Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19802 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19802 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
REDDITOMETRO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2542/2016 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura a margine del ricorso, p.e.c. EMAIL;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2346/2015, pubblicata in data 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, emetteva due avvisi di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito nei confronti di NOME COGNOME, per gli anni di imposta 2007 e 2008, in base al possesso di beni indice (un immobile e un box in RAGIONE_SOCIALE, un motoveicolo, un autoveicolo e una barca acquistata in leasing nel 2006 e utilizzata nel 2007 e parte del 2008).
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo che, in considerazione del periodo di disponibilità concreta d ell’imbarcazione e dell’abbattimento dovuto alla vetustà della stessa, lo scostamento del reddito accertato rispetto a quello dichiarato, nel 2007, era inferiore al quinto, il che escludeva il presupposto dell’accertamento redditometrico per quell’anno e di conseguenza per il 2008.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello erariale confermando la legittimità degli avvisi.
In particolare, i giudici del gravame premettevano di non poter esaminare le eccezioni relative al difetto di motivazione dell’avviso o al difetto di contraddittorio, sollevate in primo grado dal contribuente ma da ritenersi implicitamente rigettate dalla CTP, non avendo la parte formulato impugnazione incidentale; evidenziavano che la rilevata insussistenza del presupposto dello scostamento non aveva fondamento probatorio ed era comunque stata determinata in base a elementi irrilevanti, in quanto il presumibile utilizzo del bene era questione estranea alla sussistenza o meno degli indici rivelatori di reddito valorizzati dall’ufficio, costituendo la disponibilità dell’imbarcazione presunzione di capacità reddituale legale; quanto al
fondamento probatorio, evidenziavano che l’utilizzo della barca per i soli mesi estivi non era provato, posto che le risultanze della polizza assicurativa stipulata dal contribuente, che peraltro copriva un periodo di nove mesi e non cinque, come invece ritenuto dalla CTP, non offriva elementi utili in contrario, attestando solo la volontà del contribuente di corredare la barca di copertura assicurativa per tale periodo ma non escludeva la disponibilità della stessa; inoltre, e ciò ai fini dell’applicazione del coefficiente di vetustà, l’anno di costruzione della barca risultava essere il 2006, in base alla polizza assicurativa, non essendo leggibile il dato ricavabile dal libretto di navigazione.
Quanto alla prova contraria relativa alla disponibilità di redditi esenti, evidenziavano che in atti non vi era prova del dedotto disinvestimento di RAGIONE_SOCIALE; l’accredito assicurativo era stato corrisposto su un conto corrente della madre senza successive girate al figlio; l’ufficio aveva inoltre puntualmente tenuto conto RAGIONE_SOCIALE donazioni materne ricevute.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a dieci motivi, illustrati da successiva memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza del 05/06/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 56 d.lgs. n. 546 del 1992 e 24 Cost., lamentando che non occorresse l’appello incidentale perché fossero esaminate le eccezioni relative alla inidoneità dei coefficienti presuntivi e al difetto di contraddittorio, posto che non poteva parlarsi di rigetto implicito da parte della CTP ma al più di assorbimento, per cui era sufficiente la loro riproposizione in appello.
Con il secondo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nella illegittimità degli avvisi per mancanza di effettivo contraddittorio.
Con il terzo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 della l. n. 4 del 1929, 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 , poiché l’ufficio aveva notificato gli avvisi di accertamento senza prima procedere al rilascio di alcun processo verbale al termine della fase istruttoria.
1.1. I tre motivi devono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Questa Corte ha già affermato che in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì, che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se co mpeta anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., 12/05/2017, n. 11799).
Tali principi sono applicabili anche al processo tributario, ove l’art. 56 pone una regola similare a quella dell’art. 346 cod. proc. civ. e l’art. 57 pone il divieto di nuove domande ed eccezioni non rilevabili d’ufficio.
Ed infatti questa sezione ha affermato che la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito per rigetto (espresso od implicito) o per omesso esame della stessa -che consiste nell’illegittima pretermissione o nella violazione dell’ordine di decisione RAGIONE_SOCIALE domande e/o RAGIONE_SOCIALE eccezioni impresso dalla parte medesima -deve spiegare appello incidentale per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato una posizione di soccombenza teorica. Infatti, non può limitarsi alla mera riproposizione di detta questione, che è sufficiente nei soli casi in cui non vi è la necessità di sollevare una critica nei confronti della sentenza impugnata, ovvero nelle ipotesi di legittimo assorbimento (Cass. 15/07/2021, n. 20315).
Nel caso di specie, correttamente la CTR ha ritenuto di non poter esaminare le questioni attinenti alla regolarità formale dell’avviso di accertamento (in particolare, il difetto di motivazione ed il vizio di contraddittorio), ritenendole implicitamente decise in senso sfavorevole al contribuente (la CTP aveva esaminato il merito della controversia), con statuizione del tutto genericamente impugnata dal ricorrente che deduce, senza alcuna motivazione, che tali questioni in realtà erano state considerate assorbite (primo motivo); irritualmente censurata come omesso esame di un fatto decisivo (secondo motivo), laddove la censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non può essere rivolta nei confronti di un motivo di appello o di un’argomentazione (Cass. 13/10/2022, n. 29952) ma solo in relazione a un fatto inteso in senso naturalistico (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).
La pronuncia di inammissibilità ovviamente precludeva alla CTR l’esame del merito della questione ( cui si riferisce il terzo motivo).
1.2. Giova comunque appena precisare che in tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nella disciplina vigente ratione temporis non vi era un obbligo di contraddittorio, in quanto l’invito a comparire di cui al comma 7 dell’ art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 è stato introdotto dall’art. 22 del d.l. 31/05/2010, n. 78, il cui primo comma espressamente prevede che le modifiche che esso reca al testo del predetto art. 38 abbiano «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009, tra i quali non sono compresi quelli sub iudice . Al riguardo questa Corte è ferma nell’escludere l’applicazione retroattiva della novella in questione (Cass. 06/10/2014, n. 21041; Cass. 6/11/2015, n. 22744; Cass. 29/01/2016, n. 1772; Cass. 31/05/2016, n. 11283).
Né, come è noto, un tale obbligo discendeva, nel caso in esame, da altre disposizioni, poiché in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini di imposte dirette, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale, vertendosi in ambito di indagini cd. a tavolino (Cass., Sez. U ., 09/12/2015, n. 24823).
Con il quarto motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio consistente nella inidoneità dei vecchi coefficienti presuntivi a rappresentare l ‘ effettiva capacità contributiva di cui alle spese gestionali afferenti a beni nella disponibilità del contribuente, essendo
stati revisionati dal d.m. 24 dicembre 2012 e che la CTR avrebbe dovuto applicare al caso di specie.
Con il quinto motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 53 Cost., in relazione all’ inidoneità dei vecchi coefficienti presuntivi a rappresentare l ‘ effettiva capacità contributiva di cui alle spese gestionali afferenti a beni nella disponibilità del contribuente, per non aver applicato la versione più evoluta del redditometro, necessaria al pari di quanto ritenuto anche dalla Corte per il caso di studi di settore.
I due motivi devono essere esaminati congiuntamente e sono da respingere.
2.1. In primo luogo, di tali difese la CTR non tratta e il ricorrente deduce (pagina 20) di averle dedotte solo nelle controdeduzioni in appello, laddove è noto che i motivi di ricorso contro l’accertamento delimitano il thema decidendum del giudizio tributario (Cass. 22/09/2011, n. 19337; Cass. 05/12/2012, n. 21779; Cass. 13/04/2017, n. 9637).
2.2. Ferma inoltre l ‘ inammissibilità del terzo motivo per il quale valgono le considerazioni già esposte nel par. 1.2, in relazione alla impossibilità di dedurre l’omesso esame ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nei confronti di un’argomentazione difensiva o motivo di appello, i motivi sono comunque infondati nel merito, poiché questa Corte ha già evidenziato che le norme in tema di redditometro, introdotte con la novella dell’art. 38 ad opera del d.l. n. 78 del 2010, in forza della disciplina transitoria, sono applicabili a partire dal periodo di imposta 2010, in forza della specifica disciplina transitoria.
In particolare, Cass. 29/01/2016, n. 1772 ha avuto modo di precisare che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività; b) non è in questione il principio del favor rei , perché l’applicazione di tale
principio è predicabile unicamente al cospetto di norme sanzionatorie; c) la questione della individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, sopra trascritta, che essa stessa identifica la norma applicabile.
Con il sesto motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 53 Cost. per aver considerato non ammissibile la prova contraria consistente nell ‘ esistenza di spese effettive inferiori a quelle presunte.
Con l’ottavo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’ art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per aver ritenuto la irriferibilità al contribuente della provvista afferente al suo nucleo familiare e quindi la inidoneità della stessa a rappresentare una valida prova contraria rispetto alle spese gestionali presunte.
Con il nono motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione de ll’ art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per non aver ritenuto che la disponibilità della provvista esente fosse idonea a costituire la prova contraria rispetto alle spese gestionali presunte dall’ufficio.
Con il decimo motivo si deduce , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. proc. civ., censurando la decisione della CTR ed evidenziando che ai fini dell’apprezzamento della vetustà della imbarcazione, si sia omesso di tener conto che si trattava di imbarcazione Demo , cioè non venduta per dodici mesi, utilizzata per scopi promozionali in numerose fiere, il che inciderebbe
sul prezzo e sulla vetustà; la sentenza non avrebbe considerato l’effettivo periodo di disponibilità desumibile dalla licenza di navigazione e dalla stipula dell’assicurazione e il funzionario avrebbe errato nella valorizzazione della nuova imbarcazione.
I motivi vanno esaminati congiuntamente.
3.1. In tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , anteriore alla modifica intervenuta con il d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito dalla l. 30/07/2010, n. 122, l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto del contribuente sulla base della «spesa per incrementi patrimoniali» da questi sostenuta, la quale si presume affrontata nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro anni precedenti, e di una serie di indici di capacità contributiva fondati sui consumi e, in particolare, sulla disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992 e nel d.m. 19 novembre 1992 (c.d. redditometro) e su ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, quando il reddito dichiarato non risulti congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta. Il sistema del ‹‹redditometro›› collega, cioè, alla disponibilità di deter minati beni e servizi, in capo al contribuente, un certo importo, che, moltiplicato per un coefficiente, consente di individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha
il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 13/11/2023, n. 31579; Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in generale, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).
Questa Corte ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica (risultando isolato l’arresto in tal senso di Cass. 19/03/2014, n. 6396), in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti
a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate (come invece ritenuto da Cass. 20/03/2009, n. 6813), chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della ‹‹durata›› del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.
Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la ‹‹durata›› del posse sso dei redditi in esame (Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
3.2. Ancora, la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest’ultima del
possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (Cass. 07/03/2014, n. 5365; Cass. 21/11/2019, n. 30355).
3.3. Alla luce di tali consolidati orientamenti deve ritenersi che il sesto motivo sia infondato in quanto si limita a ribadire i predetti principi giurisprudenziali, censurando la sentenza laddove avrebbe precluso alla parte la prova che le spese sostenute dal contribuente fossero inferiori a quelle presunte; tale censura non solo è in contrasto con i suddetti principi ma non appare correlabile ad alcuna difesa di merito, laddove, per quanto emerge dalla sentenza e quanto dedotto dal ricorrente, questi aveva censurato l’avviso, oltre che con doglianze procedimentali, per un primo profilo, contestando la stessa sussistenza dei beni indice (in particolare in riferimento alla imbarcazione), e per un altro profilo, allegando la prova della presenza di redditi esenti.
L’ottavo motivo è infondato in quanto, anche a prescindere dalla circostanza che i riferiti orientamenti fanno riferimento al nucleo familiare costituito da coniuge e figli, la CTR ha esaminato nel merito gli apporti recati dalla madre, evidenziando che di essi l’ufficio aveva tenuto debitamente conto.
Il nono motivo è infondato perché contrasta con il su riferito orientamento di questa Corte per cui, se non occorre che il contribuente provi che le spese siano sostenute proprio con i redditi esenti, non è però neanche sufficiente che egli dimostri la sola presenza di questi ultimi, dovendo invece fornire una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della ‹‹durata›› del relativo possesso.
Del resto, la CTR ha ritenuto, a monte, che non fosse stata data la prova dei redditi esenti.
Il decimo motivo è inammissibile in quanto con tutta evidenza deduce una serie di circostanze in fatto, tutte esaminate dalla CTR, chiedendo a questa Corte un sostanziale riesame del fatto storico.
Occorre appena rammentare che le nozioni di violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata.
Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione.
Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. 14/01/2019, n. 640; Cass. 28/09/2017, n. 22707).
4. Con il settimo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto non provata la provvista esente, che era capiente rispetto alle spese gestionali
presunte dall’ufficio, laddove l’ufficio non aveva impugnato l ‘ affermazione dei primi giudici che avevano ritenuto che il conto corrente intestato al ricorrente della Banca Euroimmobiliare riferito al 2007 riporta un saldo iniziale pari ad euro 19,129 e un saldo finale di euro 69.977 frutto del disinvestimento di RAGIONE_SOCIALE pari ad euro 64.449,00 e si evidenzia che, per conseguenza, il ricorrente non solo ha capacità reddituali di una certa consistenza ma ha anche la disponibilità patrimoniale elevata derivante dai cospicui mezzi dei genitori , capo sul quale, in assenza di appello, la CTR non avrebbe dovuto pronunciarsi.
4.1. Il motivo è infondato, poiché dalla sentenza trascritta nel ricorso (pagina 3), emerge che la decisione era resa in riferimento alla mancanza dello scostamento di un quinto del reddito nel 2007, ritenuta in base al confronto tra il reddito dichiarato e quello accertato, quest’ultimo come corretto in considerazione della ritenuta disponibilità ridotta della imbarcazione e del coefficiente di vetustà da applicare alla stessa, rispetto alla quale il riferimento al disinvestimento dei RAGIONE_SOCIALE comuni e alle disponibilità economiche appare un mero argomento rafforzativo.
Di conseguenza il ricorso va respinto.
Alla soccombenza segue condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.