Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 190 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2007
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13795/2015 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in 00145 Roma, INDIRIZZO C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 6137/24/2014, depositata in data 26 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
Il contribuente riceveva notifica dall’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Pavia -dell’avviso di accertamento n. T9V01H201121, relativo ad IRPEF per l’anno di imposta 2007; la
rettifica era operata ai sensi dell’art. 38, comma quarto, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in virtù dell’accertata incongruenza del reddito dichiarato rispetto agli indici di capacità contributiva posseduti, ossia un immobile nonché un’azienda avente ad oggetto la ‘rivendita di generi di monopolio’. Malgrado il contraddittorio esperito con l’ufficio, a mezzo dell’avviso di accertamento veniva rideterminato il reddito del contribuente in € 77.977,00 per l’anno di imposta 2007, a fronte di un reddito dichiarato pari ad € 11.428,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Pavia e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La C.t.p. di Pavia, con sentenza n. 250/03/2013, accoglieva parzialmente il ricorso riducendo il maggior reddito accertato ad € 42.000,00.
Contro la sentenza proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
Con sentenza n. 6137/24/2014, depositata in data 26 novembre 2014, la C.t.r. adita respingeva il gravame confermando la pronuncia di prime cure.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad undici motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 ottobre 2023.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna
statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione al D.M. 10.09.1992 atteso che l’Ufficio utilizzava superfici errate nell’applicazione del moltiplicatore agli immobili nella disponibilità del Sig. COGNOME il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal Sig. COGNOME volto ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado per avere i giudici di prime cure omesso di statuire sulla illegittimità dell’avviso di accertamento in quanto l’Ufficio, in violazione del D.M. 10.09.1992, aveva utilizzato superfici errate nell’applicazione del moltiplicatore agli immobili di proprietà, o nella disponibilità, del Sig. COGNOME.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. cod. proc. civ per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione dei giudici di prima istanza in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio non ha indicato il valore a metro quadro delle unità abitative, così come fissato nel D.M. 10.09.1992, privando per l’effetto il contribuente della possibilità di comprendere le modalità attraverso le quali l’organo accertatore ha determinato la pretesa impositiva, in violazione dell’art. 42, DPR 600/1973» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal Sig. COGNOME volto ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado per avere i giudici di
prime cure omesso di statuire sulla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato atteso che l’Ufficio, omettendo l’indicazione del valore economico a metro quadro delle unità abitative, aveva realizzato una violazione del principio di chiarezza e precisione posto a tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito in relazione alla pretesa impositiva.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio ha imputato nell’anno 2007 incrementi patrimoniali verificatisi in anni successivi a quello accertato, in violazione dell’art. 38, co. 5, d.P.R. n. 600 del 1973» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal Sig. COGNOME volto ad ottenere l’annullamento della sentenza di primo grado per avere i giudici di prime cure omesso di statuire sulla illegittimità dell’avviso di accertamento impugnato nella parte in cui l’Ufficio ha imputato nell’anno 2007 incrementi patrimoniali verificatisi in anni successivi a quello accertato, in violazione dell’art. 38, co. 5, d. P.R. n. 600 del 1973.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a
censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio, in violazione dell’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione al D.M. 10.09.1992, e agli artt. 23 e 53 Cost., ha ritenuto il box nella disponibilità del ricorrente cespite rilevante ai fini dell’applicazione del
“redditometro”» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio ha ritenuto il box nella disponibilità del ricorrente cespite rilevante ai fini dell’applicazione del “redditometro”.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio imputava due volte lo stesso mutuo al medesimo immobile, in violazione del divieto di doppia imposizione ex art. 163, TUIR in relazione all’art. 38, co. 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10.09.1992» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento nella parte in cui l’Ufficio imputava due volte lo stesso mutuo al medesimo immobile, in violazione del divieto di doppia imposizione.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto a censurare la sentenza di prime cure nella parte in cui non vi è stata alcuna statuizione in ordine al motivo di impugnazione proposto dal contribuente volto ad ottenere la disapplicazione incidenter tantum ex art. 5, R.D. n. 2248/1865 del D.M. 10.09.1992 per eccesso di potere e manifesta illogicità in relazione all’art. 53, Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione del “moltiplicatore” al costo sostenuto dal contribuente per il mutuo finalizzato all’acquisto dell’abitazione» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di statuire sulla disapplicazione del D.M. 10.09.1992 nella parte in cui prevede l’applicazione del “moltiplicatore” al costo sostenuto per il mutuo afferente l’abitazione per manifesta illogicità ed eccesso di potere in relazione all’art. 53 Cost.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per ultra-petizione in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per avere i Giudici di appello confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stato imputato al Sig. COGNOME il 50% dell’incremento patrimoniale rappresentato dal mutuo stipulato dalla società RAGIONE_SOCIALE benché né l’importo ascritto né il contratto di abbiano formato oggetto di accertamento» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento nella parte in cui ha imputato al contribuente il 50% dell’incremento patrimoniale rappresentato dal mutuo stipulato dalla società Bar
RAGIONE_SOCIALE benché né l’importo ascritto né il contratto di abbiano formato oggetto di accertamento.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 38, co. 5, d.P.R. n. 600 del 1973, D.M. 10.9.1992 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui i giudici di prima istanza hanno rideterminato la pretesa impositiva imputando al contribuente l’incremento patrimoniale pari ad € 175.000.00 verificatosi nell’anno 2009 nonostante il sostenimento del relativo costo d’acquisto non sia in alcun modo riferibile al Sig. COGNOME il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento nella parte in cui ha imputato al contribuente l’incremento patrimoniale pari ad € 175.000.00 verificatosi nell’anno 2009 nonostante il sostenimento del relativo costo d’acquisto non sia lui in alcun modo riferibile.
1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza impugnata per vizio di motivazione apparente in violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere i giudici di appello confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui è stato rideterminato l’imponibile in €42.000,00 indicando una motivazione apparente ed omettendo le ragioni in base alle quali sono giunti alla quantificazione di detto importo» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reputato legittimo il ridimensionamento operati in prime cure del maggior reddito ad €42.000,00.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 42, d.P.R. n. 600 del 1973 e 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere
confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la legittimità dell’avviso di accertamento benché l’Ufficio abbia omesso di valutare la documentazione fornita dal contribuente in sede di risposta al questionario» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rigettato il gravame malgrado, in sede di contraddittorio, l’Ufficio avesse omesso di valutare la documentazione prodotta dal contribuente a fronte del questionario.
1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Della illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 38, co. 4 e 6, d.P.R. n. 600 del 1973, 1, TUIR e 53, Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata dichiarata la correttezza dell’avviso di accertamento nonostante l’Ufficio abbia presunto un maggior reddito in capo al contribuente sulla base del costo sostenuto per il pagamento del mutuo benché tale onere economico debba ritenersi compatibile con il reddito dichiarato» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato l’avviso di accertamento benché l’Ufficio abbia presunto un maggior reddito in capo al contribuente sulla base del costo sostenuto per il pagamento del mutuo nonostante tale onere economico debba ritenersi compatibile con il reddito dichiarato.
Con rifermento alla natura processuale di alcuni motivi, si profila necessario acquisire i fascicoli di merito e, pertanto, va disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito CTR della Lombardia e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 26 ottobre 2023.
dalla