Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10847 Anno 2024
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6173/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore .
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA -SEZIONE STACCATA BRESCIA n. 3606/67/2015, depositata in data 07 agosto 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME sigNOME NOME COGNOME riceveva notifica di tre distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn. NUMERO_DOCUMENTO, NUMERO_DOCUMENTO e NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. L’RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della detta contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre
Avv. Acc. IRPEF 2006, 2007 e 2008
1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 14.715,00 per l’anno d’imposta 2006, a € 24.187,00 per l’anno d’imposta 2007 e a € 19.820,00 per l’anno d’imposta 2008, e accertando un maggior reddito di € 104.963,65 per il 2006, di € 84.161,56 per il 2007 e di € 86.135,64 per il 2008. L’accertamento traeva origine dal controllo della posizione fiscale effettuato mediante accesso nei locali della società RAGIONE_SOCIALE di cui la contribuente era socio unico con riferimento all’acquisizione di documentazione fiscale relativa all’acquisto di una barca a vela di mt. 15,90; successivamente, l’Ufficio riscontrava la disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: un collaboratore familiare, un’abitazione principale, un’abitazione secondaria, un premio di assicurazione, due finanziamenti soci e un acquisto di immobile.
Avverso gli avvisi di accertamento la contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La RAGIONE_SOCIALE, previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 145/02/13, rigettava i ricorsi riuniti della contribuente e la condannava al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello la contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 3606/67/2015, depositata in data 07 agosto 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame della contribuente, condannandola al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 07 febbraio 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 12, comma settimo, Legge 27 luglio 2000, n. 212, in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto che la nuova disciplina dell’obbligo in capo all’Ufficio di attivazione del contraddittorio preventivo, avente natura procedurale, non potesse applicarsi con riferimento agli avvisi di cui è causa, nonostante essi fossero stati emessi successivamente alla novella legislativa.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 2697 cod. civ. in combinato disposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. » la contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha affermato che la dimostrazione della disponibilità nel triennio oggetto di accertamento di una somma di gran lunga superiore ai redditi sinteticamente accertati, proveniente da disinvestimenti patrimoniali e da disponibilità di natura non reddituale (restituzione finanziamento soci), non costituiva idonea prova contraria in quanto la contribuente avrebbe dovuto dimostrare il mantenimento della suddetta somma fino alla sua destinazione per le spese ricollegate agli incrementi patrimoniali presi in considerazione.
Il primo motivo di ricorso, con cui la contribuente si duole della mancata attivazione del contraddittorio preventivo in riferimento agli avvisi di cui è causa, è infondato.
La giurisprudenza consolidata di questa Corte ha statuito che non esiste nel nostro ordinamento un generale obbligo di
contraddittorio endo-procedimentale. Difatti: «Allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale, una clausola generale di contraddittorio endoprocedimentale (…) un argomento asseverante a contrario risiede proprio nel dato normativo dell’art. 22, comma primo, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endo-procedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”» (Cass., Sez. VI, ord. n. 3885 del 2016).
2.1. Più in particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass.24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato
contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto. Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzali, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalità ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “l’articolo 38, comma 7, d.p.r. 600173 (come modificato dall’art. 22, comma I, di. 78/2010, convertito in 1. 12212010), in tema di accertamento sintetico”.
2.2. Nella fattispecie in esame, è pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico per gli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, in relazione al quale non opera la modifica normativa di cui al d.l. 78/2010, convertito in 1.122/2010. Invero, Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l’art. 22, comma 1), con specifica norma di diritto transitorio, che le modifiche operano in relazione agli “accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi la norma ha effetto dal periodo d’imposta 2009 (cfr. Cass.21041/2014; Class. 22746/2015
2.3. In conformità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 04/03/2022, n. 7269) deve quindi ribadirsi che al caso di specie si applica, ratione temporis , l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedente le modifiche introdotte dall’art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, poiché tale novella si applica solo a far data dall’anno d’imposta 2009. Infatti, il primo comma del predetto art. 22 d.l. n. 78 del 2010 espressamente prevede che le modifiche che
esso reca al testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 abbiano «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009, tra i quali non sono compresi quelli sub iudice. A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009». Al riguardo questa Corte (Cass., 06/10/2014, n. 21041; Cass., 6/11/2015, n. 22744; Cass., 29.01.2016, n. 1772; Cass. 21.11.2019, n. 30355), nell’escludere l’applicazione retroattiva della novella in questione, ha già avuto modo di chiarire che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l’applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai periodi d’imposta precedenti alla loro adozione (da ultimo, ex plurimis , Cass., 26/02/2019, n. 556) si fonda piuttosto sulla natura procedimentale RAGIONE_SOCIALE norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento dell’accertamento; b) neppure è in questione il principio del favor rei , la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro; c) comunque, l’ individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale ed a fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, già richiamata, che inequivocabilmente identifica la norma applicabile, è recessivo anche il principio tempus regit actum , altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali.
2.4. Nella fattispecie in esame, la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALErRAGIONE_SOCIALE ha fatto buon governo dei principi normativi e giurisprudenziali allorquando ha ritenuto che «Con riferimento agli anni di imposta oggetto degli avvisi di accertamento impugnati non sussiste l’obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo. L’art. 22 della legge 30.7.2010 n. 122 ha stabilito che le modifiche apportate all’art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 (tra cui l’obbligo del contraddittorio preventivo previsto dal nuovo testo dell’art.38 comma 7) si applicano per periodi di imposta decorrenti dall’anno 2009».
Tanto meno si applica, al caso di specie, ai fini dell’obbligatorietà del contraddittorio preventivo, l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, atteso che si verte in materia di accertamento a tavolino, poiché l’ accesso era avvenuto non presso la ricorrente, ma presso la sede della società RAGIONE_SOCIALE, soggetto giuridico diverso dalla contribuente persona fisica destinataria dell’accertamento (che ne era socia unico dal 2009, periodo successivo a quelli qui accertati); riguardava fattispecie tributaria diversa (attinente al reddito d’impresa della RAGIONE_SOCIALE); ed è stato mera fonte di innesco del successivo invio del questionario, relativo all ‘accertamento sintetico , diretto alla sola contribuente, unica attuale ricorrente.
Il secondo motivo di ricorso, con cui la contribuente si duole del c.d. nesso eziologico (tra le disponibilità finanziarie e le spese sostenute e prese dall’ufficio ad indice di capacità contributiva) richiesto dalla C.t.r. ai fini del corretto assolvimento dell’onere probatorio, nesso che, nel caso di specie, essa non ha dimostrato, è infondato.
3.1. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non riguarda
la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. (Sez. 5, Sentenza n. 25104 del 26/11/2014, Rv.633514)». In relazione alla necessità di provare il c.d. nesso eziologico, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la prova documentale contraria ammessa per il contribuente “non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”. In virtù di tale principio, la Corte di cassazione, con sentenza n. 8043 del 29 marzo 2017, ha affermato che non è sufficiente, a vincere la presunzione di cui all’articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973 (nella versione precedente la modifica apportata dal DI 78/2010), la dimostrazione, da parte del contribuente, dell’esistenza di redditi derivanti, in ipotesi, dallo smobilizzo di investimenti, “ma occorre anche un’indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita”. Si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della ‘durata’ del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio,
un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati.
3.2. Inoltre, «A norma dell’art. 38, comma sesto d.p.r. n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente” (nella specie dalla sentenza impugnata, risultava accertato che il contribuente avesse fornito la prova dell’esistenza e dell’ammontare della disponibilità, nel periodo in contestazione, di redditi risultanti da disinvestimenti azionari, ma non risultava accertato che avesse altresì fornito idonea prova, tantomeno documentale, della “durata” del possesso dei suddetti redditi esenti, prova necessaria a consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al
contribuente proprio a tali ulteriori redditi mentre, nello stesso senso, con accoglimento del ricorso del contribuente si era, peraltro, già espressa Cass. n. 6396/2014)».
3.3. Sul punto, la C.t.r. nel ritenere necessaria la prova della c.d. durata del possesso, ossia la prova che le disponibilità finanziarie costituenti redditi esenti e/o già tassati siano state mantenute ed investite per sostenere le spese presuntive di maggiore capacità contributiva, ha fatto corretta applicazione dei predetti principi.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla sulle spese, essendo l’RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così decisa in Roma in data 7 febbraio 2024.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME