Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7497 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7497 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2024
AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF 2006-2007.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10243/2016 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente – contro
BENELLI PAOLA
-intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1796/01/2015, depositata il 20 ottobre 2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
Con avvisi di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e n. NUMERO_DOCUMENTO l’RAGIONE_SOCIALE Direzione
provinciale RAGIONE_SOCIALE rideterminava in via sintetica ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i redditi conseguiti da COGNOME NOME per gli anni 2006 e 2007.
Avverso tali avvisi di accertamento COGNOME NOME proponeva distinti ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza n. 699/03/2014, emessa il 19 novembre 2013 e depositata il 27 maggio 2014, li accoglieva, annullando gli atti impositivi impugnati.
Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza n. 1796/01/2015, pronunciata l’8 giugno 2015 e depositata in segreteria il 20 ottobre 2015, rigettava l’appello, compensando le spese di lite .
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Non si è costituita in giudizio COGNOME NOME, rimasta intimata.
La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 30 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, l’RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE aveva erroneamente ritenuto assolto dal contribuente l’onere della prova posto a suo carico, che invece doveva ritenersi assolto
solo in parte, con la conseguenza che, al più, la corte territoriale avrebbe dovuto procedere ad una rideterminazione del reddito accertato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la RAGIONE_SOCIALE si era pronunciata soltanto sull’assolvimento dell’onere probatorio in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, senza nulla rilevare in ordine alla disponibilità dei beni indice.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
Come è noto, l’accertamento sintetico disciplinato dall’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigente ratione temporis ), è un metodo di accertamento dei redditi basato sulla capacità di spesa del contribuente, dimostrata in un determinato anno e negli anni immediatamente antecedenti.
Tale accertamento si basa sia sulle spese per consumi o gestione ritenuti rilevanti ai fini della quantificazione del reddito, sia sugli elementi patrimoniali del contribuente.
L’applicazione dell’accertamento sintetico determina l’onere per il contribuente di fornire la prova in ordine alla provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme utilizzate per gli acquisiti oggetto di esame (tra le altre, Cass. 30 settembre 2021, n. 26667; Cass. 10 settembre 2021, n. 24444; Cass. 29 settembre 2020, n. 20663).
Nel caso di specie la RAGIONE_SOCIALE ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quanto -con accertamento di fatto insindacabile in questa sede -ha dato atto che l’acquisto della Mercedes è avvenuto ad un prezzo inferiore a quello indicato dall’Ufficio e con il corrispettivo in parte pagato con la vendita di altra autovettura, mentre, per quel che riguarda l’acquisto del fabbricato nel 2009, ha accertato che esso è avvenuto tramite mutuo con successivo apporto finanziario da parte della madre, che ha de terminato anche l’estinzione del mutuo.
2.2. Anche il secondo motivo è infondato.
La C.T.R., per quanto evidenziato in precedenza, ha adeguatamente motivato in ordine alla provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE disponibilità economiche utilizzate per gli incrementi patrimoniali, ritenendo, peraltro, irrilevante l’eventuale sussistenza di un giudicato esterno (sempre favorevole al contribuente) per altra annualità d’imposta, che quindi non è stato preso in considerazione ai fini del giudizio.
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della contribuente.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2023.