Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10122 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10122 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.10781/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla INDIRIZZO.
-controricorrente-
ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.9236/52/2016 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 20 ottobre 2016 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre con un unico motivo nei confronti di COGNOME NOME, che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha parzialmente accolto l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’ avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r. riteneva che non fosse corretto che l’amministrazione avesse fatto gravare sul computo dei redditi per l’anno 2008 anche incrementi patrimoniali verificatisi in anni successivi (2009-2012) in base al criterio di ripartizione nei quattro anni antecedenti al l’acquisto a mente dell’art.38 d.P.R. n.600/1973; riteneva, inoltre, che il contribuente avesse dimostrato di aver sostenuto l’acquisto dell’autovettura nell’anno 2008 utilizzando provvista economica già posseduta nel 2007 ed in parte una permuta; infine rideterminava il reddito presunto sulla base della documentazione fornita da parte contribuente, che provava le effettive spese per il mantenimento dei beni indice (due autovetture e la casa di abitazione).
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità dell’udienza parte contribuente depositava memoria.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con l’unico motivo del ricorso principale, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, previgente alle modifiche apportate dall’art.22, comma 1, d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, nonché dell’art.2697 cod. civ. e del d.m.
10 settembre 1992, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
1.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, parte contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.38, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo il ricorrente, il contribuente non può essere onerato della prova che l’incremento patrimoniale possa essere stato pagato specificamente con denaro proveniente da disponibilità esistenti.
1.3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, parte contribuente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso, consistente nella provata disponibilità RAGIONE_SOCIALE risorse per far fronte, non solo all’acquisto, ma anche alle spese di mantenimento dei beni indice.
2.1. Il ricorso principale è fondato e va accolto, con conseguente rigetto del ricorso incidentale.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che <> (Cass. n.3403/2019; n. 26916/2022).
Inoltre, in tema di prova, si è anche detto che , l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall’altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma).
Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019).
Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui <> (Cass. n.1510/2017; conf. Cass. n. 29067/2018 e n.16637/2020).
Nel caso di specie, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. non si è attenuta a tali principi, perché ha ritenuto che non fosse corretto che l’amministrazione avesse fatto gravare sul computo dei redditi per l’anno 2008 anche incrementi patrimoniali verificatisi in anni successivi (2009-2012) e, di conseguenza, che il contribuente avesse dimostrato di aver sostenuto l’acquisto dell’autovettura nell’anno 2008 utilizzando provvista economica già posseduta nel 2007, con ciò pienamente assolvendo al proprio onere probatorio.
In conclusione il ricorso principale va accolto, rigettato l’incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, in tali limiti cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione,
cui demanda di provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024