Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2829 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2829 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22226/2017 R.G. proposto da : COGNOME NOME (c.f. CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE (c.f. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1263/2017, depositata il 10/4/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/1/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
A NOME COGNOME era notificato un avviso di accertamento relativo a IRPEF e addizionali per il 2009, con cui veniva quantificato il reddito in euro 143.784,00 ex art. 38, quarto,
quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente rideterminazione RAGIONE_SOCIALE imposte, oltre sanzioni e interessi.
1.1 Con la sentenza n. 3395/2015 la CTP di Bari accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente. Partendo dal presupposto che le spese individuate dall’Ufficio, tra cui rate di un mutuo, quote di risparmio e investimenti, erano state sostanzialmente ammesse, il giudice riteneva che dovesse tenersi conto, detraendola dal maggior reddito accertato, della somma di euro 51.600,00 ricevuta dalla contribuente nel 2009, a titolo di restituzioni alla socia, dalla RAGIONE_SOCIALE. Non vi era invece la prova che le restanti spese fossero state sostenute grazie all’originario saldo attivo (euro 107.520,49) di un conto Banco Intesa. Mancava la descrizione RAGIONE_SOCIALE operazioni contabili, con le relative distinte, sicché le disponibilità della correntista non erano correlabili alle specifiche spese. Non erano stati prodotti anche gli estratti conti degli altri rapporti bancari, sicuramente esistenti, come quello su cui erano confluiti i fondi provenienti dalla società e quello Banco Intesa relativo ai titoli finanziari.
1.2 Con la sentenza impugnata n. 1263/2017 la CTR della Puglia respingeva l’appello della contribuente, escludendo che ci si potesse limitare a constatare la differenza fra attivo e passivo emergente dagli estratti conto. Nel confermare la decisione di primo grado, il giudice di appello osservava che:
la documentazione esibita fosse incompleta e nulla impedisse di ritenere che vi fosse stato impiego, per l’acquisizione dei beni incrementali, di fondi rinvenienti da altre e diverse fonti di reddito, che avrebbero potuto essere accertate con gli estratti conto dei rapporti bancari a cui aveva fatto riferimento il giudice di primo grado;
-l’originario saldo attivo all’1/1/2009 risultante dall’ estratto depositato avrebbe potuto costituire, in difetto di prova sull’origine della provvista, una conferma indiretta dell’esistenza di redditi
superiori a quelli dichiarati di soli euro 39.284,00, come era stato accertato con metodo sintetico dall’Amministrazione finanziaria.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi , a cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 commi 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973. Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 ) c.p.c.», la ricorrente lamenta che la prova contraria rispetto alle presunzioni reddituali derivanti da un accertamento sintetico richiede la dimostrazione del possesso di risorse economiche sufficienti a giustificare gli incrementi patrimoniali accertati e non anche la produzione in giudizio della documentazione relativa anche ad altre fonti di reddito. Il giudice prospetta la possibilità che le spese siano state effettuate tramite ricorso non alle disponibilità economiche documentate, pur se di per sé sufficienti, ma ad altre fonti. L’esistenza di altre fonti non dichiarate non giustificherebbe la pretesa erariale.
Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 commi 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ. Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», la ricorrente eccepisce che non doveva dimostrare che le disponibilità economiche in suo possesso fossero state direttamente utilizzate per sostenere le spese evidenziate dall’accertamento.
Con il terzo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 commi 4 e seguenti del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 37 s ss. Del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento alla mancata dimostrazione della provenienza RAGIONE_SOCIALE provviste presenti
all’1.1.2009 sui conti correnti della contribuente. Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», la ricorrente eccepisce che il giudice ha dilatato eccessivamente il contenuto della prova contraria, non essendo il contribuente tenuto a dimostrare la provenienza RAGIONE_SOCIALE disponibilità economiche.
I primi tre motivi attengono tutti all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e al contenuto della prova contraria spettante al contribuente nell’ambito di un accertamento sintetico . Essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e appaiono fondati nei limiti che seguono.
4.1 L’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che il contribuente possa fornire la prova contraria alla determinazione sintetica del reddito dimostrando: « che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile». Con riferimento all’accertamento sintetico del reddito sulla base del testo dell’art. 38 cit., nel testo precedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 78 del 2010, questa Corte ha affermato che il contribuente può dimostrare oltre che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, anche che, più in generale, il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 20588/2015, Cass. 21142/2016 e 4838/2024). Dopo che a un orientamento più restrittivo che riteneva indispensabile la dimostrazione che le risorse di natura non reddituale fossero state effettivamente utilizzate per l’acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell’accertamento sintetico (Cass. 6813/2009 e Cass. 25014/2014), se ne era contrapposto altro, che reputava sufficiente la prova limitata alla sola disponibilità RAGIONE_SOCIALE risorse, non accompagnata da quella del loro
impiego (Cass. 6396/2014 e 6397/2014), è prevalsa una soluzione intermedia. Si è fatto in proposito riferimento (Cass. 11278/2022) a un progressivo percorso di mitigazione del contenuto della prova contraria spettante al contribuente. Non occorre la prova che le ulteriori RAGIONE_SOCIALE siano state utilizzate proprio per coprire dette spese ma non è nemmeno sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto il contribuente è onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate (Cass. 1332/2016, Cass. 1510/2017, Cass. 18097/2018, Cass. 16637/2020, Cass. 19082/2022, Cass. 16904/2023 e Cass. 10310/2024). Le modifiche apportate all’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 dal d.l. n. 78 del 2010, con riferimento alla prova contraria spettante al contribuente, confermano che essa abbia un contenuto ampio, comprendendo anche la prova che le spese accertate dall’ufficio accertatore siano state sostenute grazie a redditi di anni precedenti. L’eliminazione dell’inciso contenuto nel sesto comma dell’art. 38 cit., secondo cui l’entità dei redditi e la durata del loro possesso debbano risultare da idonea documentazione, appare in linea con l’orientamento giurisprudenziale oramai consolidato e non compatibile con un restringimento dei limiti della prova contraria.
4.2 La documentazione depositata dalla contribuente avrebbe potuto essere considerata carente qualora non idonea a ravvisare un potenziale collegamento con le spese accertate per l’acquisizione di beni incrementali e non perché non poteva escludersi che le spese fossero state sostenute con altre fonti di reddito né perché la contribuente non aveva documentato l’origine della provvista che formava il saldo attivo all’inizio dell’anno . Da un lato, il giudice di merito appare esigere, come richiesto da un indirizzo giurisprudenziale oramai superato, la prova di un diretto
collegamento fra la provvista indicata dalla contribuente e le spese accertate e, dall’altro , richiede anche la prova di come la provvista si fosse formata mentre era sufficiente la prova che i redditi fossero diversi da quelli acquisiti nel periodo d’imposta oggetto dell’accertamento. Né il fatto che i redditi si fossero formati in anni precedenti -corrispondente proprio a uno dei possibili contenuti della prova contraria -avrebbe potuto costituire un’indiretta conferma di una disponibilità di un reddito nell’anno 2009 superiore a quello dichiarato. Avrebbe potuto eventualmente esserlo per gli anni precedenti.
Con il quarto motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla mancata dimostrazione della provenienza RAGIONE_SOCIALE provviste presenti all’1.1.2009 sui conti correnti della contribuente . Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.», la ricorrente nega di non aver fornito indicazioni sull’origine RAGIONE_SOCIALE provviste presenti nel saldo iniziale del 2009 sui propri conti correnti.
Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del terzo. La prova contraria della contribuente può consistere nella dimostrazione che le spese individuate dall’ufficio accertatore siano state sostenute grazie a redditi di anni precedenti senza che sia necessaria una prova ulteriore sulla specifica provenienza della provvista. Diviene pertanto irrilevante stabilire se nel caso concreto tale ulteriore prova fosse stata fornita.
Con il quinto motivo, rubricato «nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.», la ricorrente denuncia che con il ricorso in appello aveva eccepito il difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del presidente del collegio perché ‘ in corrispondenza del nominativo del Presidente della sezione non è presente la firma per esteso o la sigla iniziale del nome o cognome ma è rilevabile solo un segno grafico che non
consente di comprendere l’identificazione del suo autore per cui essa risulta essere carente degli elementi necessari che consentono il collegamento del segno grafico emesso dal Presidente come firma con l’indicazione nominativa contenuta nell’atto ‘ .
Il quinto motivo è infondato.
8.1 Ove sia denunciato un error in procedendo la Corte può procedere al diretto esame degli atti del giudizio di merito, quale giudice del fatto processuale (Cass. 1669/2023 e Cass. 488/2010). Nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre, che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (Cass. 17416/2023, Cass. 21968/2015 e Cass. 2313/2010).
8.2 La sentenza di appello non prende posizione sul motivo d’impugnazione. Il diretto esame della sentenza della CTP di Bari n. 3395/2015 conferma che siano riportati i nominativi dei tre magistrati componenti del collegio e che in calce al dispositivo, oltre alla sottoscrizione dell’estensore, sia presente in corrispondenza dello spazio riservato alla sottoscrizione del presidente una sigla scarsamente leggibile. La sentenza è sottoscritta, ai sensi dell’art. 36, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, dal presidente e dall’estensore. Una sentenza è nulla ai sensi dell’art. 161, secondo comma 2, c.p.c. quando è priva della sottoscrizione del giudice che l’ha emessa . La scarsa leggibilità della sigla non comporta invece alcuna conseguenza giuridica. La corrispondenza tra le persone del presidente e del relatore o del giudice monocratico con i firmatari, per esteso o mediante sigla, oppure telematicamente, del provvedimento giurisdizionale,
essendo attestata con l’atto pubblico, costituito dalla pubblicazione, può essere contestata solo con la querela di falso (Cass. 7626/2024) e quindi, non avendo formalizzato una querela di falso, l’appellante e ora ricorrente non avrebbe potuto far valere il presunto difetto di sottoscrizione della sentenza. Può aggiungersi che anche con riferimento agli atti amministrativi è stato affermato che il difetto di leggibilità di una sigla apposta in calce a un documento non comporta la sua invalidità rimanendo consentita la possibilità dell’identificazione del soggetto indicato come autore dell’atto e l’individuazione della provenienza dall’organo cui è attribuita la competenza, sicché la sigla deve considerarsi equipollente alla firma per esteso (Cass. 18878/2004 con riferimento a una sigla apposta su un’autorizzazione rilasciata a un ufficio dell’Amministrazione finanziaria) .
Per effetto dell’accoglimento dei primi tre motivi, d eve dunque essere disposta, ai sensi degli artt. 384 e 385 c.p.c. la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia. Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, terzo comma, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto e rigettato l’ultimo; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21/1/2026.
il Presidente
NOME COGNOME