Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30705 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30705 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 15660/2015, proposto da:
NOME , elettivamente domiciliato a ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura a margine del ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 6575/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata l’11/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24 ottobre 2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con la pronunzia in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, decidendo sugli appelli riuniti avverso le sentenze nn. 221 e 264 del 2013 rese dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, ha confermato tali statuizioni, rigettando le impugnazioni proposte da NOME COGNOME avverso due avvisi di accertamento notificatigli dall’amministrazione finanziaria.
La pretesa erariale, relativa agli anni di imposta 2005 e 2006, traeva origine dalla rettifica dei rispettivi redditi ai fini Irpef, previa applicazione del cd. redditometro sulla base del possesso, da parte del contribuente, di beni incompatibili con il reddito dichiarato, con conseguente ripresa a tassazione e irrogazione di sanzioni.
La sentenza di appello ha riconosciuto la sussistenza degli elementi idonei a presumere in capo al COGNOME la maggior capacità contributiva, consistiti nel rilievo del possesso, in capo al nucleo familiare del predetto, di due immobili e di due veicoli che determinavano uno ‘scostamento del quarto’ rispetto al reddito dichiarato, idoneo anche ad estendere l’accertamento sintetico ai familiari del contribuente; per contro, ha dato atto del mancato assolvimento dell’onere di prova contraria da parte del predetto.
Il ricorso sviluppa cinque motivi; l’amministrazione finanziaria ha depositato controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo, denunziando violazione dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe attribuito agli indici di capacità contributiva di cui alla norma evocata valore di presunzioni assolute, anziché di produzioni semplici, e fatto ricorso, per l’individuazione del maggior reddito, ai coefficienti di cui al provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 17 maggio 2005, anziché del decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE Finanze previsto dalla norma stessa.
Con il secondo motivo, denunziando violazione dell’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, il ricorrente richiama tutte le prove offerte al giudice d’appello e osserva che la C.T.R. avrebbe dovuto «accertare l’illegittimità dell’accertamento d’ufficio effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE sia in considerazione del fatto che tale accertamento è stato effettuato esclusivamente sulla base di presunzioni sia in considerazione del fatto che alle presunzioni sono stati attribuiti i requisiti di cui al terzo comma dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonostante l’art. 41 escluda espressamente l’attribuzione di tali requisiti».
Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 2728 e 2729 cod. civ.; la sentenza impugnata è sottoposta a critica per aver fatto ricorso a presunzioni prive dei caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Il quarto motivo agita questione analoga in relazione al solo art. 2729 cod. civ.; il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che i giudici d’appello lo abbiano ritenuto onerato della prova contraria degli assunti dell’Amministrazione, quando era invece quest’ultima a dover dimostrare la bontà della propria pretesa.
Infine, con il quinto motivo il ricorrente denunzia «omessa, insufficiente e contradditoria motivazione ai sensi dell’art. 360 n.
5 c.p.c. sul fatto controverso e decisivo per il giudizio relativamente all’erroneità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate».
Osserva, al riguardo, di aver dedotto innanzi ai giudici d’appello che le sanzioni comminate «non corrispondono a quelle previste dalla normativa in materia», mentre la sentenza impugnata si era pronunziata solo sull’intrinseca legittimità dell’irrogazione di sanzioni.
I primi quattro motivi concernono, seppur sotto diverse prospettive, il tema dell’accertamento sintetico e della relativa valutazione giudiziale; essi, pertanto, sono passibili di scrutinio congiunto.
Detto scrutinio conduce al rilievo della loro infondatezza.
6.1. In tema di accertamento sintetico dei redditi, questa Corte ha rilevato che l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis ) prevede, al comma quarto, che l’Amministrazione possa presumere un maggior reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, e, al comma quinto, che analoga disciplina riguardi le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
A fronte di tale valutazione presuntiva, il contribuente è abilitato, in base alla previsione di cui al comma sesto, a dimostrare la sussistenza e il possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, a provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Ciò significa che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non può privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma deve, invece, valutarli insieme alle prove che il contribuente abbia offerto in ordine alla provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019).
A tale ultimo proposito, è stato precisato che non è sufficiente che il contribuente dimostri la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica; occorre, infatti, che siano documentate le circostanze sintomatiche del fatto che tali ulteriori redditi e il relativo possesso siano ancorati a fatti oggettivi, di tipo quantitativo e temporale, onde poterne riferire la disponibilità alla maggiore capacità contributiva accertata nello specifico periodo di imposta (Cass. n. 19082/2022; Cass. n. 12600/2022; Cass. n. 12889/2018).
6.2. A tali principi, ripetutamente affermati, si è attenuta la sentenza d’appello.
La C.T.R. ha infatti, dapprima, enucleato gli elementi presuntivi di maggiore capacità contributiva evidenziati dall’Ufficio, rilevandone l’idoneità a sostenere la pretesa erariale a fronte del fatto che, per le annualità in contestazione, il COGNOME non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi.
Su tale ultima base, inoltre, ha ritenuto sussistente uno scostamento nella misura prevista dal quarto comma dell’art. 38, in termini tali da estendere la metodica di accertamento al complessivo reddito familiare.
Ancora, ha dato atto del fatto che, fra le circostanze indicate dal ricorrente a prova contraria, non vi erano «documenti utili a
dimostrare che le spese per il mantenimento dei beni posseduti risultino coperte da redditi esenti o già tassati o da disinvestimenti patrimoniali» (pag. 2), prendendo partitamente in considerazione gli elementi di prova contraria che costui aveva offerto in valutazione e ritenendoli tutti insufficienti o non persuasivi (pag. 3).
6.3. L’ iter argomentativo della sentenza impugnata non è validamente scalfito dalle censure del ricorrente.
Fermo, infatti, quanto più sopra richiamato in ordine all’esatto riparto dell’onere probatorio, è inconferente il richiamo alla disciplina dell’accertamento d’ufficio di cui all’art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, che ha contenuto distinto e si fonda su diversa base d’indagine (cfr. Cass. n. 2581/2021).
Del tutto fallace è poi la contestazione del ricorso, da parte dei giudici d’appello, al provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE del 17 maggio 2005; si tratta, infatti, dell ‘aggiornamento degli importi contenuti nella tabella allegata al decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze 10 settembre 1992 (emesso in conformità all’art. 38, comma quarto), previsto dallo stesso decreto.
Il ricorrente, infine, sottopone a questa Corte il coacervo RAGIONE_SOCIALE proprie indicazioni probatorie, senza specificare in quali termini le stesse sarebbero provviste dei requisiti di idoneità già esclusi dalla C.T.R. e, in ogni caso, sollecitandone un riesame di merito non consentito in questa sede.
Resta l’esame del quinto motivo, che va dichiarato inammissibile.
Nel dolersi del mancato scrutinio del proprio motivo di appello inerente all’entità RAGIONE_SOCIALE sanzioni irrogate, il ricorrente non riporta né richiama il contenuto di tale censura, in chiara violazione del principio di autosufficienza; né, in ogni caso, si perita in questa
sede di chiarire come e perché le sanzioni applicate «non corrispondono a quelle previste dalla normativa in materia».
Tutto ciò, peraltro, tacendo del fatto che la censura evoca la sussistenza di un vizio di motivazione («omessa, insufficiente e contraddittoria») non più passibile di sindacato dopo la riforma dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.
Il ricorso va pertanto complessivamente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto .
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 1.700,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023.