Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17134 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17134 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2149/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
–
ricorrente – contro
VERALLI NOME e SENSI NOME.
Avv. Acc. IRPEF 2005 e 2006
–
intimati –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 3589/22/2015, depositata in data 17 giugno 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della sig. NOME COGNOME ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 11.100,00 per l’anno d’imposta 2005 e a € 11.178,00 per l’anno d’imposta 2006, in € 29.024,15 per l’anno 2005 e d in € 31.457,29 per l’anno 2006; con riferimento alle medesime annualità, gli stessi redditi venivano verificati anche in capo al coniuge della detta contribuente, sig. NOME COGNOME.
La rettifica, per entrambi, originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, l’abitazione principale, l’abitazione secondaria, il possesso di due autovetture e il finanziamento per l’acquisto di una di esse.
L’ufficio, pertanto, provvedeva ad emettere nei loro confronti gli avvisi di accertamento ai fini IRPEF nn. CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE, CODICE_FISCALE e CODICE_FISCALE.
Avverso gli avvisi di accertamento i contribuenti proponevano distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., previa riunione, con sentenza n. 117/02/2013, accoglieva parzialmente i ricorsi dei contribuenti, riducendo il reddito accertato a NOME COGNOME in €17.138.39 per l’anno 2005 e in €18.940,82 per l’anno 2006 e procedendo nello stesso senso anche per NOME COGNOME.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; NOME COGNOME si costituiva e proponeva, altresì, appello incidentale.
Con sentenza n. 3589/22/2015, depositata in data 17 giugno 2015, la C.t.r. adita, rigettato l’appello incidentale, accoglieva parzialmente il gravame principale dell’Ufficio, ma da tale
accoglimento non derivava modifica RAGIONE_SOCIALE rideterminazioni dei redditi svolte in primo grado.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
I contribuenti sono rimasti intimati
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, dell’art. 2728 cod. civ. e 2697 cod. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha rideterminato (in diminuzione) il valore della capacità di spesa associata al possesso di specifici beni -indice, nonostante al detto valore il legislatore abbia assegnato il rango di presunzione legale.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 e dei DD.MM. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, dell’art. 2728 cod. civ., 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.)» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando e l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., limitandosi a rilievi vaghi e disancorati dalle risultanze istruttorie, ha confermato l’illegittimità dell’avviso impugnato, nonostante i contribuenti non avessero dimostrato il possesso di risorse sottoposte a tassazione o esenti utili al fine di superare la presunzione di maggiore capacità di spesa fondata sui beni -indice.
Il primo motivo di ricorso, con cui l’RAGIONE_SOCIALE si duole dell’operato della RAGIONE_SOCIALE.t.r. nella parte in cui ha ritenuto che i c.d. beni –
indice di capacità contributiva utilizzati nella tecnica accertativa del redditometro (art. 38, comma quarto ss., d.P.R. 600 del 1973) costituissero presunzione semplice, come tali suscettibili di essere rimessi al libero apprezzamento del giudice, è fondato.
2.1. Il sistema del redditometro collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.
L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in RAGIONE_SOCIALE, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. 2.2. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva,
sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
2.3. Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in RAGIONE_SOCIALE, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588). Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto
che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
2.4. Nel caso di specie la C.t.r. ha ritenuto che «L’accertamento sintetico è una modalità di accertamento che acquista fondamento, per espressa previsione legislativa, attraverso la valutazione della capacità di spesa dimostrata dal contribuente e quindi della capacità reddituale. Gli elementi indicativi di tale capacità sono individuati in Decreti Ministeriali, riguardanti il cosiddetto redditometro, fra di essi va segnalata la disponibilità di “autoveicoli” con l’indicazione di una classe (quale potenza della cilindrata), nonché la disponibilità di “residenze principali e secondarie”, l’elencazione dispensa l’amministrazione dalle
prove rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, il reddito ricavato si deve discostare da quello dichiarato per almeno un quarto e tali scostamenti devono verificarsi per due o più periodi d’imposta consecutivi. Ma trattandosi di una presunzione semplice, va valutata la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale della somma necessaria per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma. Nella contestazione di tali coefficienti, il contribuente ha l’onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall’Ufficio e che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà. Quindi l’applicazione di strumenti presuntivi, come è appunto il redditometro, deve essere connotata da elementi di flessibilità non potendosi ammettere che il reddito venga determinato con automatismi, prescindendo dalla reale capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica, infatti gli strumenti presuntivi richiedendo un confronto con la situazione concreta e non possono produrre effetti automatici. Nella specie, con riguardo all’abbattimento del valore RAGIONE_SOCIALE autovetture sulla scorta dei dati ACI, relativamente ai chilometri percorsi ed alle relative spese annuali di gestione, si rileva che seppure tali tabelle non costituiscono prova inconfutabile, esse possono essere utilizzate dal giudice, nel complesso di tutti gli elementi probatori, per definire il proprio prudente apprezzamento».
4.1. Alla luce della costante giurisprudenza richiamata, secondo cui il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, potendo soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale, ha errato la C.t.r. nel ritenere che il bene-indice costituito dai dati RAGIONE_SOCIALE potesse essere rimesso all’apprezzamento
prudente del giudice e che il redditometro costituisse presunzione semplice piuttosto che legale relativa.
5. Il secondo motivo di ricorso, con cui l’RAGIONE_SOCIALE lamenta la emergente della parte motivazionale della sentenza,in ordine alle risultanze istruttorie che dovrebbero sorreggere la decisione, è parimenti fondato.
Nel ricorso per cassazione, a pag. 9, l’Ufficio ha evidenziato che nell’atto di appello si deduceva quanto segue: “i ricorrenti hanno dato prova che per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE due unità immobiliari (una principale e una secondaria) hanno contribuito i propri familiari che tuttora provvedono anche al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate del mutuo”. Tale aspetto, invero, è stato già considerato dall’Ufficio in fase accertativa, come può agevolmente riscontrarsi nell’avviso emesso. Si legge “si è ritenuto opportuno cogliere la veridicità della dichiarazione di parte riguardo al pagamento del mutuo da parte dei genitori” (appello, inizio pag.7).
L’Ufficio ha poi ritenuto: “errata è, inoltre, la motivazione che concerne l’abitazione principale. Il giudice asserisce che “l’abitazione principale è stata poi concessa in uso ai genitori della ricorrente”. Tale conclusione è del tutto fallace, atteso che, come si legge anche nel ricorso dei contribuenti “l’immobile è stato dato in comodato gratuito dalla madre della sig. COGNOME ai coniugi”. Ne consegue che corretto è l’operato dell’Ufficio, atteso che le spese di gestione e i costi di manutenzione devono essere sopportati dai comodatari…per quanto concerne, infine, il trattamento di fine rapporto, premesso che l’RAGIONE_SOCIALE ne ha tenuto debitamente conto con riferimento all’acquisto dell’autovettura Tuareg, è opportuno evidenziare che nulla i contribuenti hanno provato in merito all’utilizzo della restante parte del denaro per far fronte alle maggiori spese determinate dai beni-indici considerati. tale somma, infatti, ben può essere stata investita, utilizzata per altri fini o capitalizzata’.
4.1. Da quanto esposto emerge la genericità dell’affermazione riportata dalla C.t.r. in motivazione, nella quale si legge che «…Ma da tale errore non deriva una diversa valutazione della capacità contributiva formulata dal primo giudice, perché dagli elementi forniti è evidente che nella quotidiana gestione del nucleo familiare COGNOME, l’aiuto economico dei genitori di entrambi i coniugi continua a rivestire una funzione importante».
La C.t.r., infatti, non dà atto degli elementi probatori prodotti dai contribuenti, attraverso i quali avrebbe dovuto valutare se l’apporto economico dei genitori di entrambi fosse idoneo (o meno) a vincere la presunzione di maggiore capacità contributiva addotta dall’ufficio nell’accertamento fiscale; dalla lettura della sentenza, difatti, non emerge alcuno degli elementi probatori allegati dai contribuenti e tali da far ritenere assolto l’onere probatorio su di essi gravante.
5. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE il 16 aprile 2024.