Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14650 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14650 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
Avv. Acc. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24023/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e domiciliato ex lege presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1262/28/2016, depositata in data 8 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2008. L’RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale di Milano I –
accertava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente, ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in € 180.813,45 per l’anno 2008; l’avviso fondava la suddetta ricostruzione con riferimento all’intero nucleo familiare del contribuente, imputando in capo al coniuge un reddito ‘virtuale’ pari a € 175.176,58. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del contribuente e del coniuge di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente:
-quattro autovetture, una residenza principale, un’imbarcazione di proprietà RAGIONE_SOCIALEa moglie e incrementi patrimoniali.
Avverso l’avviso di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Milano; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 10738/03/2014, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il reddito accertato per l’anno 2008 da € 180.813,45 a € 116.132,87.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Lombardia; si costituiva in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE, proponendo, altresì, appello incidentale.
Con sentenza n. 1262/28/2016, depositata in data 8 marzo 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame incidentale RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio e rigettava quello principale del contribuente, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattordici motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai
sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 cod. civ. e 115 e 167 cod. proc. civ., in relazione alla confermata legittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento presuntivo che non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE spese storiche effettivamente sostenute in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato l’accertamento sintetico viziato da erroneità e illegittimità dei presupposti di fatto RAGIONE_SOCIALE presunzioni su cui si fonda e non ha considerato la prova RAGIONE_SOCIALE minori spese effettivamente sostenute dal contribuente e dal coniuge rispetto a quelle presunte sinteticamente, prova dedotta con specifiche circostanze di fatto non contestate dall’ufficio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento presuntivo che non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE spese storiche effettivamente sostenute dal contribuente in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di considerare la prova, risultante da documentazione agli atti, RAGIONE_SOCIALE spese effettivamente sostenute da esso, ricollegandosi così al primo motivo di ricorso.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata per violazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa motivazione in relazione alla dedotta prova RAGIONE_SOCIALE spese storiche effettivamente sostenute in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte» il contribuente, con richiamo
ai precedenti motivi, lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi in merito alla prova RAGIONE_SOCIALE spese storiche effettivamente sostenute in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha statuito RAGIONE_SOCIALE‘imputabilità al contribuente del reddito sinteticamente accertato in capo al coniuge, nonostante l’assenza di un invito a comparire a quest’ultimo rivolto per fornire dati e notizie rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico virtuale posto in essere in capo al coniuge in assenza del presupposto di cui all’art. 38, settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha mancato di valutare l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico in capo al coniuge in assenza RAGIONE_SOCIALE‘invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata per violazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa motivazione in relazione all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento
sintetico virtuale posto in essere in capo al coniuge in assenza del presupposto di cui all’art. 38, settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi con riguardo al vizio procedimentale dedotto con i due precedenti motivi d’appello.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 del D.M. 24 dicembre 2012» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato l’attribuzione ad essi del reddito accertato sinteticamente in capo al coniuge, non a suo carico e titolare di un’autonoma dichiarazione dei redditi.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha avallato la doppia imposizione in capo ad essi di un reddito già tassato in capo al coniuge con avviso divenuto definitivo per acquiescenza che accertava un reddito in misura inferiore rispetto a quanto determinato sinteticamente tramite l’avviso di accertamento di cui è causa.
1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa doppia tassazione in capo al contribuente di un reddito già tassato in capo alla coniuge» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di valutare la circostanza dedotta con il precedente motivo d’appello.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata per violazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per omessa motivazione in relazione alla doppia tassazione in capo al contribuente di un reddito già tassato in capo alla coniuge» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di pronunciarsi con riguardo a quanto dedotto con i due precedenti motivi d’appello.
1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata per violazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973 e 112 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha statuito che il reddito accertato in capo alla moglie era pari a € 111.036,00 e, quindi, ha accolto l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, nonostante quest’ultimo avesse chiesto che il reddito del coniuge imputabile al contribuente fosse stabilito nella somma di € 175.716,00 pretesa dall’avviso di accertamento impugnato, avviso di cui l’ufficio chiedeva l’integrale conferma.
1.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma secondo, del D.M. 10 settembre 1992» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto che, con riferimento all’appartamento considerato dall’accertamento di cui è causa, le spese dovessero incidere solo per il 50% nella determinazione del reddito, dato che lo stesso risultava essere la sede RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE di cui era titolare il coniuge del contribuente.
1.13. Con il tredicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost. in relazione all’idoneità dei vecchi coefficienti sintetici a rappresentare la reale capacità contributiva scaturente dai beni in questione» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha fatto applicazione dei nuovi indici sintetici, i quali determinano le spese gestionali attenzionate dall’ufficio in misura significativamente inferiore rispetto ai coefficienti presuntivi di cui ai precedenti decreti ministeriali; i nuovi indici hanno natura procedimentale e, dunque, sono suscettibili di applicazione retroattiva.
1.14. Con il quattordicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 7, 12 e 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto carente di motivazione il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, nonostante mancasse RAGIONE_SOCIALE‘esplicazione dei criteri adottati per graduare le stesse e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa violazione tributaria contestata.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Esso riveste natura meritale, profilandosi evidentemente preordinato ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in quanto il ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini, viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito RAGIONE_SOCIALEa controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme
da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come la RAGIONE_SOCIALE.t.r. abbia rilevato, con una motivazione sintetica ma conforme a diritto, come l’Ufficio avesse dimostrato attraverso il redditometro che il reddito familiare non era sufficiente a giustificare le spese per il mantenimento dei beni posseduti e quelle per gli incrementi patrimoniali, atteso che l’accertamento sintetico attraverso il redditometro dispensa all’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori indici RAGIONE_SOCIALEa capacità contributiva che rimangono quelli individuati nei DD.MM. del 1992.
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Va premesso che costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, nell’ipotesi di ‘doppia conforme’, prevista dall’art. 348 -ter , comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) -deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22/12/2016, n. 26774). In questo caso, la censura non tiene conto che la decisione dei secondi giudici -a seguito di adeguato vaglio critico -ricalca sostanzialmente quella presa dalla C.t.p. e, pertanto, si è in presenza RAGIONE_SOCIALEa cd. doppia conforme.
4. Il terzo motivo, ossia quello con cui ci si duole che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha mancato di pronunciarsi in merito alla prova RAGIONE_SOCIALE spese storiche effettivamente sostenute in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte, è infondato.
Va qui richiamato l’orientamento giurisprudenziale (Cass. 26/05/2022, n. 17011) secondo, pur in assenza di specifica argomentazione, non è configurabile un vizio di omessa pronuncia o motivazione, dovendosi ritenere implicita la statuizione di rigetto ove la pretesa o l’eccezione non espressamente esaminata non risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica RAGIONE_SOCIALEa pronuncia.
4.1. Nella fattispecie in esame, la pronuncia è stata chiaramente assorbita dal contesto motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza in base al principio secondo cui l’esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi in presenza di una pluralità di elementi di valutazione gravi precisi e concordanti, nei quali il requisito RAGIONE_SOCIALEa gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza, il requisito RAGIONE_SOCIALEa precisione impone che i fatti noti e l’iter logico del ragionamento probabilistico ben determinati nella loro realtà storica, ed il requisito unificante RAGIONE_SOCIALEa concordanza richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa sua sussistenza, mentre la sommatoria di una serie di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (Cass. 24/02/2004, n. 3646).
5. Il quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo motivo, da trattarsi anch’essi congiuntamente in quanto tutti inerenti l’asserita illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico posto in essere tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALEa situazione relativa al coniuge in assenza di preteso presupposto, sono infondati.
Sul punto, così si esprimevano i Giudici Regionali: “l’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del D.P.R. 600/73 consente all’Ufficio di determinare il reddito anche in funzione del nucleo familiare, per
cui non rileva il fatto che la moglie non sia a carico ed abbia un proprio reddito regolarmente dichiarato”. Va precisato che destinatario RAGIONE_SOCIALE‘accertamento era il sig. COGNOME e non la moglie, motivo per cui l’invito al contraddittorio (neppur necessario) era stato notificato unicamente all’odierno ricorrente.
5.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, «in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale RAGIONE_SOCIALE‘intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli» (cfr. Cass., sez.5, 26/9/2019, n. 30355). L’oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova contraria da parte del contribuente riguarda non solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Si è , al riguardo, chiarito che, pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova – risultante da «idonea documentazione» – RAGIONE_SOCIALEa «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e RAGIONE_SOCIALEa «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa maggiore capacit à contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico (Cass.,
sez. 5, 18/04/2014, n. 8995; Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104; Cass., sez. 6-5, 16/07/2015, n. 14885; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097). La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE‘elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass., sez.5, 8/10/2020, n. 28157).
5.2. Quanto alla doglianza circa la non imputabilità in capo al contribuente RAGIONE_SOCIALE spese gestionali afferenti al coniuge non a carico e titolare di un’autonoma dichiarazione dei redditi, l’Ufficio ha operato correttamente, giacché l’art. 38 DPR 600/73 recita: “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e RAGIONE_SOCIALE‘area territoriale di appartenenza, con decreto del RAGIONE_SOCIALE da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale”.
La C.t.r., pertanto, ha correttamente operato nel ritenere che il reddito accertato sinteticamente può essere determinato anche sulla base RAGIONE_SOCIALEa situazione relativa ai membri del nucleo familiare, anche alla luce dei principi giurisprudenziali citati supra al par. 3.
6. L’undicesimo motivo di ricorso, con cui il contribuente censura l’operato RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.) per aver statuito che il reddito accertato in capo alla moglie fosse pari a € 111.036,00 accogliendo, quindi, l’appello RAGIONE_SOCIALE‘ufficio, nonostante quest’ultimo avesse chiesto che il reddito del coniuge imputabile al contribuente fosse stabilito nella somma di €175.716,00 pretesa dall’avviso di accertamento impugnato, avviso di cui l’ufficio chiedeva l’integrale conferma, è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che «il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza si
deve ritenere configurabile solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità RAGIONE_SOCIALE sue componenti testuali, rendere conoscibile il contenuto. RAGIONE_SOCIALEa statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzione al di fuori del sistema RAGIONE_SOCIALE impugnazioni distinguendosi, quindi, sia dall’error in iudicando deducibile ex art. 360 c.p.c. sia dall’errore di fatto revocatorio ex art. 395 c.p.c. ed è quello che si risolve in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista disattenzione nella redazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato ictu oculi , senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza» (Cass., ordinanza 03 agosto 2021, n. 22122).
6.1. La C.t.r., invero, ha chiaramente confermato la pronuncia di prime cure, cosicché può ritenersi che l’errore nell’indicazione degli importi sia dovuto a mera svista che non incide sulla idoneità RAGIONE_SOCIALEa decisione.
Il dodicesimo motivo di ricorso, ossia quello con cui ci si duole che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. non ha ritenuto che, con riferimento all’appartamento considerato dall’accertamento di cui è causa, le spese dovessero incidere solo per il 50% nella determinazione del reddito, dato che lo stesso risultava essere la sede RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE di cui era titolare il coniuge del contribuente, è inammissibile oltre che infondato.
Anzitutto, esso riveste natura meritale, profilandosi evidentemente preordinato ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in quanto il ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di
segno opposto a quello espresso dalla C.t.r. In altri termini, viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito RAGIONE_SOCIALEa controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come la C.t.r. abbia rilevato, con una motivazione sintetica ma conforme a diritto, come il fatto che presso l’abitazione era ubicata la sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE non ricoprisse alcun rilievo atteso che ciò che rilevava era il possesso dei beni afferenti il nucleo familiare.
8. Il tredicesimo motivo di ricorso, ossia quello con cui il contribuente censura l’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.t.r. per non aver fatto applicazione dei nuovi indici sintetici, i quali determinano le spese gestionali attenzionate dall’ufficio in misura significativamente inferiore rispetto ai coefficienti presuntivi di cui ai precedenti decreti ministeriali, nuovi indici che hanno natura procedimentale e, dunque, sono suscettibili di applicazione retroattiva, è infondato. È opportuno sottolineare che nell’evoluzione legislativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d. P.R. n. 600 del 1973 l’aggettivo «netto» è venuto meno. Va però considerato che al caso di specie si applica, ratione temporis , l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedente le modifiche introdotte dall’art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, poiché tale novella si applica solo a far data dall’anno d’imposta 2009. Infatti, il primo comma del predetto art. 22 d.l. n. 78 del 2010 espressamente prevede che le modifiche che esso reca al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 abbiano «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009, tra i quali non sono compresi quelli sub iudice . A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel
presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009». Al riguardo questa Corte (Cass., 06/10/2014, n. 21041; Cass., 6/11/2015, n. 22744; Cass., 29.01.2016, n. 1772; Cass. 21.11.2019, n. 30355), nell’escludere l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa novella in questione, ha già avuto modo di chiarire che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l’applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai periodi d’imposta precedenti alla loro adozione (da ultimo, ex plurimis , Cass., 26/02/2019, n. 556) si fonda piuttosto sulla natura procedimentale RAGIONE_SOCIALE norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento; b) neppure è in questione il principio del favor rei , la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione RAGIONE_SOCIALEa prova, rilevanti in materia di redditometro; c) comunque, l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa norma applicabile è questione di diritto intertemporale ed a fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, già richiamata, che inequivocabilmente identifica la norma applicabile, è recessivo anche il principio tempus regit actum , altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali. Non rileva pertanto, in questa sede, la variazione del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, laddove non si legge più «determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente», ma solo «determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente», così come nel successivo sesto comma si parla RAGIONE_SOCIALEa «determinazione sintetica del reddito complessivo». Lo stesso deve dirsi per il novellato ottavo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, a norma del quale «Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica
22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge. »; mentre il settimo comma ante novella disponeva al contrario: «Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma (Cass. 04/03/2022, n. 7269).
Non è quindi applicabile al caso sub iudice la modifica legislativa de qua e ha correttamente operato la C.t.r. nell’escludere la valenza del nuovo redditometro per il caso di specie, ossia per l’anno di imposta 2008.
Il quattordicesimo motivo di ricorso, con cui il contribuente censura l’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE per non aver ritenuto carente di motivazione il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, nonostante mancasse RAGIONE_SOCIALE‘esplicazione dei criteri adottati per graduare le stesse e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa violazione tributaria contestata, è infondato.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di contestazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione collegata al tributo, imposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all’atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest’ultimo caso, viene assolto “per relationem” se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (Cass. 04/05/2021, n. 11610).
Correttamente, sul punto, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha ritenuto l’adeguatezza del provvedimento sanzionatorio, emesso in virtù RAGIONE_SOCIALE‘infedele dichiarazione previste dall’art. 1, comma 2, del d.Lgs. 471/97, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE violazioni commesse e RAGIONE_SOCIALEa condotta complessiva del contribuente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024