Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10105 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10105 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 14310/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso la sentenza n.5028/2015 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 14 maggio 2015, depositata il 23 novembre 2015 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ricorre con due motivi avverso l’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione de gli avvisi di accertamento sintetico del reddito per gli anni di imposta 2007 e 2008.
Con la sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.t.r., esaminando la prova contraria prodotta dal contribuente, riteneva che i versamenti, risultanti sui suoi conti correnti ed effettuati dalle due società di cui era socio, fossero corrispondenti ad utili acquisiti in via definitiva e soggetti a tassazione, non potendosi ricondurre, come sostenuto dal contribuente, ad acconti su utili futuri, in quanto tali acconti sarebbero stati illegittimi in aperta violazione degli artt.2303 e 2315 cod. civ. Inoltre la C.t.r. riteneva che alcun peso potesse avere, ai fini dell’accertamento, il reddito della moglie del contribuente, per la sua esiguità.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione de ll’art.2303 cod. civ. , in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Il ricorrente sostiene che la citata norma ha valenza civilistica e non riguarda gli aspetti tributari; pertanto, quando tali utili siano effettivamente distribuiti, come nella specie, devono essere equiparati ad un credito della società nei confronti del socio, come tale non assoggettabile a tassazione in capo a quest’ultimo.
Secondo il ricorrente, il prelievo degli utili prima dell’approvazione del rendiconto, nel caso di società di persone, non può essere considerato illecito sul piano civilistico, né su quello fiscale, in quanto i redditi RAGIONE_SOCIALE società di persone sono tassati mediante imputazione ai soci indipendentemente dalla loro percezione; da ciò conseguirebbe che, quando tali utili vengono materialmente percepiti dai soci, non devono essere assoggettati a imposizione per evitare la loro doppia tassazione. Inoltre, il ricorrente sostiene che i prelevamenti effettuati, rappresentando dei crediti RAGIONE_SOCIALE società nei suoi confronti, come tali esposti nello stato patrimoniale RAGIONE_SOCIALE società stesse, non hanno avuto alcun effetto sul conto economico RAGIONE_SOCIALE società interessate dai prelievi.
Il ricorrente contesta anche la riqualificazione giudiziale dell’operazione in termini di abuso del diritto, con riferimento all’ art.10 bis della legge n.212/2000, e chiede l’applicazione del principio del favor rei.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Parte ricorrente rileva che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto ininfluente, ai fini dell’accertamento, la determinazione del reddito della moglie del contribuente, perché molto esiguo, nonostante la stessa prassi amministrativa (circolare n.101 del 30/4/1999 e circolare ministeriale n.49 del 9/8/2007,) avesse chiarito la necessità di esaminare l’intero reddito familiare ai fini dell’accertamento sintetico.
2.1. Il primo motivo è infondato e va rigettato.
Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una
serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall’altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma).
Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019).
Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui <> (Cass. n.1510/2017; conf. Cass. n. 29067/2018 e n.16637/2020).
La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass. n.28157/2020).
Al fine di meglio delimitare l’ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l’indicazione dell’entità dei redditi e RAGIONE_SOCIALE date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 – 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389).
Nella specie, il contribuente sostiene di aver goduto negli anni oggetto di accertamento dei versamenti, a titolo di acconto sugli utili futuri, provenienti dalle due società di persone di cui era socio che costituivano, nella sostanza, un finanziamento in suo favore.
Tuttavia, la RAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto fondato tale assunto, ritenendo che il pagamento di acconti sugli utili futuri sarebbe stato illegittimo, perché in contrasto con il divieto di cui all’art.2303 cod. civ., e che i versamenti costituissero distribuzioni di utili in via definitiva, altresì dando atto che l’ufficio aveva rilevato che le soc ietà avevano dichiarato perdite per gli anni in questione.
Invero , il contribuente aveva l’onere di dimostrare, non solo la provenienza RAGIONE_SOCIALE disponibilità con le quali aveva fatto fronte alle spese
a base dell’accertamento sintetico , ma anche la natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme percepite dalla società.
Dunque, la C.t.r., così argomentando, con una valutazione di merito la cui fondatezza è insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il contribuente, che ne era onerato, non avesse dato idonea prova della natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme provenienti dalla società.
Neppure è in questione il principio del favor rei, la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro (cfr. Cass. n. 30355/2019).
2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la decisione impugnata ritiene, sulla base di una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, che, nel caso di specie, il contribuente non abbia fornito la prova dell’incidenza del reddito della moglie al sostenimento RAGIONE_SOCIALE spese contestate con l’accertamento sintetico, attesa l’esiguità di tale reddito.
In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato, ed il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024