Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30563 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13132/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
PALLADINO GISELLA
-intimataavverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, n. 5075/67/15 depositata il 23 novembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME un avviso di accertamento con il quale determinava con metodo sintetico, in base agli indici di capacità di spesa previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 (cd. ), il reddito
complessivo netto della contribuente relativo all’anno 2008, recuperando a tassazione, ai fini dell’IRPEF, l’imponibile ritenuto evaso.
La COGNOME impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale respingeva il suo ricorso. La pronuncia veniva in sèguito parzialmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 5075/67/15 del 23 novembre 2015, accogliendo per quanto di ragione l’appello della parte privata, rideterminava in 31.452 euro il maggior reddito imponibile.
Il collegio regionale così argomentava la decisione assunta: -«Innanzitutto va rilevato che, come regola, la contribuente poteva produrre in giudizio la documentazione ritenuta utile ed eventualmente non prodotta in sede di questionario, in quanto, in quella sede, la richiesta dell’Ufficio non è stata specifica su singoli documenti e non è sufficiente a configurare il divieto di utilizzo in giudizio la mera non esibizione. Solo la documentazione che sia stata specificamente richiesta o ricevuta dall’Ufficio e sia stata volutamente occultata o rifiutata dal contribuente non può essere utilizzata in giudizio. Detto questo, tuttavia, va rilevato che nell’atto di appello non viene indicata specificatamente la documentazione che il primo giudice avrebbe trascurato e che, invece, avrebbe dimostrato il possesso dei redditi, nonché la loro permanenza e il nesso eziologico con le spese. Pertanto, la sentenza del primo giudice, in ordine alla carenza documentale, almeno in parte per quanto infra, va confermata. D’altra parte, il giudice non è tenuto ad esaminare la congerie di documenti prodotti e globalmente indicati a prova, ma questi devono essere espressamente specificati affinchè possano essere valutati dal giudicante a fini probatori. Sotto questo profilo, risulta certamente provato l’acquisto dell’automobile BMW, giustificato dall’accensione di un
mutuo. Altra somma che va defalcata è quella relativa a 1/5 che l’Ufficio recupera da una spesa del 2009: è ovvio che per quella spesa, certamente non effettuata nel 2008, è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di reddito. Pertanto, va annullato l’accertamento in relazione alle spese sopra ricordate, che vanno defalcate dal reddito accertato, che, perciò, va determinato in € 31.452,16 (€ 90.441,13 – 28.447,84 – 30.100)…» .
Avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La COGNOME è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver giudicato ammissibile, con motivazione meramente apparente, la produzione documentale effettuata in giudizio dalla contribuente, nonostante la preclusione probatoria posta a suo carico dell’art. 32, comma 4 (già 3), del D.P.R. n. 600 del 1973.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360 comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.
2.1 Si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui lascia intendere che la preclusione posta dalla norma evocata in rubrica opererebbe soltanto laddove l’Ufficio abbia indicato in modo specifico i documenti di cui chiede la trasmissione e il contribuente si sia dolosamente rifiutato di inviarli.
Con il terzo mezzo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è nuovamente prospettata la nullità della gravata
sentenza per violazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
3.1 Si contesta alla Commissione regionale di avere, con motivazione solo parvente, defalcato dal reddito imponibile ripreso a tassazione l’importo di 30.100 euro, apoditticamente indicato come corrispondente all’ammontare del mutuo utilizzato dalla COGNOME per l’acquisto di un’autovettura BMW compiuto nell’anno 2008.
Con il quarto motivo, ricondotto al paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono dedotte la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.
4.1 Viene imputato al collegio di secondo grado di aver illegittimamente accolto il motivo di appello della contribuente relativo al recupero fiscale innanzi ricordato.
Con il quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c..
5.1 Si assume che la sentenza in esame risulterebbe affetta da nullità per vizio di , avendo la CTR detratto dal reddito imponibile sinteticamente determinato con l’avviso di accertamento la complessiva somma di 58.477,84 euro ( recte : 58.547,84 euro -n.d.r.) per , superiore a quella di 28.447,84 euro che era stata imputata a tale titolo dall’Ufficio alla contribuente per l’anno d’imposta 2008.
Con il sesto mezzo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono nuovamente prospettate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., oltre che dell’art. 115 c.p.c..
6.1 Si sostiene che avrebbe errato la Commissione regionale nello scomputare dal reddito imponibile accertato dall’Ufficio la somma di 30.100 euro, corrispondente all’ammontare del mutuo asseritamente destinato dalla COGNOME all’acquisto dell’autovettura BMW, in aggiunta a quella di ( recte : 28.447,84 –
n.d.r.) euro, pari a un quinto della spesa per incrementi patrimoniali dalla stessa sostenuta nel periodo 2008 -2012.
6.2 Così statuendo, i giudici «a quibus» non avrebbero considerato che nell’importo di 28.447,84 euro era da ritenersi inclusa anche la spesa relativa all’acquisto dell’autoveicolo in parola, per la quota da imputare proporzionalmente all’anno 2008 (determinabile nella misura di 6.020 euro, pari a un quinto di 30.100 euro).
Con il settimo motivo, inquadrato nell’alveo dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è ancora una volta lamentata la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del D. Lgs. n. 546 del 1992.
7.1 Viene ascritto al collegio di seconde cure di aver apoditticamente sostenuto che la detta somma di 28.447,84 euro corrisponderebbe al quinto di una non meglio precisata spesa effettuata dalla contribuente nell’anno 2009, sùbito dopo incomprensibilmente soggiungendo che per il sostenimento di quella spesa era .
Con l’ottavo motivo, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono di nuovo contestate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973.
8.1 Si deduce che il collegio regionale sarebbe incorso in un triplice errore giuridico laddove ha affermato che la prova della da parte della contribuente era sufficiente per poter sottrarre dall’imponibile accertato dall’Ufficio la somma di 28.447,84 euro, pari al quinto di una spesa asseritamente sostenuta dalla COGNOME nel 2009; e ciò in quanto, all’indicato fine, la contribuente avrebbe, invece, dovuto dimostrare che:
(a)la spesa in discorso fosse stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o con ;
(b)i redditi o le somme in questione fossero disponibili ;
(c ) che sussistessero .
Il primo, il terzo e il settimo motivo possono essere esaminati insieme, in quanto accomunati dalla denuncia del medesimo vizio processuale.
9.1 Essi sono fondati e vanno, pertanto, accolti, per le ragioni in appresso illustrate.
9.2 Deve rammentarsi che, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del cd. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di motivazione «perplessa od incomprensibile» o «apparente», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della stessa.
9.3 In particolare, si definisce ‘apparente’ la motivazione che, sebbene riconoscibile sotto il profilo materiale e grafico come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risultando obiettivamente inidonea a far conoscere l’iter logico seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, sì da non consentire alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento ad opera dell’interprete, al quale non può essere lasciato il còmpito di integrarla con le più varie, ipotetiche,
congetture (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2767/2023, Cass. n. 6758/2022, Cass. n. 13977/2019, Cass. Sez. Un. n. 22232/2016, Cass. Sez. Un. n. 16599/2016).
9.4 Nelle descritte ipotesi, le anomalie motivazionali si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c., norma che nel processo tributario trova il suo corrispondente nell’art. 36, comma 2, n. 4), del D. Lgs. n. 546 del 1992.
9.5 Per produrre questo effetto invalidante, esse devono emergere da l testo della sentenza medesima, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr ., ex permultis , Cass. n. 20598/2023, Cass. n. 20329/2023, Cass. n. 3799/2023, Cass. Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. n. 24395/2020, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
9.6 Tanto premesso, va osservato che la motivazione posta a base dell’impugnata sentenza risulta meramente apparente e in taluni punti perplessa e incomprensibile.
9.7 Invero, la CTR ha esordito con l’affermazione che la «contribuente poteva produrre in giudizio la documentazione ritenuta utile ed eventualmente non prodotta in sede di questionario, in quanto, in quella sede, la richiesta dell’Ufficio non e (ra) stata specifica su singoli documenti e non e (ra) sufficiente a configurare il divieto di utilizzo la mera non esibizione» , sùbito dopo soggiungendo che «solo la documentazione che sia stata specificatamente richiesta o ricevuta dall’Ufficio e sia stata volutamente occultata o rifiutata dal contribuente non può poi essere utilizzata in giudizio» .
Nel prosieguo, tuttavia, ha sottolineato che «nell’atto di appello non v (e) n (iva) indicata specificatamente la documentazione che il primo giudice avrebbe trascurato e che, invece, avrebbe dimostrato il
possesso dei redditi, nonché la loro permanenza e il nesso eziologico con le spese» , con la conseguenza che «la sentenza del primo giudice, in ordine alla carenza documentale, almeno in parte per quanto infra, (anda) va confermata» , anche in ragione del fatto che «il giudice non è tenuto ad esaminare la congerie di documenti prodotti e globalmente indicati a prova, ma questi devono essere espressamente specificati affinchè possano essere valutati dal giudicante a fini probatori» .
A chiusura del discorso fin lì condotto, ha statuito che, «sotto questo aspetto, risulta (va) certamente provato l’acquisto dell’automobile BMW, giustificato dall’accensione di un mutuo» , e che «altra somma che (anda) va defalcata e (ra) quella relativa a 1/5 che l’Ufficio recupera (va) da una spesa del 2009» , essendo «ovvio che per quella spesa, certamente non effettuata nel 2008 , (foss) e sufficiente dimostrare la mera disponibilità di reddito» .
9.8 Il percorso logico -argomentativo seguìto dal collegio di secondo grado, quale risultante dalla concatenazione degli enunciati che precedono, si presenta apodittico, gravemente lacunoso e a tratti oscuro e inintelligibile.
9.9 Anzitutto, non è dato sapere quali fossero i documenti che la COGNOME era stata invitata a trasmettere all’Ufficio nella fase precontenziosa, ai sensi dell’art. 32, comma 1, n. 3) del D.P.R. del 600 del 1973, il che non consente di verificare se essi differissero da quelli successivamente prodotti in giudizio dalla contribuente.
9.10 Risulta, poi, incomprensibile il punto della motivazione in cui viene detto che «solo la documentazione che sia stata specificatamente richiesta o ricevuta dall’Ufficio e sia stata volutamente occultata o rifiutata dal contribuente non può essere utilizzata in giudizio» , non riuscendosi a capire come possa concepirsi una condotta di «volontario occultamento» o di «rifiuto» del contribuente a fronte di «documentazione… ricevuta dall’Ufficio» .
9.11 Perplesso si appalesa anche il passaggio successivo nel quale la CTR, da un lato, addebita alla COGNOME di non aver «indicat (o) specificatamente la documentazione che il primo giudice avrebbe trascurato di considerare e che, invece, avrebbe dimostrato il possesso dei redditi, nonché la loro permanenza e il nesso eziologico con le spese» , traendo da ciò la conclusione che «la sentenza del primo giudice, in ordine alla carenza documentale, almeno in parte per quanto infra, va confermata» ; dall’altro, evidenzia che, «sotto questo profilo, risulta certamente provato l’acquisto dell’automobile BMW, giustificato dall’accensione di un mutuo» .
9.12 Fermo quanto precede, ammesso pure che da una lettura complessiva del testo della sentenza sia possibile inferire che fra i documenti prodotti in giudizio e specificamente indicati dalla contribuente nel suo atto di appello vi fossero quelli comprovanti l’accensione di un mutuo, non viene minimamente chiarito dal collegio di seconde cure donde emergerebbe che tale mutuo fosse stato utilizzato per l’acquisto dell’autovettura BMW, avvenuto nell’anno 2008, o che quantomeno sussistessero elementi obiettivi atti ad avvalorare una simile inferenza.
9.13 Del tutto apodittica è anche la seguente statuizione finale: «Altra somma che va defalcata è quella relativa a 1/5 che l’Ufficio recupera da una spesa del 2009: è ovvio che per quella spesa, certamente non effettuata nel 2008, è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di reddito» .
Non solo, infatti, non viene indicato di quale spesa si tratta, ma nemmeno è spiegato perchè, al fine di poterla sottrarre dall’imponibile sinteticamente accertato dall’Ufficio, bastava «dimostrare la mera disponibilità di reddito» , né da dove si ricaverebbe che detta dimostrazione sia stata concretamente offerta dalla contribuente.
9.14 Alla stregua RAGIONE_SOCIALE suesposte considerazioni, l’impugnata
sentenza deve ritenersi viziata da nullità, in quanto assistita da una motivazione che, sebbene materialmente esistente, si rivela meramente assertiva e parvente e talora imperscrutabile, collocandosi al di sotto del minimo costituzionale.
Nel delineato contesto, il quarto, il quinto e il sesto mezzo restano assorbiti dall’accoglimento dei tre appena esaminati, stante l’impossibilità di ricostruire l’iter logico -giuridico che ha condotto il collegio regionale a quantificare in 58.547,84 euro l’importo RAGIONE_SOCIALE spese da scomputare dal reddito complessivo netto accertato sinteticamente dall’Amministrazione Finanziaria e a reputare assolto dalla contribuente l’onere probatorio di cui all’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, nel testo applicabile «ratione temporis» .
Il secondo e l’ottavo motivo rimangono invece scrutinabili, essendo diretti a far valere «errores in iudicando» emergenti con immediatezza dal contenuto della sentenza gravata e autonomamente rilevanti.
Entrambi appaiono fondati.
12.1 Come si è visto sopra, la CTR ha affermato che la preclusione probatoria sancita dall’art. 32, comma 4 (già 3), del D.P.R. n. 600 del 1973 opera con riferimento alla «sol (a) … documentazione che sia stata specificamente richiesta o ricevuta dall’Ufficio e sia stata volutamente occultata o rifiutata dal contribuente» .
12.2 A prescindere dalla già segnalata illogicità della surriportata locuzione, essa è comunque giuridicamente erronea nella parte in cui postula che la causa di inutilizzabilità prevista dalla norma testè citata presupponga l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo in capo al contribuente.
12.3 Come, infatti, questa Corte ha più volte avuto modo di precisare, in tema di accertamento tributario occorre distinguere l’ipotesi nella quale l’Amministrazione Finanziaria richieda al contribuente la trasmissione di documenti mediante l’invio di un
apposito questionario, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte dirette o dell’art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA, da quella in cui tale richiesta sia avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica ex art. 33 del D.P.R. n. 600 o ex art. 52 del D.P.R. n. 633.
Salva, in tutte le ipotesi considerate, la necessità che l’Ufficio dimostri di aver puntualmente indicato quanto richiesto ed espressamente avvertito il contribuente circa le conseguenze derivanti dall’inottemperanza all’invito, nel primo caso, la mancata trasmissione della documentazione nei termini concessi equivale a rifiuto, con conseguente inutilizzabilità della stessa in sede amministrativa e contenziosa, salvo che l’interessato dichiari, all’atto della sua produzione con il ricorso, che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile, all’occorrenza offrendone la prova; nel secondo caso, invece, l’omessa esibizione preclude la valutazione in favore del contribuente della documentazione richiesta soltanto ove si traduca in un sostanziale rifiuto di renderla disponibile ai fini dell’accertamento, incombendo sull’Ufficio l’onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto (cfr. Cass. n. 16757/2021, Cass. n. 21798/2022, Cass. n. 31345/2023, Cass. n. 13232/2024).
12.4 Nella parte finale della motivazione il collegio di secondo grado ha, inoltre, asserito che, quando una determinata spesa considerata dall’Ufficio in sede di ricostruzione sintetica del reddito è stata sostenuta nell’anno successivo a quello in verifica, per evitarne la ripresa a tassazione «è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di reddito» .
12.5 Messe in disparte, anche in questo caso, le osservazioni svolte sopra con riguardo all’apoditticità di un simile enunciato, deve rilevarsi che esso confligge in maniera evidente con l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità formatosi «in subiecta materia» e ormai divenuto consolidato.
12.6 In base ad esso, la prova documentale contraria che il contribuente è tenuto a fornire ai sensi dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 -nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010, le quali, in forza dell’espressa disciplina transitoria recata dall’art. 22, comma 1, del citato D.L., devono ritenersi efficaci soltanto a partire dagli accertamenti relativi all’anno d’imposta 2009 (cfr. Cass. n. 10578/2022, Cass. n. 7269/2022, Cass. n. 8721/2021) -ha ad oggetto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, la loro entità e la durata del relativo possesso.
12.7 In proposito, è stato puntualizzato che, pur non risultando necessario dimostrare in modo specifico che detti ulteriori redditi siano stati impiegati allo scopo di coprire la spesa per incrementi patrimoniali, è però espressamente richiesta una prova documentale da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (cfr. Cass. n. 8995/2014, Cass. n. 25283/2015, Cass. n. 14853/2016, Cass. n. 26321/2017, Cass. n. 29067/2018, Cass. n. 29761/2019, Cass. n. 18633/2020, Cass. n. 24444/2021, Cass. n. 31901/2022, Cass. n. 31579/2023).
12.8 La finalità della norma è pertanto quella di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di tali redditi, onde consentire di ricollegare proprio ad essi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico e di escluderne l’avvenuto utilizzo per l’effettuazione di altre spese non considerate dall’Ufficio (cfr. Cass n. 13707/2016, Cass. n. 25996/2017, Cass. n. 25630/2018, Cass. n. 11800/2019).
12.9 Le surriferite «regulae iuris» , dalle quali non v’è ragione di discostarsi, sono state disattese dalla CTR, la cui decisione, oltre che gravemente carente sotto il profilo motivazionale, appare anche erronea in diritto.
13. In definitiva, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo, il
settimo e l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.
14. Deve, conseguentemente, disporsi, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia fornendo congrua motivazione e uniformandosi ai princìpi di diritto dianzi espressi.
14.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo, il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione