Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007-2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20959/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LAZIO n. 565/29/2015, depositata in data 02 febbraio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
A seguito dell’invito n. 101739/2011, a fronte del quale si instaurava un contraddittorio insufficiente, la contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale Roma III –
degli avvisi di accertamento n. TK7013400566 e n. TK7013400568 rispettivamente per gli anni di imposta 2007 e 2008, ex art. 38, comma 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a mezzo dei quali l’ufficio riscontrava l’esistenza di beni indice di capacità contributiva quali, tra gli altri, alcuni immobili, due autovetture e disponibilità finanziarie non dichiarate; all’esito della detta rettifica, l’Ufficio provvedeva a rideterminare il reddito complessivo ed a riliquidare le imposte dovute.
Avverso gli avvisi di accertamento, la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi la C.t.p. di Roma e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Roma, previa riunione, con sentenza n. 317/63/2013 del 05/06/2013, accoglieva parzialmente i ricorsi della contribuente, riducendo il maggior reddito complessivamente accertato dall’Erario per le due annualità.
Contro la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. del Lazio e resisteva la contribuente con controdeduzioni.
Con sentenza n. 565/29/2015, depositata in data 2 febbraio 2015, la C.t.r. adita respingeva il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha valutato le argomentazioni dell’Ufficio e non ha fornito un’adeguata
motivazione del rigetto dell’appello, motivando per relationem alla pronuncia di prime cure.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato le valutazioni del giudice di prime cure attraverso una valutazione equitativa, seppur in assenza di espressa richiesta delle parti.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Agenzia lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., prescindendo del tutto dalla eventuale rideterminazione del reddito sinteticamente accertato per gli anni di imposta 2007 e 2008, sulla base dei soli beni-indice di maggiore capacità contributiva ritenuti rilevanti, ha confermato il primo giudizio, di tipo anch’esso forfettario/equitativo.
Tanto premesso, tenuto conto della regola stabilita dall’art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. circa l’ordine logico -giuridico di trattazione delle questioni, vanno esaminati ed accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso, la cui fondatezza assorbe ogni altra questione dibattuta fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: «a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi
dell’art. 276 c.p.c.» (Cass. 11/05/2018, n. 11458, Cass. 28/05/2014, n. 12002, Cass. S.U. 08/05/2014, n. 9936).
2.2. in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2018, n. 27811). Ancora, In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. citato, nella versione “ratione temporis” vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 01/09/2016, n. 17487). Infine, In tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all’art. 1 del D.M. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio “sopporta” solo in parte le spese, dovendosi attribuire
valenza, atteso il pregnante significato del verbo “sopportare”, non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate (Cass. 28/01/2022, n. 2631).
2.3. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha obliterato del tutto l’esame dei motivi di appello dell’ufficio limitandosi a riprodurre la statuizione della C.t.p., con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
2.4. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa ” per relationem “, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame (Cass. 03/02/2021, n. 2397). Ancora nel processo tributario la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purché resti autosufficiente, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logicogiuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass., n. 107/2015; n. 5209/2018; n. 17403/2018; n. 21978/2018). Infine, la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem “, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della
parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 05/08/2019, n. 20883).
2.5. Non può evocarsi in dubbio che il giudice d’appello ha completamente obliterato l’obbligo di motivare il proprio convincimento, in relazione ai fatti dedotti ed alle prove allegate in giudizio, sicchè la motivazione non consente di verificare l’iter argomentativo seguito dal giudice per addivenire al rigetto del gravame dell’ente erariale. Inoltre, il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (cfr. Cass. N. 13726/2023), contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie.
In conclusione, vanno accolti il primo ed il terzo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 24 ottobre 2023.
La Presidente NOME COGNOME