al 2009, trattandosi di spesa che comunque dimostra una maggiore capacità contributiva del soggetto interessato (Cass. 19 novembre 2018, n. 29750).
2.4. La RAGIONE_SOCIALE ha fatto quindi malgoverno anche dei principi giurisprudenziali di questa Corte allorquando ha ritenuto che l’Ufficio, nella determinazione del maggior reddito, non poteva tener conto dei canoni di leasing per euro 31.380,21 per l’anno
2016, sostenendo che l’incremento fosse stato privo di un chiaro riferimento normativo, avendo il legislatore disposto il computo RAGIONE_SOCIALE sole rate di mutuo – sulla base della tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 – e solamente col D.M. 24 dicembre 2012 aveva previsto anche le rate del leasing di autoveicoli; sulla scorta cioè di un provvedimento correlato al cd. “nuovo redditometro” e non suscettibile di applicazione con effetto retroattivo, né interpretazione analogica (tra canoni di leasing e rate di mutuo).
Dall’accoglimento dei tre motivi di ricorso discende l’assorbimento del quarto motivo.
In conclusione, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso e, assorbito il quarto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso e, assorbito il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2024.