Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34730 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34730 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9031/2017 R.G. proposto da :
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia -Sezione Distaccata di Caltanissetta n. 3465/2016, depositata il 10/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
In data 23 novembre 2011 NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini Irpef, n. CODICE_FISCALE/2011, relativo all’anno d’imposta 2007. L’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., DPR 29 settembre
1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 67.312,00; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità da parte del contribuente di beni -un’autovettura e due abitazioni – e altre situazioni indicative di capacità contributiva quale, segnatamente, l’incremento patrimoniale consistente nella provvista di euro 200.000,00 fornita alla figlia NOME per l’acquisto di una abitazione nel 2008, computato ex art. 38, comma 5, DPR n. 600/1973 nella misura di 1/5, e dunque per € 40.000,00.
Le ragioni del contribuente non trovavano accoglimento negli instaurati giudizi di merito.
Avverso la sentenza della CTR della Sicilia NOME COGNOME ricorre con quattro motivi e l’Amministrazione resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.».
1.1. Lamenta il contribuente che i giudici di appello abbiano omesso di pronunciare su molteplici questioni sollevate con i motivi di appello, e già dedotte con il ricorso di primo grado, ed in particolare con riguardo alle censure: i) di illegittimità dell’applicazione del “redditometro” ai casi di possesso dell’abitazione principale; ii) di violazione dell’obbligo di contraddittorio preventivo; iii) di illegittima automatica applicazione del “redditometro” in conseguenza del mero “scostamento” del maggior reddito accertabile rispetto alla misura del 25% del reddito dichiarato; iv) di difetto di motivazione dell’atto impositivo; v) di errata determinazione del maggior reddito in conseguenza sia dell’utilizzo non “privato” dell’autovettura, dell’utilizzo promiscuo della stessa autovettura, dell’utilizzo condiviso delle abitazioni, del contributo reddituale del coniuge, della documentata disponibilità di
denaro conseguente alla vendita di un immobile nel 2002; vi) di illegittimo utilizzo della metodologia di accertamento “sintetico” sulla base del c.d. “redditometro”, adottata a mezzo dell’art. 38 DPR 600/73 ancorché il contribuente espletasse un’attività di impresa.
1.2. Preliminarmente, in presenza di espressa eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia controricorrente, si rileva che il motivo è stato correttamente formulato, in quanto il ricorrente non solo ha allegato la deduzione delle questioni che assume pretermesse dinanzi al giudice di merito ma, in ossequio al principio di autosufficienza, ha anche indicato in quali specifici atti del giudizio precedente ciò è avvenuto, indicando inoltre il contenuto dei motivi di appello non esaminati. In aggiunta, di tali questioni la sentenza della CTR ha dato conto nella parte narrativa della sentenza impugnata.
1.3. Il motivo è inoltre, fondato, nei termini che seguono.
La CTR ha preliminarmente rilevato che «L’odierno appello ripropone con ripetitiva sequenza le eccezioni dedotte in ricorso, rendendo così plausibile la preliminare pregiudiziale eccezione di inammissibilità sollevata dalla comparente Agenzia ex art. 53, l. n. 546/92 (assenza di motivi specifici)».
Tale affermazione è da ritenersi, stante la formulazione dubitativa, un mero obiter dictum che non costituisce la ratio decidendi su cui si fonda la pronuncia impugnata, che è di rigetto nel merito dell’appello, come risulta chiaramente dal dispositivo.
1.4. La Commissione territoriale si è quindi pronunciata sulle questioni inerenti alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, nonché sulla contestazione di violazione degli artt. 23 e 53 Cost., rigettando entrambe le censure sollevate dal contribuente.
1.5. Per quanto attiene alle ulteriori questioni sollevate con i motivi di appello, i giudici territoriali si sono invece limitati a statuire, in
forma apodittica e limitatamente alla prova della provenienza della fonte di reddito per l’acquisto degli immobili , che «Quanto ai beni oggetto di incrementi patrimoniali, permane legittima la presunzione dell’Ufficio, a sensi dell’art. 38 del D.P.R. 600 n. 3, quali redditi non dichiarati ed investiti patrimonialmente negli anni di percezione e posti a base degli atti impugnati, senza che dalla controparte fosse stata addotta alcuna dimostrazione di provenienza da altra e diversa fonte di reddito, anche di terzi, per la formazione della provvista di danaro necessaria per l’acquisto degli immobili indicati nell’avviso e perciò facenti parte del suo reddito complessivo imponibile».
Risultano di conseguenza assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., la violazione degli art. 38 commi 2, 3 e 4 DPR n. 600/73 in relazione alle contestazioni sulle quali i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi, e che sono oggetto del motivo che precede.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, infine, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., la violazione dell’art.38 comma 5 dpr 600/73, degli artt. 24 e 97 cost. e dell’art.12, comma 1, d.l. n. 69 del 1989, lamentando il contribuente l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo.
3.1. Il motivo è infondato.
Invero, questa Corte regolatrice ha già avuto occasione di statuire che «In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento sintetico in virtù dell’art. 38, comma 7, del
d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale», (Cass. Sez. VI-V, 31/05/2016, n. 11283; Cass. Sez. V, 4/07/2023, n. 18822).
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo e terzo motivo e rigettato il quarto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Distaccata di Caltanissetta affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo e terzo motivo e rigettato il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Distaccata di Caltanissetta, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27/11/2024.