Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4822 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4822 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20991/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
– ricorrente –
contro
CIOLI NOME,
– intimato –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, n. 245/2016, depositata l’ 11/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
1. L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre, nei confronti di NOME COGNOME, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r ha rigettato l’appello dell’Ufficio -oltre che l’appello incidentale del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Siena che aveva accolto parzialmente il ricorso spiegato avverso l’avviso di accertamento con il quale, per gli anni di imposta 2007 e 2008, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , sulla base di indici di una maggiore capacità contributiva.
2. La C.t.p. affermava che l’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, avente efficacia retroattiva, aveva comportato, a partire dall’anno di imposta 2009, l’esclusione dal calcolo presuntivo, relativo ai quattro anni precedenti, dei ratei degli acquisti, stabilendo che le spese sostenute dal contribuente concorrevano alla determinazione sintetica del reddito solo relativamente al periodo di imposta. Nel merito, riconosceva le spese sostenute dalla figlia del contribuente per il mantenimento di alcuni beni . Per l’effetto, rideterminava il reddito per ciascuna RAGIONE_SOCIALE annualità in contestazione nella misura, inferiore rispetto a quanto accertato, di euro 15.000,00
3. La C.t.r. , in dispositivo, rigettava l’appello dell’Ufficio e confermava integralmente la sentenza di primo grado. In motivazione, quanto all’appello principale dell’RAGIONE_SOCIALE, confermava l’ap plicazione retroattiva dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 ; affermava che il possesso di una Porshe del 1994 non assumeva alcun valore presuntivo in quanto bene privo di valore economico; rilevava che l’Ufficio non aveva adeguatamente contrastato che le spese relative a due immobili di proprietà fossero sostenute dalla figlia del contribuente. In motivazione la C.t.r. concludeva, altresì, per l’infondatezza dell’appello incidentale del contribuente. Rilevava sul punto che l’art.38 d.P.R. n. 600 del 1973
non impediva in sede giudiziale «di determinare il reddito anche in misura inferiore a quella risultante dall’aumento minimo previsto per l’accertamento dell’Ufficio».
Considerato che:
Con l’unico motivo l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Censura la sentenza impugnata esclusivamente nella parte in cui ha ritenuto che l’entrata in vigore dell’art. 22 d.l. n. 78 del 2010 comportasse che, a partire dal 2009, le spese sostenute dal contribuente potessero valere a determinare sinteticamente il reddito complessivo solo relativamente al periodo in cui erano state sostenute.
Il motivo è fondato.
2.1. L’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, ha disposto, con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli «accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (Cass. 07/06/2021, n. 15760, Cass. 06/10/2014, n. 21041; 06/11/2015, n. 22746).
A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, emesso in attuazione del novellato quinto comma dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009».
2.2. Al riguardo questa Corte, nell’escludere l’applicazione retroattiva della citata novella, ha già avuto modo di chiarire che: a)
non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l’applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai periodi d’imposta precedenti alla loro adozione si fonda, piuttosto, sulla natura procedimentale RAGIONE_SOCIALE norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento dell’accertamento; b) neppure è in questione il principio del favor rei , la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro; c) comunque, l’individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale; inoltre, a fronte RAGIONE_SOCIALE esplicite previsioni di diritto transitorio, già richiamate, che inequivocabilmente identificano la norma applicabile r atione temporis , è recessivo anche il principio tempus regit actum , altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali. (tra le più recenti Cass. 08/05/2023, n. 12153).
2.3. Ne deriva, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello, la piena legittimità dell’operato dell’Ufficio il quale ha agito secondo il disposto del previgente art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, a mente del quale, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti. In presenza, dunque, di tale presupposto la norma non impone altro onere all’Amministrazione; piuttosto onera il contribuente della prova contraria riferita, nel successivo sesto comma, al fatto che «il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte», con la espressa
precisazione che «l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione» (Cass. 16/05/2017, n. 12207).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione, in parte qua, della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, la quale provvederà anche al regolamento RAGIONE_SOCIALE spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024.