Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 925 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 925 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, alla INDIRIZZO in Roma;
avverso
la sentenza n. 2963, pronunciata dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 21.9.2020, e pubblicata il 30.3.2021;
ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, riceveva l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale era accertata la quota di incrementi patrimoniali relativi ad IRPEF per l’anno 2009, pari ad Euro 38.877,00. Detto avviso veniva emesso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘acquisto di quattro immobili tra il 2008 (uno) e il 2009 (tre), ed in seguito a mancata risposta al questionario NUMERO_DOCUMENTO, con il quale l’Ufficio aveva domandato chiarimenti alla contribuente.
NOME COGNOME impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale accoglieva il ricorso ritenendo giustificata la provenienza RAGIONE_SOCIALE somme. Nello specifico, la provvista era stata indicata come assicurata tramite assegni ricevuti dal marito, nonché mediante il reimpiego RAGIONE_SOCIALE somme percepite in conseguenza RAGIONE_SOCIALE vendita di quattro immobili.
Avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ricorreva RAGIONE_SOCIALE innanzi RAGIONE_SOCIALE alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sez. staccata di RAGIONE_SOCIALE, ribadendo la legittimità del proprio operato. La CTR rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.
Ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a due motivi di ricorso. Resiste mediante controricorso la contribuente, che ha successivamente pure depositato documentazione.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto non preclusa la possibilità di produrre direttamente in giudizio documentazione ulteriore, non presentata dalla contribuente in fase istruttoria.
Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ancora ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE censura la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., per avere il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello “erroneamente ritenuto integrata la prova RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo di altri assegni per la copertura RAGIONE_SOCIALE spese contestate” (ric., p. 9), titoli ulteriori rispetto a quelli di cui si era comunque riconosciuta la rilevanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in sede di autotutela (ric., p. 8).
Preliminarmente RAGIONE_SOCIALE deve RAGIONE_SOCIALE riscontrarsi RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE la controricorrente ha contestato il vizio di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALE ricorrente, per essere stata l’impugnazione per cassazione introdotta dall’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre “i soli legittimati alla proposizione del ricorso (per Cassazione) sono l’RAGIONE_SOCIALE) quale ufficio emittente l’atto, ovvero la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE” (controric., p. 6).
La contestazione risulta infondata. Proprio la norma invocata dalla controricorrente, l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, prevede infatti, per la parte d’interesse, che “2. L’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata” (evidenza aggiunta), e non sembra esservi dubbio che la RAGIONE_SOCIALE è struttura sovraordinata rispetto alla RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, mediante il suo primo strumento di impugnazione, l’Ente impositore lamenta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, per aver ritenuto ammissibile la produzione documentale proposta dalla parte privata soltanto in fase di giudizio, non avendovi provveduto quando le era stata richiesta mediante questionario in fase endoprocedimentale, rimanendo violato il disposto di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La CTR osserva in proposito che “l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non ha documentato la richiesta di documentazione avanzata alla contribuente nella fase endoprocedimentale, con la conseguenza che la documentazione oggi prodotta dalla contribuente è pienamente utilizzabile” (sent. CTR, p. 3).
4.1. Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’espresso invito a provvedere a(d una non meglio specificata) produzione documentale era stato rivolto alla contribuente mediante il questionario informativo inviatole, al quale, però, la COGNOME non aveva assicurato alcun seguito. Orbene, se la ricorrente RAGIONE_SOCIALE intende
contestare che la CTR non ha esaminato il reale contenuto di un atto che pure era stato prodotto, propone una censura che attinge ad un preteso vizio di percezione in cui sarebbe incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello. Si verterebbe pertanto nell’ambito di un vizio revocatorio, non censurabile in questa sede.
L’atto in questione, peraltro, non appare comunque suscettibile di esame in questo giudizio di legittimità, perché emerge il vizio di specificità RAGIONE_SOCIALE contestazione proposta dall’Ente impositore. La ricorrente RAGIONE_SOCIALE indica sì il numero del questionario (NUMERO_DOCUMENTO), ma si limita alla semplice riproduzione (ric., p. 5) RAGIONE_SOCIALE parte del documento in cui viene indicata una generica richiesta di “informazioni” e produzione documentale, senza nemmeno aver cura di riprodurre il contenuto del documento nelle sue parti essenziali ai fini RAGIONE_SOCIALE contestazione, quelle in cui era stata (eventualmente) richiesta una specifica produzione documentale. Nulla consente pertanto di ritenere che una individuata documentazione sia stata formalmente richiesta dall’Ente impositore alla contribuente, e che quest’ultima si sia sottratta dal fornirla.
Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
5. Mediante il secondo strumento di impugnazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE critica la violazione di legge, in cui ritiene essere incorso il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello, per aver “violato l’art. 38 , con riguardo alla valutazione di rilevanza degli assegni versati dal coniuge RAGIONE_SOCIALE contribuente” (ric., p. 8), relativamente a quelli non presi in considerazione in sede di autotutela.
Non risulta invero ben chiaro quali conseguenze intenderebbe far discendere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’affermazione che “nelle ipotesi di accertamento sintetico … è pacifico che sull’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella determinazione del reddito non gravi altro onere di allegazione se non con riguardo fatti indici di maggiore capacità contributiva posti a base RAGIONE_SOCIALE pretesa tributaria” (ric., p. 8).
5.1. Merita in proposito di essere ricordato che le presunzioni tramite le quali l’RAGIONE_SOCIALE ricostruisce induttivamente il reddito del contribuente, rimangono comunque suscettibili di prova contraria, sia in sede istruttoria, sia in sede processuale.
La CTR sostiene, con chiarezza, che “l’agenzia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non fornisce alcun elemento probatorio volto a neutralizzare e comunque ridimensionare la portata probatoria RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dalla contribuente”; dalla documentazione depositata dalla COGNOME “emerge incontrovertibilmente che la contribuente ha usufruito nel corso degli anni di una disponibilità RAGIONE_SOCIALE pari a complessivi C 792.451,00 (C 480.000.00 a titolo di assegni sottoscritti dal di lei marito ed C 312.451,00 quale corrispettivo dei beni immobili venduti nel corso degli anni). È evidente che si tratta di una disponibilità che copre ampiamente il complessivo costo degli immobili acquistati tra il 2008 ed il 2009, pari a complessive C 427.400,00″ (sent. CTR, p. 4).
Valuta pertanto il giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello che, a fronte RAGIONE_SOCIALE presunzioni allegate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la contribuente ne abbia allegate di altrettanto, ed anzi ancor più, rilevanti, e che l’RAGIONE_SOCIALE non abbia avuto
cura di contrastarle, correttamente applicando i principi indicati in materia da questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 6.2.2019, n. 3403; Cass. sez. VI-V, 16.5.2018, n. 12026; Cass. sez. VI-V, 15.6.2017, n. 14930).
5.2. L’Ente impositore non si confronta con la sentenza pronunciata dalla CTR, non ne contrasta la ratio decidendi, non indica mediante quali elementi probatori abbia inteso neutralizzare, o almeno ridimensionare, la portata probatoria RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta dalla contribuente. Neppure espone analiticamente perché alla documentazione prodotta dalla ricorrente dovrebbe negarsi rilievo probatorio.
Il motivo di ricorso risulta perciò in parte inammissibile, e per il resto è comunque infondato.
In conclusione il ricorso introdotto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere respinto.
Occorre ancora dare atto che la controricorrente ha depositato nota, con allegata documentazione consistente nelle pronunce di questa Corte nn. 27057, 22758 e 27059, tutte depositate il 14.9.2022, intercorse tra le stesse parti e relative al medesimo contenzioso, in riferimento agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2008, giudizi che si sono conclusi con il medesimo esito.
La spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore RAGIONE_SOCIALE controversia.
7.1. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte,
rigetta ricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE costituita controricorrente, e le liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accessori di legge.