Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8981 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8981 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4347/2016 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO.
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3278/35/2015, depositata in data 14 luglio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 28 dicembre 2012 il sig. NOME COGNOME riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 200 7 . L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Avv. Acc. IRPEF 2007
RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 543.763,00 per l’anno d’imposta oggetto di contestazione, a fronte di un reddito dichiarato pari ad € 182.031,00 ; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’ Ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, disponibilità finanziarie per il pagamento di polizze assicurative, residenza immobiliare in RAGIONE_SOCIALE di mq 170, residenza secondaria di mq 170, due imbarcazioni da diporto con annesso canone di leasing, Audi di 19 HP.
Avverso l’ avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio , contestando i motivi di ricorso e ribadendo la legittimità del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 5908/25/14, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, rideterminando il reddito sintetico imponibile in misura pari a € 326.263,00.
Contro tale decisione proponeva appello principale il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto dell’appello e formulando, altresì, appello incidentale.
Con sentenza n. 3278/2015, depositata in data 14 luglio 2015, la C.t.r. adita rigettava entrambi i gravami e compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
L’ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Vizio di motivazione della sentenza su un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto infondato l’appello principale senza esplicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, basandosi su una non idonea valutazione RAGIONE_SOCIALE deduzioni difensive addotte e del materiale probatorio prodotto in giudizio.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 1 e 3, D.P.R. 600/73, dell’art. 17, comma 1 bis , d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, della L. 27 luglio 2000, n. 212 -Statuto del Contribuente, nonché dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; vizio di motivazione della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha dichiarato nullo l’avviso di accertamento per inesistenza e omesso deposito della delega alla firma RAGIONE_SOCIALE stesso, nonché per assenza in capo al soggetto ‘delegato’ della qualifica di dirigente, nonostante il mancato assolvimento dell’onere probatorio sul punto da parte dell’RAGIONE_SOCIALE.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, della Legge 212 del 2000, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; vizio di motivazione della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di dichiarare viziato di una nullità insanabile l’avviso di accertamento in quanto carente RAGIONE_SOCIALE ragioni che hanno portato l’ufficio a disattendere le
contestazioni e la documentazione prodotta dal contribuente in sede di invito al contraddittorio preventivo.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, e dell’art. 38, D.P.R. 600/73, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione della sentenza, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha rilevato che l’avviso impugnato considerava, tra le spese per incrementi patrimoniali relative al 2007, l’acquisto di un immobile in Somma Lombarda per € 480.000,00, avvenuto il 27/03/2009; così facendo, ha ricondotto il caso concreto all’interno del vecchio art. 38, il quale, invece, risulta oggetto di nuova formulazione in relazione a una tale manifestazione presuntiva di reddito (realizzatasi, appunto, nel 2009).
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, D.P.R. 600/73, art. 2, DM 10/09/92, e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando e l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., nonostante la documentazione versata in atti, non ha tenuto conto del fatto che l’appartamento sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO, acquistato nel 1999, era in uso gratuito al figlio della moglie, il quale sosteneva interamente le spese e vi aveva stabilito la residenza, e che le spese da imputare al 2007 per la locazione di altro immobile sito nella medesima zona, rappresentavano costi di esercizio per la sua attività professionale in quanto ivi esercitata.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., sesto comma, art. 24 Cost., art. 132 cod. proc. civ., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha disatteso i motivi di gravame da esso proposti con argomentazioni non chiare e scarsamente rivelatrici della ratio decidendi seguita.
Il primo ed il sesto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi all’insufficienza motivazionale della sentenza, sono infondati.
2.1. Come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 7.04.2014), « l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé , purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da ” error in procedendo “, in quanto, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perch é́ reca argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le pi ù̀ varie, ipotetiche congetture» (Cass. S.U. 3.11.2016, n. 22232).
2.2. Nel caso di specie, con espresso riguardo ad ognuna RAGIONE_SOCIALE censure motivazionali, vi è un punto della pronuncia impugnata
deputato all’esposizione, seppur sintetica, RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione. Si legge difatti che: «Entrambi i ricorsi -quello di appello principale del contribuente è quello di appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE -debbono essere rigettati siccome infondati e per l’effetto confermata la sentenza impugnata che ha fissato in € 326.263,00 il reddito per l’anno d’imposta 2007. Tale imponibile, ottenuto detraendo dal reddito accertato di € 503.763,00 l’importo di € 206.051,71 derivanti dal riscatto di polizze (Axa Assicurazioni 05.12.2007 di € 107.346,00 + € 98.705,77 pari al 50% con NOME) e il premio pagato per la polizza vita Axa B/0216238 di € 11.630,00 consente di rigettare l’appello incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE che vorrebbe determinare il reddito imponibile in € 445.057,17. In via preliminare, ancorché eccepita con memoria aggiuntiva, occorre ora sgombrare il terreno dalla eccezione di inesistenza dell’avviso d’accertamento perché sottoscritto da funzionario che non rivesta la qualifica di dirigente come il Capoufficio Controlli NOME COGNOME. Tale eccezione va respinta sia per la prova fornita dall’RAGIONE_SOCIALE della delega di firma da parte del direttore RAGIONE_SOCIALE sia perché l’articolo 42 di DPR n. 600 del 1973 prevede che la sottoscrizione dell’accertamento sia effettuata dal capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva, come avvenuto nel caso in esame (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 37/2015 che richiama l’istituto della delega, anche a funzionari, per l’adozione di atti a competenza dirigenziale). L’appellante formula poi una serie di eccezioni tutte ascrivibili ad una pretesa carenza di motivazioni dell’accertamento rilevatesi infondate quindi da rigettare. Così per quanto riguarda l’articolo 22 del D.L. n. 78 del 2010 convertito con legge n. 122 del 2010 che trova applicazione per gli accertamenti dei redditi a partire dal 2009 e che pertanto le spese sostenute per gli incrementi patrimoniali si presumono sostenute nell’anno di spesa 2008 e nei quattro anni precedenti cosicché vi rientra l’anno d’imposta 2007.
Sulle spese e sui beni e servizi di cui si sostengono le spese l’RAGIONE_SOCIALE ha operato sulla scorta del DM 10 settembre 1992 e sull’aggiornamento per gli anni di imposta 2006-2007 (GU del 2 Marzo 2007) mentre il contribuente non ha provato ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, per l’immobile sito in INDIRIZZO, l’effettivo utilizzo da parte del figlio di tale appartamento sostenendone tutte le spese. Infine, per quanto concerne il canone di leasing di € 57.639,54 sostenuto per l’imbarcazione rientra tagli elementi presunti di capacità contributiva sin dal DM 10 settembre 1992 (aggiornato in GU 2 marzo 2007)».
Il secondo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente censura l’operato del Giudice di seconde cure per non aver rilevato l’inesistenza e l’omesso deposito della delega alla firma, nonché l’assenza, in capo al soggetto ‘delegato’, della qualifica di dirigente, è infondato.
3.1. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «l’Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, con onere della prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenza della delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio, in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell’avviso di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 14626/2000; Cass., 14195/2000; Cass., 17044/2013; Cass., 12781/2016; Cass., 14942/2013; Cass. 18758/2014; Cass., 19742/2012; Cass., 332/2016; Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016; Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018; n.19190 /2019; n. 5177 del 26/02/2020). Quanto poi agli effetti della delega con riguardo ai requisiti dell’atto e ai requisiti del firmatario, si è pure chiarito che (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019) la delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex
all’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni; ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto. Ancora, con riguardo specificamente della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti capi di ufficio o delegati, la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenuta sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale -che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 -questa Corte (Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 2:2810) ha, altresì, escluso che, ai fini della valida sottoscrizione di un atto impositivo, sia necessario in chi ha sottoscritto l’atto ovvero ha conferito la delega il possesso di una qualifica dirigenziale, rilevando che tale presupposto non è giustificato dal dato normativo. Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, dovendo, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale, nessun effetto sulla validità dell’atto impositivo, in questa sede impugnato può conseguire dalla declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 8, comma 24, del d. L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (in senso conforme, Cass., sez. 5, 26/02/2020, n. 5177)», così Cass., n. 33323 del 2023.
3.2. La C.t.r., nel rigettare la censura, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, avendo oltretutto ritenuto soddisfatto l’onere probatorio gravante sull’RAGIONE_SOCIALE.
Il terzo motivo, ossia quello con cui il contribuente si duole della mancata allegazione nell’atto impositivo RAGIONE_SOCIALE ragioni di rigetto RAGIONE_SOCIALE contestazioni nonché della documentazione prodotta in fase endo-procedimentale, è infondato.
4.1. Come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte, non esiste nel nostro ordinamento un RAGIONE_SOCIALE obbligo di contraddittorio endo-procedimentale, e, pertanto, un consequenziale obbligo di indicazione nella parte motiva dell’avviso di accertamento RAGIONE_SOCIALE ragioni poste alla base del rigetto della documentazione prodotta su invito dell’RAGIONE_SOCIALE. Difatti: «Allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale, una clausola RAGIONE_SOCIALE di contraddittorio endoprocedimentale (…) un argomento asseverante a contrario risiede proprio nel dato normativo dell’art. 22, comma primo, d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122 del 2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endo-procedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”» (Cass., Sez. VI, ord. n. 3885 del 2016). Si esclude, pertanto, l’inesistenza (nullità assoluta) dell’avviso di accertamento in ragione della mancata allegazione, nella parte motiva, RAGIONE_SOCIALE dette ragioni, anche alla luce del fatto che il contribuente ha ben potuto comprendere -come si evince sin dal primo grado di merito -le ragioni poste a fondamento dell’accertamento fiscale. Né tale mancanza costituisce causa di nullità dell’atto impositivo alla luce dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973.
4.2. Va, in proposito, precisato che costituisce principio consolidato di questa Corte che, ove il Giudice del merito abbia correttamente
deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure con una motivazione inadeguata, la Corte di cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’
deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata (Cassazione S.U. del 25/11/2008 n. 28054).
Più precisamente, la mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un’esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall’ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111, secondo comma, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un error in procedendo , quale la motivazione omessa, mediante l’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta, sempre che si tratti di questione che non richieda ulteriori accertamenti in fatto (Cassazione del 02/02/2017 n. 2731).
Il quarto motivo di ricorso, con cui il contribuente assume l’applicabilità al caso di specie della disciplina del c.d. nuovo redditometro, in particolare l’applicabilità dell’art. 38, comma quinto, d.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall’art. 22 del d.l. 78/2010, è esclusa dallo stesso legislatore; secondo giurisprudenza cui merita di darsi seguito, «in ordine poi all’applicabilit à̀ retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui “la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra pi ù̀ norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente
recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. E nel nostro caso, con disposizione di diritto transitorio, il d.l. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, statuisce che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (cfr. Cass n.21041/2014; ribadita da Cass.n.22746/2015)» (Cass., Sez. VI, ord. n. 3885 del 2016).
5.1. Anche sul punto, pertanto, si ritiene corretto l’operato della C.t.r.
Invero, nel sistema attualmente vigente, come delineato anche dal DM 24 dicembre 2012, non si riscontra una disposizione analoga a quella prevista -sempre in tema di accertamento sintetico -dall’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del DM 10 settembre 1992, il quale -nel far salvi gli accertamenti emanati sulla base del precedente DM 21 luglio 1983 -aveva previsto che ‘ Il contribuente può, tuttavia, chiedere, qualora l’accertamento non sia divenuto definitivo, che il reddito venga rideterminato sulla base dei criteri indicati nell’art. 3 del presente decreto’ . Al contrario, anche il DM 24 dicembre 2012 -emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE nuove norme in materia di accertamento sintetico -ribadisce che le disposizioni in esso contenute ‘si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009’.
Conseguentemente, sia il limite temporale individuato dallo stesso d.l. n. 78 del 2010 sia l’assenza di una previsione analoga a quella contenuta nel DM del 1992 inducono, di per sé, a escludere un’applicazione retroattiva del ‘nuovo redditometro’.
5.2. Inoltre, questa Corte (Cass. 13/09/2022, n. 26916) ha chiarito che in tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima
l’applicazione dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione ” iuris tantum” di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall’Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretto far gravare sui redditi del 2007 e 2008, accertati in via induttiva, anche gli incrementi patrimoniali del 2009 – conseguenti all’acquisto di due autoveicoli ed alla vendita di un terzo – per effetto del criterio di ripartizione dell’esborso nei cinque anni precedenti) .
5.3. Nella fattispecie in esame, sebbene la parte contribuente s ostiene che a reggere l’applicazione del ‘nuovo redditometro’ vi sarebbe la circostanza che l’incremento patrimoniale di € 480.000 sia del 23 marzo 2009, in applicazione dei principi sopra riportati, ciò che conta è che l’amministrazione erariale abbia fatto, sulla scorta del fatto storico-economico del 2009, una legittima spalmatura sul biennio precedente, come per legge, il che non comporta alcuna fattispecie accertativa riferibile al 2009.
Il quinto motivo di ricorso, infine, è inammissibile oltre che infondato.
6.1. Il motivo è inammissibile perché, seppur denunciando un error in iudicando , e dunque, una violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., presuppone un riesame meritale relativo alla valutazione RAGIONE_SOCIALE prove già operata nei precedenti gradi di giudizio.
6.2. Il motivo è infondato, atteso che risulta dalla parte motiva della pronuncia impugnata la ragione a fondamento del rigetto della censura; si legge, difatti, che «Sulle spese e sui beni e servizi di cui si sostengono le spese l’RAGIONE_SOCIALE ha operato sulla scorta del DM 10 settembre 1992 e sull’aggiornamento per gli anni di imposta 2006-2007 (GU del 2 Marzo 2007) mentre il contribuente non ha provato ai sensi dell’articolo 2697 del codice civile, per l’immobile sito in INDIRIZZO, l’effettivo utilizzo da parte del figlio di tale appartamento sostenendone tutte le spese. Infine, per quanto concerne il canone di leasing di € 57.639,54 sostenuto per l’imbarcazione rientra tagli elementi presunti di capacità contributiva sin dal DM 10 settembre 1992 (aggiornato in GU 2 marzo 2007)».
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2024.