Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23567 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23567 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 2194, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 18.4.2017, e pubblicata il 18.5.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
OGGETTO: Irpef 2009 -Accertamento sintetico del reddito -Contraddittorio -Incrementi patrimoniali -Oneri probatori.
L’RAGIONE_SOCIALE, a seguito della somministrazione di questionario, procedeva nelle forme dell’accertamento sintetico del reddito, c.d. redditometro, alla verifica del maggior reddito ritenuto conseguito da NOME COGNOME nell’anno 2009, per effetto di spese per investimenti non giustificate e di spese certe. La contribuente, nel corso della fase amministrativa della verifica, aveva prodotto documentazione, ritenuta però insufficiente ad escludere integralmente la pretesa nella valutazione dell’Amministrazione. La COGNOME proponeva procedura di accertamento con adesione, che non sortiva esito positivo. Quindi l’Amministrazione finanziaria notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con riferimento all’anno 2009, contestando ai fini Irpef il maggior reddito non dichiarato di Euro 141.146,00 (sent. CTR, p. II).
La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, proponendo censure procedimentali e di merito, affermando in particolare di avere dimostrato il possesso di risorse non reddituali adeguate ad assicurare la provvista per le spese sostenute. La CTP riteneva fondate e documentate le difese proposte dalla contribuente, e pertanto annullava l’avviso di accertamento.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione, ritenendo che l’RAGIONE_SOCIALE avesse contestato solo una RAGIONE_SOCIALE due ragioni della decisione adottata dalla CTP, trascurando che il primo giudice aveva anche affermato il giusto fondamento nel merito RAGIONE_SOCIALE difese della contribuente, ed in relazione a questo profilo si era formato il giudicato interno (sent. CTR, p. II).
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR,
affidandosi a due strumenti di impugnazione. La contribuente resiste mediante controricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2967 e 2909 cod. civ., e dell’art. 329 cod. civ. per avere il giudice dell’appello erroneamente affermato che mediante l’atto di impugnazione non fosse stata contestata l’affermazione che la contribuente abbia provato che disponeva di risorse finanziarie sufficienti a finanziare i costi sostenuti.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura ancora la nullità della pronuncia adottata dal giudice del gravame, in conseguenza della violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente affermato che in sede di appello non avesse proposto specifici motivi di contestazione avverso la pronuncia sul merito del giudice di primo grado, senza però aver esaminato le questioni proposte nell’atto di impugnazione.
I due motivi di impugnazione presentano elementi di connessione ed omogeneità di critiche, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e di chiarezza espositiva.
3.1. La CTR ha osservato che i giudici di primo grado hanno adottato una ‘doppia motivazione’, pertanto hanno giustificato la propria decisione invocandone un duplice fondamento. Il primo consiste nella violazione del termine dilatorio di sessanta giorni che, quando sia applicabile l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, deve precedere la notificazione dell’avviso di accertamento. Il secondo si risolve nell’affermazione che la contribuente aveva dimostrato di possedere la disponibilità di mezzi
finanziari adeguati a sostenere le spese ed eseguire gli investimenti che le sono stati contestati.
Il giudice dell’appello non si è pronunciato sulla prima ragione della decisione, perché ha ritenuto il gravame inammissibile in quanto l’Amministrazione finanziaria non avrebbe contestato la seconda ratio decidendi .
3.2. L’Amministrazione censura la decisione adottata dalla CTR osservando che, in realtà, nel suo atto di appello aveva domandato di ‘riformare il contenuto della sentenza di I grado e conseguentemente dichiarare la piena legittimità dell’avviso di accertamento impugnato’ (p. 7 dell’atto di appello, come trascritto in ric., p. 1). Aveva quindi evidenziato che l’avviso di accertamento era fondato anche sui documenti prodotti dalla contribuente nella fase amministrativa, e si era tenuto in considerazione il saldo del conto corrente intrattenuto presso la Banca Unicredit, nella parte in cui poteva utilizzarsi in considerazione dei limiti temporali dell’incompleto estratto prodotto.
Inoltre, nella tesi dell’Amministrazione finanziaria la documentazione relativa ad altri conti correnti, che la contribuente allega ed invoca al fine di dimostrare che possedeva ulteriori disponibilità, non era stata tenuta in considerazione perché prodotta dopo il confronto RAGIONE_SOCIALE parti in sede amministrativa e solo in forma parziale, risultando inutilizzabile.
3.3. A sua volta la contribuente ha spiegato che la documentazione relativa agli ulteriori rapporti bancari era stata trasmessa già nella fase amministrativa in via informatica all’Amministrazione finanziaria, che però non l’aveva ricevuta per un disservizio (controric., p. 5).
Questo chiarisce perché l’RAGIONE_SOCIALE non ne abbia tenuto conto nel redigere l’avviso di accertamento.
3.4. Deve ancora rilevarsi come non risulti contestato che l’Amministrazione finanziaria avesse provveduto ad istituire il
contraddittorio con la contribuente, invitandola a comparire con atto notificato il 13.6.2014 (ric., p. 3). Inoltre non ricorreva un’ipotesi in cui risulta applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), poiché dagli atti di causa non emerge che sia intervenuto alcun accesso presso la contribuente (cfr. Cass. sez. V, 23.1.2020, n. 1497).
3.5. In definitiva una critica della decisione della CTP con riferimento al merito del giudizio risultava proposta dall’RAGIONE_SOCIALE, e la CTR avrebbe perciò dovuto decidere in proposito, anche verificando tempestività ed utilizzabilità della documentazione bancaria prodotta dalla contribuente, oltre a pronunciare sulle ulteriori questioni proposte dalle parti e non rimaste precluse.
Il ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12.7.2024.