Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23599 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente – contro
NOME ;
OGGETTO: Irpef 2008 -Accertamento sintetico del reddito -Incrementi patrimoniali – Stima RAGIONE_SOCIALE disponibilità.
-intimata – avverso
la sentenza n. 4925, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 19.9.2016, e pubblicata il 27.9.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della somministrazione di questionario, procedeva all’accertamento sintetico del reddito, c.d. redditometro, nei confronti di NOME, che non aveva presentato
la dichiarazione dei redditi. La contribuente proponeva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito definitorio. Quindi l’Amministrazione finanziaria notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con riferimento all’anno 2008, contestando il maggior reddito non dichiarato di Euro 61.242,25 (ric., p. 2), in considerazione RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per i beni posseduti (auto di grossa cilindrata, Volkswagen Tuareg, residenza principale in locazione) e degli incrementi patrimoniali accertati (acquisto di abitazione). L’abitazione era stata acquistata nel 2011 per l’importo di Euro 630,000,00, somma che era stata attribuita in parti uguali alla contribuente ed alla figlia, e l’importo ero stato ripartito pro quota in relazione all’anno in considerazione. NOME replicava che possedeva risorse non reddituali con le quali aveva finanziato le spese.
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo. La CTP riteneva fondate e documentate le difese proposte dalla contribuente, e pertanto annullava l’avviso di accertamento.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR rigettava il gravame dell’RAGIONE_SOCIALE, confermando la decisione adottata dalla CTP.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, affidandosi a tre strumenti di impugnazione. La contribuente ha ricevuto la notificazione del ricorso personalmente (15.3.2017), e presso il difensore costituito (17.3.2017), ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE lamenta
la nullità della sentenza impugnata, per non essersi il giudice dell’appello pronunciato sulla censura relativa all’errore in cui è incorsa la CTP annullando interamente l’avviso di accertamento, mentre i rilievi in tema di possesso dell’abitazione principale e di acquisto di un’autovettura neppure erano stati contestati dalla contribuente.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta ancora la nullità della sentenza emessa dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il giudice del gravame è incorso nel vizio di ultrapetizione, ritenendo di poter tenere conto, nella complessiva disponibilità della contribuente, del prelevamento di Euro 80.000,00 effettuato quale socia della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE aveva indicato quale disponibilità patrimoniale solo i 70.000,00 Euro conseguiti per effetto della cessione degli arredi su misura.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Ente impositore critica sempre la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente reputato di poter ritenere applicabile il principio di non contestazione.
Mediante il primo mezzo di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE contesta la nullità della sentenza impugnata, per non essersi il giudice dell’appello pronunciato sulla censura relativa all’errore in cui è incorsa la CTP annullando interamente l’avviso di accertamento, mentre i rilievi in tema di possesso dell’abitazione principale e di acquisto di un’autovettura neppure erano stati contestati dalla contribuente.
4.2. La ricorrente ha avuto cura di trascrivere il passaggio del suo atto di appello in cui, evidenziato che la contribuente nulla
aveva opposto avverso gli indicatori di reddito costituiti dall’autovettura e dall’abitazione principale in locazione, aveva sottolineato che ‘il … reddito corrispondente va pertanto in ogni caso confermato’ (ric., p. 6).
4.3. La CTR effettivamente non ha pronunciato sul punto, e non ha pertanto esaminato se l’avviso di accertamento dovesse essere a suo parere annullato anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE indicate poste reddituali, o dovesse piuttosto essere ridotto nell’ammontare.
Il primo motivo di ricorso risulta pertanto fondato e deve essere accolto.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta ancora la nullità della sentenza emessa dalla CTR, perché il giudice del gravame è incorso nel vizio di ultrapetizione, ritenendo di poter tenere conto, nella complessiva disponibilità della contribuente, del prelevamento di Euro 80.000,00 effettuato quale socia della RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE aveva indicato quale disponibilità patrimoniale solo i 70.000,00 Euro ottenuti mediante la cessione degli arredi su misura.
5.1. In effetti nella tabella riassuntiva RAGIONE_SOCIALE proprie disponibilità offerta dalla contribuente già nel ricorso introduttivo, la somma di Euro 80.000,00 relativa ad un prestito conseguito dalla RAGIONE_SOCIALE non compare. Risulta peraltro pacifico che elementi di prova documentale, la copia di una pagina del libro giornale della società, dell’esistenza del prestito sono stati assicurati dalla contribuente. Tuttavia il giudice del gravame conteggia detto ammontare, ma senza chiarire perché ritenga che lo stesso debba essere calcolato, e comunque senza spiegare se la richiesta in tal senso sia stata proposta dalla parte, e sia risultata tempestiva.
Anche il secondo strumento di impugnazione risulta pertanto fondato e deve perciò essere accolto.
Con il terzo motivo di ricorso l’Ente impositore contesta sempre la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente reputato di poter ritenere applicabile il principio di non contestazione.
6.1. La CTR afferma che la produzione documentale offerta dalla contribuente ‘non è stata contestata dall’Ufficio, fatta eccezione per la dichiarazione di vendita di mobili ‘a quel prezzo particolarmente elevato’ ‘ (sent. CTR, p. 2).
6.2. La ricorrente critica, riproducendo il passaggio del proprio scritto difensivo, che già nelle controdeduzioni in primo grado, e quindi nell’atto di appello, aveva proposto specifiche contestazioni di ulteriori produzioni documentali offerte dalla contribuente, anche sottolineando che RAGIONE_SOCIALE cessioni di quote RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE si era già tenuto conto nel redigere l’atto di accertamento, e comunque concludeva sostenendo che ‘la contribuente non adduce alcun documento rilevante, così da poter superare la presunzione contenuta in accertamento’ (ric., p. 8).
6.3. La censura proposta dall’RAGIONE_SOCIALE risulta quindi fondata, perché aveva in realtà contestato ogni produzione documentale offerta dalla contribuente. Merita anche di essere ricordato come questa Corte regolatrice abbia giù avuto occasione di chiarire che ‘nel processo tributario, nell’ipotesi di ricorso contro l’avviso di accertamento, il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti RAGIONE_SOCIALE censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio’, Cass. sez. V, 23.7.2019, n. 19806. Pertanto nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria difenda l’atto impositivo avverso le critiche proposte dal contribuente, che domanda di rigettare, per
ciò solo devono ritenersi contestate le tesi difensive proposte dalla controparte.
Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta pertanto fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12.7.2024.