Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27453 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27453 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22313/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia n. 1485/2023, depositata il 16 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE notificava, in data 14 ottobre 2015, a COGNOME NOME avviso
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF 2010.
di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale veniva accertato sinteticamente , per l’anno 2010, u n maggior reddito di € 230.099,00, sulla base di una serie d i voci di spesa sostenute (in particolare, € 179.790,00 per spese rappresentate dal contra tto di leasing NUMERO_DOCUMENTO ed € 895,00 per spese e visite mediche; € 1.230 ,00 per spese relative ad elementi certi; € 47.750,00 per investimenti effettuati, di cui € 3.850,00 per spese di ristrutturazione ed € 43.900,00 per compravendita di azioni).
Avverso tale atto COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 1497/2017, depositata il 28 settembre 2017, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE , la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 1485/2023, pronunciata il 28 aprile 2023 e depositata in segreteria il 16 maggio 2023, rigettava l’appello, compensando le spese.
Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso COGNOME NOME.
In data 21 gennaio 2025 il AVV_NOTAIO delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso, ritenendo manifestamente infondato il primo motivo, ed inammissibile il secondo.
Con istanza depositata il 4 marzo 2025 l’RAGIONE_SOCIALE chiedeva la trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 2, c.p.c.
Con decreto del 4 aprile 2025 veniva fissata per la discussione l’adunanza camerale del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Il controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 132, comma 2, num. 4), c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Rileva, in particolare, che la sentenza impugnata era priva di effettiva motivazione, non dando contezza dell’iter logico -giuridico seguito in ordine alla prova della consistenza RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie di esso contribuente e della coniuge, ai fini della giustificazione RAGIONE_SOCIALE spese rilevate in sede accertativa.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.
Osserva, in particolare, che la sentenza impugnata non rispettava i principi della normativa in materia di accertamento sintetico, in quanto non poteva dirsi raggiunta la prova contraria da parte del contribuente con il solo richiamo alle potenzialità reddituali del nucleo familiare, in considerazione della mancanza di adeguata documentazione probatoria in merito all’effettivo utilizzo e consistenza di tali apporti patrimoniali.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. Il primo motivo è infondato.
L a motivazione della sentenza impugnata rispetta senz’altro il c.d. minimo costituzionale ai fini della sua validità, avendo la C.G.T. di secondo grado spiegato chiaramente di avere ritenuto provata l’esistenza di disponibilità finanziarie extra -reddituali in capo al contribuente, sì da giustificare le spese sostenute nell’anno di riferimento .
2.2. Il secondo motivo è, invece, inammissibile.
La ricorrente, sostanzialmente, contesta la valutazione in fatto operata dalla Corte territoriale, offrendo una interpretazione alternativa della documentazione acquisita nel corso del giudizio, ma senza censurare effettivamente l’applicazione della normativa, che invece è avvenuta correttamente, avendo il giudice a quo ritenuto che il contribuente avesse fornito la prova del superamento della presunzione di cui all’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973.
A tal proposito la Corte regionale -in consonanza con quella RAGIONE_SOCIALE -ha specificamente riscontrato che il contribuente aveva assolto l’onere probatorio su di lui incombente, avendo supportato la sua posizione processuale con la produzione di idonea documentazione che comprovava il possesso di ulteriori redditi e disponibilità finanziarie, dimostrando, al riguardo, la loro entità e la durata del loro possesso nell’anno di imposta oggetto dell’accertamento. Quindi, la CTG di secondo grado ha, con valutazione di merito insindacabile nella presente sede di legittimità, ritenuto adeguatamente provata la provenienza e la natura RAGIONE_SOCIALE disponibilità finanziarie depositate.
Dalle argomentazioni svolte consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano nei termini di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 3, c.p.c., la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c. in € 3.500,00, nonché al pagamento di una somma in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, che viene determinata in € 2.500,00, ex art. 96, comma 4, c.p.c.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
C ondanna l’RAGIONE_SOCIALE alla rifusione, in favore di COGNOME NOME, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 6.700,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di COGNOME NOME , dell’ulteriore somma di € 3.5 00,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, dell’ulteriore somma di € 2.5 00,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME