Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8293 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8293 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/03/2025
Avviso di accertamento -IRPEF ed altro 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19848/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresenta e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore
, -intimata –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 200/2021, depositata il 12 gennaio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO in relazione all’anno di imposta 2008, con il quale veniva accertato, in assenza di dichiarazione dei redditi, un reddito di euro 285.00,00,
sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di un PVC della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli
Avverso l’avviso di accertamento, la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva l’Agenzia delle Entrate che chiedeva la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE di Napoli, con sentenza n. 26173/2015 rigettava il ricorso, ritenendolo sfornito di prova.
Contro tale sentenza proponeva appello la contribuente dinanzi alla C.t.r. della Campania; l’Ufficio si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 4828/2017, la C.t.r. rigettava l’appello, ritenendo come la capacità contributiva fosse stata manifestata dalle ingenti movimentazioni bancarie riscontrate dalla Guardia di Finanza e che le giustificazioni documentali addotte non erano idonee a giustificare il maggior reddito accertato.
La contribuente in data 10 luglio 2017 proponeva ricorso per revocazione e la C.t.r. della Campania con sentenza n. 1076/2018 rigettava tale ricorso.
Tale sentenza veniva impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione la quale, con ordinanza n. 33536/2019, depositata il 18 dicembre 2019, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnava e rinviava il giudizio innanzi alla C.t.r. della Campania in diversa composizione.
Proposto ricorso in riassunzione da NOME COGNOME la C.t.r. con sentenza n. 200/2021, depositata il 12 gennaio 2021, oggetto del presente ricorso, respingeva l’appello, ritenendo che la motivazione dell’avviso di accertamento impugnato contenesse la sommaria indicazione delle ragioni della incongruità della dichiarazione anche per gli altri periodi di imposta contestati, tali da legittimare l’accertamento sintetico; inoltre, statuiva che i
versamenti bancari oggetto dell’accertamento impugnato non risultavano giustificati.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo e l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025, per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato «violazione e falsa applicazione di norme di legge ed omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 38, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.)», la contribuente lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha interpretato erroneamente l’art. 38 d.P.r. 600/1973 applicabile ratione temporis al caso di specie.
Il motivo di ricorso proposto è innanzitutto inammissibile per due ordini di motivi.
2.1. Invero, allorquando invoca la censura sotto il profilo sia dell’error in iudicando che della omessa valutazione di un fatto decisivo del giudizio, l’inammissibilità discende innanzitutto dal suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.
Ancora, con particolare riferimento alla doglianza relativa al n. 5 dell’art. 360, primo comma, rileva l’applicazione, nella fattispecie, della previsione di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., così come riformulato dal d.l. 22/6/2012, n. 83 conv. nella legge 11/8/2012, n. 143 che, per l’ipotesi di cd. doppia conforme, avendo il giudice di appello confermato la sentenza di primo grado di rigetto del ricorso del contribuente, sulla base delle medesime ragioni inerenti alle questioni di fatto a sostegno della sentenza di primo grado, preclude la deducibilità in sede di legittimità del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma cod. proc. civ. Tale nuova norma è sicuramente applicabile alla fattispecie in oggetto atteso che l’atto di appello è stato depositato nel 2020 e, quindi, ben oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.
2.2. Il motivo è anche infondato.
Nella propria ordinanza di rinvio questa Corte ha affermato: «Ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità».
La questione agitata attiene alla rilevanza della sostanziale carenza di motivazione dell’avviso di accertamento in merito al presupposto
della incongruità del reddito dichiarato per due o più periodi di imposta, sulla sua validità quando, come nella specie, la superfluità di questo aspetto si renda evidente sulla base delle circostanze del caso concreto.
2.3. Soccorre al riguardo l’individuazione delle molteplici funzioni assolte dalla motivazione dell’avviso di accertamento che questa Corte ha individuato in quella di garantire il diritto di difesa del contribuente, delimitando l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, di consentire una corretta dialettica processuale, presupponendo l’onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell’atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l’impugnazione, e, infine, di assicurare, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un’azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la ratio della decisione adottata (Cass. n. 22003/2014).
L’obbligo motivazionale dell’accertamento, dunque, deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’ an ed il quantum dell’imposta e sia dato conto degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta e dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n. 26431/2017).
2.4. Inoltre, questa Corte ha ricordato come l’obbligo di motivazione degli atti tributari possa essere adempiuto anche per relationem , ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto
risultanti da altri atti o documenti, a condizione, però, che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento che risultino necessari e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente -ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale -di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento ( ex plurimis , Cass. n. 7278/2022, Cass. n. 22336/2021 e Cass. n. 4176/2019).
Infine, l’accertamento e l’interpretazione dell’avviso d’accertamento, anche in ordine al contenuto integrato per relationem da atti richiamati e/o in esso riprodotti, come appunto il PVC, appartiene all’interpretazione, con giudizio di fatto, del giudice di merito sicchè siffatta interpretazione si profila in questa sede inammissibile a meno che non si invochino la violazione di specifiche regole euristiche, in questo caso non puntualmente denunziata dal ricorso: cfr. Sez. L, Sentenza n. 19025 del 11/09/2007; ez. L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010; Sez. L, Sentenza n. 7982 del 02/04/2013; Sez. 1 – , Ordinanza n. 5966 del 23/02/2022; Sez. L, Sentenza n. 7982 del 02/04/2013; Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/01/2007).
2.5. Orbene, alla luce di quanto declinato, deve evidentemente ritenersi corretta la decisione della C.t.r. qui impugnata laddove ha ritenuto che l’Ufficio avesse pienamente assolto all’onere, relativo all’esplicitazione nell’avviso delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta oltre quello oggetto di accertamento, mediante il richiamo a quanto riportato nel PVC della Guardia di Finanza, del quale la contribuente era in possesso e il cui contenuto veniva anche riprodotto nell’avviso di accertamento.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese essendo la contribuente rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 2025.