Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 979/2017 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Roma, INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende unitamente al l’ AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore , con domicilio legale a INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-resistente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sez. staccata di Livorno n. 953/2016 depositata il 24 maggio 2016 non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dalla notifica al contribuente NOME COGNOME, il 22 dicembre 2010, dell’ avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO con cui l’RAGIONE_SOCIALE Livorno
aveva proceduto all’accertamento sintetico del reddito di € 136.007 ai fini dell’applicazione dell’Irpef e RAGIONE_SOCIALE imposte addizionali con riferimento all’anno di imposta 2008, ai sensi dell’art. 38, comm i 4 e 5 del D.P.R. 600 del 1973, sulla base dei dati indicati dal contribuente nel questionario che avevano evidenziato elementi indicativi di capacità contributiva celata al fisco, costituiti dal pagamento di un canone di locazione annuo per euro 18.000,00 e dalla presenza di due domestici a tempo pieno.
L’atto impositivo era stato impugnato dal contribuente , innanzi alla CTP di Livorno, lamentando la mancata considerazione da parte dell’ Ufficio della prova contraria debitamente fornita attraverso la produzione dell’elenco dei prelievi bancari effettuati dalla consorte, resistente all’estero, più che sufficienti per soddisfare le esigenze economiche dell’intero nucleo familiare.
La CTP di Livorno aveva respinto il ricorso del contribuente ritenendo l’inesistenza a fini fiscali di un nucleo familiare in mancanza della convivenza con la moglie residente all’estero e inidonea la documentazione bancaria prodotta per dimostrare la destinazione del reddito della consorte all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE spese evidenziate dal fisco come indici presuntivi di un reddito occultato.
La CTR della Toscana, adita dal contribuente in sede di appello, aveva riformato la sentenza di primo grado accogliendone le ragioni in ordine alla provenienza dall’attività imprenditoriale svolta all’estero dalla moglie RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie al suo mantenimento.
La sentenza era stata, però, cassata, su ricorso dell’A genzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza della Corte del 28 aprile 2015 n. 8554 che aveva ritenuto la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 da parte della CTR laddove aveva ravvisato la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale relativa prevista dalla norma solo facendo leva sulle disponibilità del coniuge del contribuente, in spregio RAGIONE_SOCIALE previsioni della disciplina applicabile.
Il giudizio di rinvio, riassunto dal contribuente, veniva definito dalla CTR della Toscana con la sentenza n. 953/10/16, depositata il 24 maggio 2016, che, pur affermando in dispositivo «Accoglie l’appello dell’Ufficio. Condanna il contribuente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese » , come emerge chiaramente dalla motivazione, aveva, in realtà, respinto l’originario appello del contribuente , ritenendo che non avesse assolto all’onere della prova contraria.
Avverso la sentenza che ha definito il giudizio di rinvio il contribuente ha proposto il presente ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi e l’RAGIONE_SOCIALE non si è difesa con il controricorso ma si è limitata a depositare una nota di costituzione al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica .
La discussione del ricorso per cassazione veniva fissata per l’udienza pubblica del 19 settembre 2023 ed il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, depositava, il 4 luglio 2023, memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c. , con cui chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo.
Con ordinanza interlocutoria del 23 settembre 2023 il giudizio veniva sospeso a seguito di istanza di definizione agevolata della controversia presentata dal contribuente, ai sensi dell’art. 1, co. 197, l. 29 dicembre 2022 n. 197.
All’esito è stata fissata , ai sensi dell’art. 380bis. 1 c.p.c., l’ adunanza camerale del 22 ottobre 2025.
Con note del 7 luglio 2023 e del 31 ottobre 2025 il ricorrente ha depositato, ai sensi dell’ art. 372 c.p.c., le sentenze di assoluzione nel processo penale perché il fatto non sussiste, pronunciate nei suoi confronti dal Tribunale di Livorno n. 1431 del 19/09/2018 e dalla Corte d’appello di Firenze n. 4187 del 19 ottobre 2021, divenuta irrevocabile, contenenti anche la valutazione dei fatti oggetto del processo tributario.
Con memoria illustrativa, depositata il 10 novembre 2025, il contribuente ha invocato, quindi, la disciplina dell’efficacia del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario, prevista da ll’art. 21 bis d. lgs. 74/2000 , nella parte in cui la sentenza penale ha affermato che era mantenuto dalla moglie evidenziando che, sebbene i fatti accertati in sede penale siano successivi al presente processo, comunque, atterrebbero alla stessa vicenda e dovrebbero essere valutati come prova nel presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato , in relazione all’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., l’ illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con gli artt. 1, d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 c.p.c., sostenendo che la sentenza della CTR sarebbe affetta da vizio insanabile di nullità per mancanza o, comunque, grave contraddittorietà della motivazione.
La CTR, in particolare, si sarebbe sottratta all’obbligo di motivazione previsto dalle norme richiamate perché si sarebbe limitata ad enunciare l’esito del giudizio relativo alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove senza ricostruire il percorso logico che l’ha portata a concludere che ‘ nella fattispecie, ciò non è avvenuto e l’onere probatorio è stato disatteso ‘ , ed a formulare così una motivazione meramente apparente.
1.2 Il motivo è infondato.
In tema di nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che , dopo la riformulazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l’anomalia della motivazione che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico»,
nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014).
La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).
La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, non in ogni ipotesi di anomalia della motivazione ma solo quando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione.
1.3 La sentenza pronunciata all’esito del giudizio di rinvio è estremamente sintetica, ma consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice ove letta come pronuncia conclusiva del percorso imposto dall’ordinanza della Corte n. 8554 del 2015 che ha cassato la precedente sentenza di appello.
1.4 Con l’ordinanza in questione la Corte ha accolto il motivo di ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE che lamentava come la sentenza di appello avesse ritenuto raggiunta la prova contraria, in violazione dell’art. 38 comma 6 d.P.R. n. 600 del 1973, ‘ in mancanza di qualsiasi elemento atto a dimostrare che le risorse economiche della moglie fossero soggette a tassazione o costituissero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nonché che tali disponibilità siano state effettivamente destinate a sostenere le
spese contestate dagli indici rilevati ‘. Ed ha, poi, enunciato il principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio, affermando che ‘ 2.1.-A fronte dell’accertamento sintetico calibrato su fattori indice, resta a carico del contribuente, posto nella piena condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei precisi fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19 aprile 2013, n. 9539).
2.2.- Il che comporta, per un verso, che la prova consista, a norma del sesto comma dell’art. 38 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, ratione temporis applicabile, nella dimostrazione dell’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (da ultimo, Cass. 7 marzo 2014, n. 5365) e, per altro verso, che questi ultimi si attaglino ai fattori-indice, anche in base a circostanze sintomatiche (Cass. 18 aprile 2014, n. 8995).
Tale ricognizione manca del tutto nella sentenza impugnata, che si limita a far leva sulle disponibilità della coniuge di COGNOME, in dispregio dello schema normativo applicabile. ‘
L’ordinanza che ha cassato con rinvio la precedente sentenza di appello, in sintesi, ha sottolineato che la CTR, per ritenere raggiunta la prova contraria di cui all’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 , non doveva limitarsi a ‘far leva sulle disponibilità della coniuge del COGNOME‘ ma doveva appurare (i) l’esistenza di elementi atti a dimostrare che le risorse economiche della moglie residente nel Principato di Monaco costituissero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ii) nonché verificare l’esistenza di circostanze sintomatiche del fatto che tali disponibilità fossero state effettivamente destinate a sostenere le spese contestate dagli indici rilevati.
1.5 Al riguardo, la sentenza impugnata ha ritenuto non condivisibile l’assunto del contribuente , secondo cui la prova contraria andasse necessariamente ‘ cercata nella sfera familiare del coniuge sia reddituale che patrimoniale, che risiedendo nel Principato di Monaco
non aveva obblighi dichiarativi ne obblighi di certificazioni redditual i’ , in quanto la prova contraria avrebbe potuto consistere solo nella prova documentale del periodico trasferimento a lui RAGIONE_SOCIALE somme prelevate dal conto corrente bancario per contanti da parte della moglie, assolutamente assente nel caso di specie.
La motivazione della sentenza impugnata poggia su due ragioni: a) che la prova contraria non avrebbe potuto essere data solo con la documentazione bancaria dei prelievi in contanti del coniuge residente all’estero ; b) che, mancando la prova documentale dei trasferimenti al contribuente RAGIONE_SOCIALE somme prelevate dalla moglie, non vi era la prova della provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme idonee a giustificare il tenore di vita accertato.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 384 c.p.c. nella parte in cui impone al giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte. La Corte, nel cassare la sentenza di appello che aveva incentrato la prova contraria sulle disponibilità finanziarie della moglie del contribuente, con l’enunciazione del principio di diritto avrebbe sostanzialmente richiesto al giudice del rinvio di non limitare l’analisi alla sola presenza di un nucleo familiare ma di verificare puntualmente se le somme nella disponibilità del COGNOME fossero o meno riconducibili alla nozione di reddito legittimamente sottratto a tassazione, rilevante ai fini della prova contraria di cui all’art. 38, d.P.R. n. 600 del 1973.
Il giudice di rinvio avrebbe dovuto, quindi, limitarsi alla verifica, da un lato, dell’irrilevanza reddituale RAGIONE_SOCIALE somme nella disponibilità del contribuente e, dall’altro, dell’attagliarsi d elle risorse in questione ai fattori-indice contestati.
La sentenza impugnata non si è soffermata sulla riconducibilità RAGIONE_SOCIALE somme nella disponibilità del contribuente a fonti di reddito non tassabili e avrebbe così radicalmente eluso il principio di diritto.
2.1 Il motivo è infondato.
2.2 La giurisprudenza consolidata della Corte afferma che n ell’ipotesi, come quella in esame, di annullamento con rinvio della sentenza per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, per cui il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla ‘regola’ giuridica enunciata, ma anche alle premesse logicogiuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito dell’enunciazione (Cass. n. 20887 del 2018 Cass. n. 19594 del 2018; Cass Sez. U n. 18303 del 2020 Cass. n. 7091 del 2022; Cass. n. 17240 del 2023).
2.3 Nel caso di specie l’ordinanza con cui la Corte ha cassato la sentenza di appello per la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , riportata al punto 1.4., ha imposto al giudice del rinvio di rivalutare la prova contraria offerta dal contribuente rispetto all’accertamento sintetico calibrato su fattori-indice del reddito non dichiarato, in conformità alla previsione dell’art. 38 comma 6 d. P.R. n. 600 del 1973; e, quindi, ha richiesto, come già rilevato, (i) di accertare la provenienza RAGIONE_SOCIALE risorse nella disponibilità del contribuente da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, dunque, l ‘esistenza di elementi atti a dimostrare che le risorse economiche della moglie residente nel Principato di Monaco costituissero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ii) nonché di verificare che tali disponibilità ‘ si attaglino ai fattori-indice, anche in base a circostanze sintomatiche ‘ fossero, cioè, state presumibilmente destinate a sostenere le spese contestate dagli indici rilevati.
L’ordinanza non ha, dunque, solo imposto al giudice del rinvio di verificare se le somme nella disponibilità del COGNOME fossero o no riconducibili alla nozione di reddito legittimamente sottratto a tassazione ma anche di verificare l’esistenza di indizi che
effettivamente fossero pervenute nella sua disponibilità per essere destinate a coprire le spese poste a fondamento dell’accertamento sintetico.
2.4 Come già sottolineato, la sentenza impugnata ha escluso in radice la possibilità di ravvisare nel materiale probatorio offerto dal ricorrente la prova del fatto che le somme prelevate dal conto corrente bancario dalla moglie residente nel Principato di Monaco fossero pervenute nella sua disponibilità per essere destinate a copertura RAGIONE_SOCIALE spese contestate, rendendo così superfluo l’accertamento del fatto che fossero o meno disponibilità esenti da tassazione. Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione del principio di diritto enunciato dalla Corte.
Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato l’i llegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 38, D.P.R. 600/1973, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. sostenendo che, in conformità al principio statuito dalla Corte con l’ordinanza di rinvio, il contri buente è legittimato a dimostrare la congruità del proprio tenore di vita risultante dall’acquisto o dal possesso dei c.d. beni-indice, provando la disponibilità di redditi legittimamente sottratti a tassazione che possono anche far capo al nucleo familiare nel suo complesso. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, la prova in questione era stata puntualmente offerta dal contribuente in conformità alle statuizioni della Corte, ma gli elementi di fatto pacifici e provati evidenziati nel ricorso non erano stati ritenuti sufficienti dalla CTR che aveva finito, così, per rendergli impossibile la prova contraria e per trasformare una presunzione legale relativa in presunzione assoluta.
3.1 Il motivo è inammissibile trattandosi di censura volta a sollecitare il riesame nel merito della controversia.
Il ricorrente non ha, infatti, prospettato un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., mediante la
specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che assume in contrasto con la norma evocata in rubrica. Si è, invece, limitato a censurare la valutazione compiuta dal giudice del merito di insufficienza degli elementi indiziari offerti per l’assolvimento dell’onere della prova contraria rispetto alla presunzione legale relativa derivante dall’applicazione del criterio del c.d. redditometro, così sollecitando alla Corte un inammissibile riesame del merito della controversia.
3.2 In tema di accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 nella versione vigente ratione temporis , basato sul c.d. redditometro, cioè sulla presunzione legale relativa di capacità contributiva derivante dalla disponibilità di determinati beni, <> (Cass. n. 18768 del 2024 in motivazione; Cass. n. 37985 del 2022, Cass. n. 19082 del 2022, Cass. n. 12600 del 2022, Cass. n. 12889 del 2018, Cass. n. 12207 del 2017, Cass. n. 1332 del 2016 e Cass. n. 8995 del 2014). In particolare, con specifico riguardo alle disponibilità provenienti dal nucleo familiare, la Corte ha affermato che in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973, per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere ( Cass n. 22268 del 2024; Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020).
3.3 L ‘impianto argomentativo della sentenza impugnata , già analizzato al punto 1.5, non si discosta dai principi richiamati laddove sottolinea l’inesistenza della prova documentale del trasferimento al ricorrente RAGIONE_SOCIALE somme prelevate dalla moglie, mentre la censura del ricorrente rivolta alla valutazione della rilevanza RAGIONE_SOCIALE ‘circostanze di fatto’ elencate a pag. 14 e 15 del ricorso con le lett. da a) a f) ‘non contestate’ o ‘documentalmente provate’ ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova cont raria gravante sul contribuente si risolve nella richiesta di un inammissibile riesame nel merito della controversia che, per giunta, ripeta lo schema motivazionale della sentenza di secondo grado cassata.
Deve, infine, rilevarsi che le sentenze penali di assoluzione, in primo grado, del Tribunale di Livorno 19.09.2018 n. 1431, ed in grado di appello della Corte d’Appello di Firenze 19 .10.2021 n. 4187, divenuta irrevocabile il 4.3.2022, prodotte dalla difesa del ricorrente, non assumono rilevanza nel presente processo agli effetti dell’art. 21 -bis d.lgs. n. 74 del 2000.
4.1 La norma richiamata prevede che <>
4.2 Le due sentenze penali attengono al reato previsto da ll’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 di omessa dichiarazione e versamento dell’IRES, contestato per gli anni d’imposta dal 2006 al 2012 a lla moglie del ricorrente, NOME COGNOME, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e al ricorrente NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della società. Dalla lettura della motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze risulta che nel processo penale non era stata raggiunta la prova ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ né dell’esterovestizione della società né del fatto che il ricorrente avesse operato come suo amministratore di fatto.
4.3 Nel processo tributario i fatti materiali oggetto di valutazione sono sostanzialmente diversi, come ammesso dallo stesso ricorrente nella memoria illustrativa, in quanto riguardano la sua posizione personale ed i redditi nella sua disponibilità in Italia e non la sua posizione di amministratore di fatto di una società di capitali estera, chiamato a rispondere della supposta evasione di imposta da parte dell’ente.
Ne deriva che i fatti accertati in sede penale non sono valorizzabili in alcun modo nel presente giudizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l’RAGIONE_SOCIALE svolto attività difensiva.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria , ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U 20/02/2020, n. 4315).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso a Roma, il 20/11/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME