Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33366 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33366 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dell’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO ;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza n. 82/3/2021 della RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata il 4 giugno 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2023 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
Accertamento sintetico
Con la sentenza indicata in epigrafe la RAGIONE_SOCIALE tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la decisione della RAGIONE_SOCIALE tributaria provinciale di Udine che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME contro l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai sensi dell’art. 38, comm a 4, del d.P.R. n. 600/1973, il reddito della contribuente per l’anno di imposta 20 10, applicando il c.d. ‘nuovo redditometro’ a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010 e dal d.m. 24.12.2012.
Avverso la suddetta sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il Presidente della sezione ha formulato, ai sensi dell’art. 380 -bis, primo comma, cod. proc. civ., proposta di definizione del giudizio ravvisando l’inammissibilità del ricorso.
La ricorrente ha presentato tempestiva istanza con la quale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.
La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ. Sostiene che la CTR, nell’affermare che la COGNOME non aveva dimostrato le disponibilità finanziarie utilizzate per sostenere le spese individuate dall’Ufficio, aveva attribuito all’accertamento ex art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 natura di presunzione legale relativa ponendo erroneamente l’onere della prova a carico della contribuente.
Il motivo è inammissibile.
Esso è volto a confutare il ragionamento che sorregge la sentenza impugnata in punto di effettiva idoneità degli elementi offerti dalla
contribuente a vincere la presunzione che fonda l’accertamento a mezzo del cd. redditometro.
La ricorrente, tuttavia, pur denunciando formalmente le norme in tema di accertamento sintetico e di distribuzione dell’onere della prova, mira a una rivisitazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non assolto da par te sua l’onere della prova contraria; così facendo, pur apparentemente lamentando una violazione di norme di legge, essa mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758); nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme, bensì la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito e a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380 -bis, secondo comma, cod. proc. civ, a seguito di proposta di inammissibilità del Presidente della sezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., come previsto dall’ art. 380bis, ultimo comma, cod. proc. civ. Trattasi di una novità normativa (introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene,
nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96 quarto comma) (cfr. Cass., Sez. U., n. 27195 e n. 27433 del 2023, quest’ultima pubblicata nelle more del deposito della presente decisione).
Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di € 3.000,00 (valutata equitativamente) in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento , in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della controricorrente e di una ulteriore somma di € 2.000,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.