Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23580 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23580 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma ;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, ed NOME COGNOME del Foro di RAGIONE_SOCIALE, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso l’ufficio recapito COGNOME MNOME, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 168, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte il 20.9.2016, e pubblicata il 3.2.2017;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
OGGETTO: Irpef ed Iva 2008 – Accertamento sintetico del reddito – Prova di diponibilità finanziarie non imponibili Finanziamenti dei soci.
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE procedeva all’accertamento sintetico del reddito, in applicazione della disciplina del c.d. redditometro, nei confronti di COGNOME NOME, commercialista ed amministratore di società, e quindi gli notificava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con riferimento all’anno 2008, contestando ai fini Irpef ed Iva il maggior reddito ritenuto conseguito, pari ad Euro 265.336,00, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 76.307,00, in considerazione dei beni posseduti e RAGIONE_SOCIALE spese sostenute.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE, proponendo plurime censure sia procedimentali che di merito. La CTP riteneva parzialmente fondate le contestazioni del contribuente in relazione alla percezione di somme non reddituali nella misura di Euro 100.000,00 provenienti dal disinvestimento di titoli, e riduceva di tale misura il reddito accertato.
Avverso la decisione conseguita nel primo grado del giudizio spiegava appello l’Amministrazione finanziaria, nella parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, e la decisione dei primi giudici era impugnata anche dal contribuente per la parte a lui sfavorevole. La CTR rigettava entrambi gli appelli, confermando la decisione adottata dalla CTP.
L’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia conseguita dalla CTR, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente che ha pure proposto sette motivi di ricorso incidentale.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE contesta
la violazione o falsa applicazione dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, nella versione ratione temporis applicabile, perché la CTR ha erroneamente ritenuto che la mera dimostrazione del possesso di una disponibilità finanziaria sia sufficiente a contrastare la prova del conseguimento di un reddito accertato e non dichiarato in applicazione della disciplina dell’accertamento sintetico.
Mediante il suo primo strumento di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione degli artt. 23 e 53 della Costituzione, per avere il giudice del gravame ritenuto l’applicabilità dei DD.MM. 10.9.1992 e 19.11.1992 in tema di accertamento sintetico, posti a base dell’avviso di accertamento, anche in materia di inclusione della prima casa tra i beni indice, ‘con a tale ultimo riguardo, violazione anche dell’art. 47 co. 2° – Cost. nonché dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973’ (ric., p. 16), sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., COGNOME NOME critica la nullità della pronuncia impugnata in conseguenza della mera apparenza della motivazione, in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ‘con riguardo all’attribuzione al sig. COGNOME di pretesi incrementi patrimoniali per finanziamenti soci alla base, tra l’altro, del reddito determinato sinteticamente dall’RAGIONE_SOCIALE‘ (ric., p. 20).
Mediante il terzo mezzo di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente lamenta la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973 e dell’art. 2729 cod. civ., per avere la CTR omesso di esaminare le prove fornite ‘con riferimento ai pretesi incrementi patrimoniali per finanziamento soci’ (ric., p. 26).
Con il quarto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente
contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ., e dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, del Dpr n. 600 del 1973, per avere i giudici dell’appello erroneamente ritenuto di poter includere tra gli incrementi patrimoniali i c.d. finanziamenti dei soci, non dichiarando l’illegittimità ‘dell’imputazione da parte dell’Ufficio di tali incrementi ai soci proquota’ e senza tener conto dell’ ‘assenza di esborsi, quindi della carenza dell’unico elemento rilevante quale indice di capacità contributiva’ (ric., p. 27).
Mediante il quinto strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 132, secondo comma, n. 4, dell’art. 118, primo comma, Disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 111, comma sesto, della Costituzione, e pertanto dell’omessa pronuncia ‘in ordine alla pretesa inclusione dell’imbarcazione tra gli incrementi patrimoniali imputabili al sig. COGNOME‘ (ric., p. 28).
Con il sesto motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che possa tenersi conto, nel calcolo degli incrementi patrimoniali, di beni acquisiti in anni successivi a quello accertato.
Mediante il settimo mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., dell’art. 3, comma 2, del D.M. 10.9.1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto di poter considerare tra i beni indice interamente riferibili al contribuente l’abitazione principale, in relazione alla quale disponeva del diritto di abitazione (non di usufrutto), essendone proprietaria la moglie
NOME COGNOME, e l’autovettura intestata alla RAGIONE_SOCIALE ed a lui messa a disposizione, in ‘violazione, altresì, della normativa sul ‘fringe benefit’, di cui all’art. 51 del Dpr n. 917 del 1986′ (ric., p. 34).
Con il suo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE contesta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice dell’appello per aver erroneamente ritenuto che la mera dimostrazione del possesso di una disponibilità finanziaria da parte del contribuente sia sufficiente a contrastare la prova del conseguimento di un reddito accertato e non dichiarato.
9.1. In proposito la CTR ha ricordato che i primi giudici, avendo il contribuente documentato di aver proceduto al disinvestimento di Euro 100.000,00, hanno ritenuto che il maggior reddito accertato dovesse essere ridotto di tale importo, sul fondamento della giurisprudenza della Cassazione secondo cui è sufficiente dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Il giudice dell’appello ha quindi osservato che ‘il disinvestimento dei titoli … risulta ampiamente provato’ (sent. CTR, p. 6), dato non contestato, ed ha quindi ritenuto di aderire all’orientamento della Suprema Corte che ha riassunto nel senso che ‘non è … necessaria la dimostrazione del nesso eziologico’ tra il provento, rappresentante la prova contraria dell’incremento patrimoniale, e la spesa sostenuta, essendo sufficiente la prova che il provento ‘sia astrattamente compatibile con l’entità dell’investimento’ ( ibidem ).
9.2. La valutazione proposta dal giudice del gravame, non risulta completamente conforme al condivisibile orientamento interpretativo già ripetutamente esposto da questa Corte, secondo cui ‘in tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto, pur non essendo esplicitamente
richiesta la prova che tali redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, deve essere fornita quella RAGIONE_SOCIALE circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. (Nella specie, in applicazione del principio, la RAGIONE_SOCIALE. ha annullato l’impugnata decisione per aver ritenuto la documentazione bancaria prodotta in appello dal contribuente dimostrativa della mera disponibilità della linea di credito concessagli, dovendosi intendere, invece, la stessa sintomatica del suo utilizzo nei periodi in contestazione)’, Cass. sez. VI -V, 10.7.2018, n. 18097; non essendosi mancato recentemente di specificare che ‘in tema di accertamento sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente, che deduca che le spese effettuate e contestate derivano dalla percezione di ulteriori redditi di cui ha goduto, è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità degli stessi e sulla durata del possesso , sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo diretto per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti, quali gli estratti conto bancari, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere’, Cass. sez. V, 16.4.2024, n.10310 (evidenza aggiunta). Nel caso di specie la stessa CTR fonda i propri argomenti su ‘due estratti conto della Banca CRT di Asti comprendenti il periodo 1/1/200830/6/2008’ (sent. CTR, p. 2). Gli estratti conto presi in considerazione, pertanto, non sono di per sé in grado di provare, neppure in ordine alla durata del possesso, la ricorrenza dei requisiti richiesti da questa Corte regolatrice, la quale ha pure chiarito che ‘in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l’utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre,
dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso’, Cass. sez. VI -V, 23.3.2018, n. 7389.
Il motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria risulta quindi fondato e deve essere accolto, perché il giudice dell’appello dovrà rinnovare il proprio giudizio assicurando applicazione ai principi esposti.
Mediante il suo primo strumento di ricorso incidentale il contribuente censura la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver ritenuto l’applicabilità dei DD.MM. 10.9.1992 e 19.11.1992 in tema di accertamento sintetico, violando la riserva di legge operante in materia, anche per quanto attiene alla inclusione della prima casa tra i beni indice.
La critica esposta dal ricorrente investe la violazione della riserva di legge che dipenderebbe dalla stessa emanazione e conseguente applicazione, dei Decreti ministeriali citati, che provvedono alla normativa di dettaglio ai fini della individuazione dei beni indice rilevanti in materia di accertamento sintetico del reddito, e quindi propone una censura specifica riguardo alla ricomprensione tra tali beni della prima casa.
10.1. Invero questa Corte regolatrice ha già avuto condivisibilmente occasione di chiarire che ‘è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., nella l. n. 122 del 2010, nella parte in cui consente l’accertamento con metodo sintetico mediante il cd. redditometro, con riferimento sia all’art. 23 Cost., poiché i relativi decreti ministeriali non contengono norme per la determinazione del reddito, assolvendo soltanto ad una funzione accertativa e probatoria, sia agli artt. 24 e 53 Cost., in quanto il contribuente può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior
reddito accertato è insussistente ovvero costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta’, Cass. sez. V, 24.4.2018, n. 10037.
10.1.1. Quanto alla ricomprensione tra i beni indice della prima casa, poi, la scelta non appare irragionevole, perché la stessa rappresenta comunque un chiaro indice RAGIONE_SOCIALE disponibilità dell’accertato e del suo tenore di vita. Tanto vale a maggior ragione nel caso di specie, disponendo il contribuente di un’abitazione di undici vani, sita nel centro di RAGIONE_SOCIALE, ed acquistata per il prezzo di Euro 1.400.000,00.
Il primo strumento di impugnazione incidentale risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.
11. Con i motivi di ricorso incidentale dal secondo al quarto, proposti in relazione ai profili della nullità della pronuncia impugnata in conseguenza della mera apparenza della motivazione della decisione, nonché della violazione di legge e dell’omesso esame, il contribuente contesta che la CTR ha erroneamente ritenuto legittima l’attribuzione di pretesi incrementi patrimoniali per finanziamenti soci, effettuata dall’Amministrazione finanziaria, peraltro omettendo il giudice di secondo grado di esaminare le prove fornite e di valutare l’assenza di esborsi che, nella prospettazione del ricorrente, rappresentano l’unico elemento rilevante quale indice di capacità contributiva.
11.1. Nella sua pronuncia la CTR ha ricordato che, nella prospettazione dell’Ente impositore, il contribuente aveva dichiarato redditi non congruenti in relazione agli anni 2007 e 2008, il quale ultimo è oggetto di questo giudizio, in considerazione del possesso del 50% della proprietà di un immobile di 11 vani in RAGIONE_SOCIALE, della nuda proprietà di un immobile in Sanremo, e del 50% di un’immobile in Nizza, nonché di un’imbarcazione del valore di Euro 155.000,00 intestata al coniuge, priva di reddito proprio.
‘Possedeva, altresì, numerose e rilevanti quote di
compartecipazione e di controllo in società di capitali, nel cui patrimonio rientravano veicoli di lusso (Porsche e Ferrari) ed un’imbarcazione del valore di € 782.000,00 per cui aveva offerto garanzie personali’ (sent. CTR, p. 1).
11.1.1. Con specifico riferimento ai redditi derivanti da partecipazioni ed interessenze societarie, il giudice dell’appello ha ritenuto di condividere le valutazioni espresse dai primi giudici, i quali avevano confermato la legittimità dell’accertamento tributario osservando, tra l’altro, che ‘dall’esame della documentazione prodotta … le somme rilevate, costituite da rinunce di credito da parte di altre società, partecipanti in altre, tutte collegate ad enti riconducibili al ricorrente e considerato … che il patrimonio di dette partecipate è stato sistematicamente azzerato ed esse sono, poi, state messe in liquidazione previo trasferimento della sede legale’ (sent. CTR, p. 7).
Quindi la CTR rileva che ‘il contribuente contesta queste valutazioni e adduce ampie motivazioni, prospetti e tabelle, a suo dire, idonei a contrastare l’operato erariale e le presunzioni e ad avvalorare le proprie tesi. Tuttavia … le pur ampie argomentazioni addotte non appaiono chiare, né convincenti, né idonee a fornire quelle prove sufficienti e necessarie per contrastare l’operato erariale e le presunzioni su cui l’ufficio ha fondato il proprio accertamento’. Come evidenziato dalla difesa erariale le ‘rinunce al credito lo erano solo apparentemente ma, in realtà, costituivano vere e proprie forme di finanziamento soci proveniente dalle società partecipate e controllate dallo stesso COGNOME. L’Ufficio fornisce, nei suoi scritti difensivi ampia relazione in ordine alle cosiddette rinunce e conclude che tale situazione descrive un meccanismo di interrelazione fra società partecipanti e partecipate e facilita spostamenti di denaro ‘di incerta origine’ e giustifica ampiamente l’operato erariale’. I giudici di primo grado ben hanno esaminato e compreso la vicenda, concludono sul punto i giudici del
gravame, ‘ed è condivisibile la loro valutazione, non apparendo affatto convincenti le spiegazioni fornite anche nel presente appello, in contrario, dal contribuente’ (sent. CTR, p. 7 s.). La motivazione adottata dal giudice dell’appello, quindi è presente, sintetica, ma non meramente apparente.
11.2. Mediante i suoi motivi di impugnazione incidentale dal secondo al quarto il contribuente rinnova le proprie critiche, espone le modalità con cui erano state operate le ‘rinunce al credito’ da parte RAGIONE_SOCIALE società titolari degli stessi, ripropone una propria tabella, invoca che in applicazione del principio OIC n. 28 in realtà la rinuncia ad un credito comporta la trasformazione di un debito commerciale in una posta di patrimonio netto (riserva di capitale), e comunque non comporta alcun esborso.
Premesso che in relazione alle società coinvolte nell’operazione di rinunzia di cui il COGNOME non era socio ne era comunque l’amministratore, deve allora rilevarsi che la valutazione espressa dalla CTR, oltre ad essere presente, come si è visto, appare anche condivisibile, e le critiche proposte dal ricorrente non inducono a modificarla. La tabella proposta dal contribuente si fonda su una petizione di principio, domanda cioè di effettuare il calcolo del maggior reddito escludendo le somme dipendenti dalle rinunce a crediti, ma che tale esclusione debba essere operata è però proprio ciò che occorre(rebbe) dimostrare. La corretta imputazione contabile di una rinunzia al credito non incide necessariamente sull’imposizione tributaria, ed il contribuente non prova perché in questo caso dovrebbe invece assumere rilievo.
Ancora, il fatto che un incremento patrimoniale accertato e valutabile non sia originato da un esborso è ipotesi non da escludersi, ed anzi ricorrente con frequenza si pensi, ad esempio, alle plusvalenze conseguite per effetto di investimenti finanziari, anche di antica data. Anche la rimessione da parte del terzo di un debito importa l’esclusione di una posta patrimoniale passiva, e può
essere indice di una maggiore capacità patrimoniale del beneficiato. Il discorso è diverso, evidentemente, se al contribuente è contestata la spesa sostenuta per conseguire un incremento patrimoniale.
In sostanza il ricorrente ripropone i propri argomenti ma non si confronta efficacemente con la decisione adottata dalla CTR, non spiega perché le rinunce ai crediti non si risolvessero ai fini tributari in un finanziamento dei soci, non dimostra di non averne tratto profitto, non contrasta il rilievo che tutte le operazioni di rinunzia sono ricollegabili ad enti riconducibili al ricorrente, e che il patrimonio di dette partecipate è stato sistematicamente azzerato ed esse sono, poi, state messe in liquidazione previo trasferimento della sede legale.
I motivi di ricorso incidentale dal secondo al quarto risultano pertanto infondati e devono perciò essere rigettati.
Mediante il quinto strumento di impugnazione incidentale il contribuente censura la nullità della sentenza impugnata, in conseguenza della omessa pronuncia in ordine alla pretesa inclusione dell’imbarcazione tra gli incrementi patrimoniali a lui imputabili. Il contribuente ha avuto cura, nel suo ricorso incidentale, di indicare quando abbia proposto la propria censura nei gradi di merito del giudizio, ed ha esposto la sintesi RAGIONE_SOCIALE critiche proposte.
Lamenta il contribuente che l’imbarcazione è stata ceduta, con contratto di vendita del 20.7.2009. La parte venditrice era NOME COGNOME, allora fidanzata e successivamente coniuge del ricorrente incidentale, l’acquirente risultava essere persona terza.
12.1. La CTR, effettivamente, non pronunzia sul punto. Nei limiti in cui può operare questa Corte di legittimità la questione appare meritevole di esame. Non risulta comprensibile perché sia indicata quale incremento patrimoniale la vendita di un’imbarcazione di lusso, a meno che non sia stato ritenuto
possibile affermare che l’incremento patrimoniale sia costituito dal prezzo conseguito. Neppure, in assenza di pronuncia in merito, possono operarsi valutazioni circa l’esattezza dell’attribuzione al COGNOME di un’operazione commerciale stipulata da quella che è da lui indicata come la sua fidanzata dell’epoca.
Il quinto motivo di ricorso incidentale risulta fondato, e deve perciò essere accolto.
Con il sesto motivo di ricorso incidentale il contribuente critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR ritenendo che possa tenersi conto, nel calcolo degli incrementi patrimoniali, di beni acquisiti in anni successivi a quello accertato.
13.1. Invero la contestazione proposta dal ricorrente non appare chiaramente comprensibile. L’art. 38 del Dpr n. 600 del 1973, nella formulazione applicabile ratione temporis , prevede al quinto comma che: ‘ Qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti ‘. Risulta pertanto assolutamente legittimo e fisiologico che la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta in un anno determinato sia imputata pro quota ai quattro anni precedenti. Nessuna disposizione prevede che questa disposizione non trovi applicazione nell’ipotesi che l’anno in cui la spesa sostenuta non sia stato oggetto di accertamento.
Il sesto motivo di ricorso incidentale risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.
Mediante il settimo mezzo d’impugnazione il ricorrente incidentale lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per aver erroneamente ritenuto di poter considerare tra i beni indice interamente riferibili al contribuente, l’abitazione principale, in relazione alla quale disponeva del diritto di abitazione (non di usufrutto), essendone
proprietaria la moglie NOME COGNOME, e l’autovettura intestata alla RAGIONE_SOCIALE ed a lui messa a disposizione, in ‘violazione, altresì, della normativa sul ‘fringe benefit’, di cui all’art. 51 del Dpr n. 917 del 1986′ (ric., p. 34). Il contribuente ha avuto cura, nel suo ricorso incidentale, di indicare quando abbia proposto la propria censura nei gradi di merito del giudizio, ed ha esposto la sintesi RAGIONE_SOCIALE critiche formulate.
14.1. Sulle censure riproposte dal contribuente con il suo settimo motivo di ricorso incidentale la CTR non pronuncia, né sono desumibili dalla sua decisione elementi univoci che inducano a ritenere ricorrente una pronuncia implicita. Invero possono esistere numerose ragioni idonee a giustificare l’attribuzione per intero ad un contribuente di un immobile intestato alla moglie, o di un’autovettura intestata ad una società che, almeno formalmente, assolve agli oneri connessi alla sua manutenzione, ma dalla decisione assunta dal giudice dell’appello non è dato desumere per quale motivo la CTR abbia ritenuto fondate le valutazioni proposte dall’Amministrazione finanziaria e prive di fondamento le ragioni esposte dal contribuente.
Il settimo strumento di impugnazione incidentale risulta pertanto fondato e deve essere perciò accolto.
In definitiva deve essere accolto il ricorso principale proposto dall’Amministrazione finanziaria, e devono essere accolti anche il quinto ed il settimo motivo di ricorso incidentale introdotti dal contribuente, rigettati gli ulteriori, la sentenza impugnata deve essere perciò cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , ed accoglie il quinto ed il settimo motivo di ricorso
introdotti da COGNOME NOME, rigettati gli ulteriori, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 12.7.2024.