Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14131 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14131 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
Avv. Acc. IRPEF 2006 e 2007
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26343/2015 R.G. proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e domiciliato ex lege presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 1099/30/2015, depositata in data 26 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di due avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn. CODICE_FISCALE e NUMERO_DOCUMENTO, rispettivamente relativi agli anni d’imposta 2006 e 2007. L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –
RAGIONE_SOCIALE -rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari a € 0,00 per l’anno d’imposta 2006 e a € 5.000,00 per l’anno d’imposta 2007, e accertando un maggior reddito di € 95.844,17 per l’anno 2006 e di € 94.259,46 per l’anno 2007. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, RAGIONE_SOCIALEa disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: – autovettura di grossa cilindrata, contratto di assicurazione, tre imbarcazioni da diporto e spese sostenute nel quinquennio 2006 2010 per l’anno 2006; -autovettura di grossa cilindrata, imbarcazione da diporto e canoni di leasing per l’anno 2007. L’ufficio, inoltre, giungeva alle suddette conclusioni dopo aver accertato anche il reddito sintetico globale netto del nucleo familiare del contribuente, ricomprendendo la coniuge NOME COGNOME, pari a € 100.488,60 per il 2006 e a € 128.548,00 per il 2007.
Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., riuniti i ricorsi, con sentenza n. 184/42/2013, accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, riducendo il reddito accertato per l’anno 2006 da € 100.489,00 a € 86.794,00 e rigettando il ricorso per l’anno 2007.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Lombardia; si costituiva in giudizio anche l’RAGIONE_SOCIALE, ribadendo quanto dedotto in primo grado.
Con sentenza n. 1099/30/2015, depositata in data 26 gennaio 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame del contribuente, condannandolo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa C.t.r. RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nelle cause ostative di imputabilità del reddito sinteticamente accertato in capo alla coniuge di cui all’art. 38, sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di valutare i profili di illegittimità degli avvisi impugnati relativi all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico in capo al coniuge in assenza RAGIONE_SOCIALE‘invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento e all’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘imputazione in capo al contribuente di un reddito che l’ufficio non poteva accertare in capo al coniuge posto che il reddito complessivo accertabile in capo alla stessa non eccedeva di almeno un quinto quello dichiarato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 38, sesto e settimo comma, del d.P.R. n. 600/1973 e 53 Cost.» il contribuente richiama quanto dedotto con il primo motivo sotto il profilo, però, RAGIONE_SOCIALE‘ error in iudicando, sottolineando anche che la mancanza RAGIONE_SOCIALE‘invito al contraddittorio per il coniuge impediva il fatto che l’accertamento venisse di fatto calibrato al caso concreto.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ. in relazione all’imputabilità in capo al contribuente RAGIONE_SOCIALE spese gestionali afferenti al coniuge, non a carico e titolare di un’autonoma dichiarazione dei redditi» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha confermato l’attribuzione ad essi del reddito accertato sinteticamente in capo al coniuge, non a suo carico e titolare di un’autonoma dichiarazione dei redditi, obliterando, quindi, la presunzione di giustificazione degli elementi indicativi di capacità contributiva nei redditi di altri componenti il nucleo famigliare.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 38 d.P.R. n. 600/1973, 2697 cod. civ., 115 e 167 cod. proc. civ., in relazione al mancato accertamento RAGIONE_SOCIALEa provvista esente consistente in dazioni da parte del coniuge, RAGIONE_SOCIALEa quale consta la prova documentale agli atti» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE.t.r. non ha considerato come le spese accertate dall’ufficio siano state sostenute dal contribuente tramite le dazioni di denaro ricevute a mezzo bonifici bancari da parte del coniuge, circostanza non contestata dall’ufficio nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla considerazione dei beni detenuti in leasing quali incrementi patrimoniali» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte
in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto che i beni posseduti in leasing non potessero essere considerati un incremento patrimoniale, data l’assenza di un successivo riscatto del bene da parte del contribuente, il quale, di fatto, non è mai entrato nel possesso in senso proprio del bene, ma lo ha ceduto dopo averne fruito verso un corrispettivo per un periodo, senza vedere mai incrementato il proprio patrimonio di alcun diritto o entità economicamente valutabile.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella doppia tassazione del medesimo presupposto d’imposta costituito dai canoni di leasing » il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di valutare il fatto decisivo rappresentato dalla doppia tassazione del medesimo presupposto d’imposta costituito dai canoni di leasing, i quali sono stati considerati sia come spese per incrementi patrimoniali (in assenza del riscatto dei beni) che come spese gestionali.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento presuntivo che non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE spese storiche effettivamente sostenute dal contribuente in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di considerare la prova, risultante da documentazione agli
atti, RAGIONE_SOCIALE spese effettivamente sostenute in relazione ai contratti di leasing considerati nell’accertamento sintetico.
1.8. Con l’ottavo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in relazione alla conferma RAGIONE_SOCIALE‘accertamento presuntivo che non tiene conto RAGIONE_SOCIALEa prova RAGIONE_SOCIALE spese storiche effettivamente sostenute dal contribuente in misura inferiore rispetto alle spese fittizie sinteticamente presunte» il contribuente richiama quanto dedotto con il precedente motivo sotto il profilo, però, RAGIONE_SOCIALE‘ error in iudicando.
1.9. Con il nono motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’idoneità dei vecchi coefficienti sintetici a rappresentare la reale capacità contributiva scaturente dalla disponibilità dei beni in questione» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato l’inidoneità dei vecchi coefficienti presuntivi di reddito di cui ai decreti ministeriali del 1992 a determinare la reale capacità contributiva del soggetto accertato sinteticamente.
1.10. Con il decimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ. RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 Cost. in relazione all’idoneità dei vecchi coefficienti sintetici a rappresentare la reale capacità contributiva scaturente dai beni in questione» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha fatto applicazione dei nuovi indici sintetici, i quali determinavano le spese gestionali
attenzionate dall’ufficio in misura significativamente inferiore rispetto ai coefficienti presuntivi di cui ai precedenti decreti ministeriali; i nuovi indici hanno natura procedimentale e, dunque, sono suscettibili di applicazione retroattiva.
1.11. Con l’undicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., del fatto controverso e decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’illegittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione degli artt. 7, 12 e 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la RAGIONE_SOCIALE ha mancato di valutare la legittimità del provvedimento sanzionatorio per difetto di motivazione.
1.12. Con il dodicesimo motivo di ricorso, così rubricato: «Circa l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 7, 12 e 16 del D.Lgs. n. 472/1997» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha ritenuto carente di motivazione il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, nonostante mancasse RAGIONE_SOCIALE‘esplicazione dei criteri adottati per graduare le stesse e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa violazione tributaria contestata.
Seguendo un ordine logico giuridico RAGIONE_SOCIALE questioni, il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto tutti inerenti all’asserita illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico posto in essere tenendo conto anche RAGIONE_SOCIALEa situazione relativa al coniuge nonché la circostanza che diversi beni posseduti fossero in leasing, sono infondati.
Sul punto, così si esprimevano i Giudici Regionali: “Relativamente al secondo motivo di doglianza (le spese sarebbero state sostenute dal contribuente tramite dazioni di denaro ricevute dalla coniuge), questa Commissione condivide quanto affermato dal giudice di primo grado: “Trattasi di affermazione priva di pregio giuridico in quanto il redito percepito dalla moglie non è di per sé sufficiente a sostenere una capacità di spesa ed un tenore così elevato. È accertato che la signora COGNOME, nel quinquennio 2006/2010, ha sostenuto esborsi per incrementi patrimoniali per una somma complessiva di €3.648,072. Appare quindi poco plausibile che la stessa, con il proprio reddito, abbia potuto sostenere gran parte RAGIONE_SOCIALE spese ed un tenore di vita così elevato. Anche in merito all’eccezione di parte appellante, secondo cui i beni detenuti in leasing e successivamente ceduti e, quindi, non riscattati, non possono essere considerati incrementi patrimoniali, questa Commissione non può non condividere la tesi difensiva RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione finanziaria, in quanto è proprio l’accertamento sintetico che permette di colpire tutti coloro che dimostrano di avere a disposizione in quanto hanno speso somme maggiori di quelle che gli importi dichiarati avrebbero consentito. Nello specifico, è stato dimostrato che il contribuente, che non aveva dichiarato nulla per ranno d’imposta 2006, aveva un tenore di vita ed una capacità di spesa che mal si conciliava con il reddito accertato’. Va precisato che destinatario RAGIONE_SOCIALE‘accertamento era il sig. COGNOME e non la moglie, motivo per cui l’invito al contraddittorio (neppur necessario) era stato notificato unicamente all’odierno ricorrente.
2.1. Secondo costante orientamento di questa Corte, «in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (c.d. redditometri), la prova
contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale RAGIONE_SOCIALEa sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale RAGIONE_SOCIALE‘intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli» (cfr. Cass., sez.5, 26/9/2019, n. 30355).
La C.t.r., invero, ha ritenuto non assolto l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova gravante sul contribuente e volto a superare la presunzione amministrativa fondata anche sul reddito complessivo del nucleo familiare.
2.2. Secondo giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa prova contraria da parte del contribuente riguarda non solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Si è , al riguardo, chiarito che, pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova – risultante da «idonea documentazione» – RAGIONE_SOCIALEa «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e RAGIONE_SOCIALEa «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità RAGIONE_SOCIALEa maggiore capacit à contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico (Cass., sez. 5, 18/04/2014, n. 8995; Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104; Cass., sez. 6-5, 16/07/2015, n. 14885; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097). La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi
mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE‘elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass., sez.5, 8/10/2020, n. 28157).
2.3. Quanto alla non imputabilità in capo al contribuente RAGIONE_SOCIALE spese gestionali afferenti al coniuge non a carico e titolare di un’autonoma dichiarazione dei redditi, va rilevato che l’art. 38 DPR 600/73 recita: “La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e RAGIONE_SOCIALE‘area territoriale di appartenenza, con decreto del RAGIONE_SOCIALE da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale”.
Pertanto, la C.t.r. ha correttamente operato nel ritenere che il reddito accertato sinteticamente può essere determinato anche sulla base RAGIONE_SOCIALEa situazione relativa a membri del nucleo familiare, anche alla luce dei principi giurisprudenziali citati.
2.4 . Parimenti, sussiste l’irrilevanza, ai fini reddituali, dei beni posseduti in leasing e successivamente ceduti in quanto, per la ricostruzione sintetica del reddito RAGIONE_SOCIALE annualità antecedenti al 2009, c.d. vecchio redditometro, gli Uffici, secondo un indirizzo risalente invalso nella giurisprudenza di merito, non avrebbero potuto utilizzare i canoni di leasing quali indici di capacità contributiva, in quanto previsti solamente dal D.M. 24 dicembre 2012, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALE nuove norme in materia di accertamento sintetico (D.L. n. 78 del 2010); disciplina che, anche per orientamento costante di questa Corte, si applica «con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (Cass., Sez. VI, ord. n. 3885 del 2016); in altri termini, è esclusa un’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa disciplina del
c.d. nuovo redditometro, applicabile ai soli periodi d’imposta decorrenti dal 2009.
2.5. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 21/07/2015, n. 15289) ha affermato che «L’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 (disciplinante, fra l’altro, il metodo di accertamento sintetico del reddito) prevede, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991 e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base RAGIONE_SOCIALEa valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacit à contributiva connessi alla disponibilit à̀ di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui consumi); nel procedere alla detta determinazione sintetica del reddito l’Ufficio deve valutare (secondo le modalit à̀ indicate nel d.m. 10-9-1992) la disponibilit à̀ di beni e servizi descritti nella tabella allegata al cit. d.m., e pu ò̀ utilizzare anche elementi e circostanze di fatto indicativi di capacit à contributiva diversi da quelli di cui alla tabella (art. 1, commi 1 e 2 cit. d.m.); dall’altro (quinto comma), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cio è̀ quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente; ai valori ottenuti in base alla disponibilit à̀ dei beni o servizi specificamente indicati deve poi essere aggiunta l’eventuale quota relativa ad incrementi patrimoniali determinata ai sensi del quinto comma dpr 600/73 (art. 3, comma 7, cit. d.m.)».
Ancora, nello stesso senso si è sostenuto che «giacché, in tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del DPR n. 600 del 1973 (nel testo vigente ratione temporis tra la legge n. 413 del 1991 ed il d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010), l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di
capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al DM 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, non può essere esclusa a priori la rilevanza dei canoni di leasing sui beni di lusso, anche per gli anni d’imposta precedenti al 2009».
Infine, con un importante arresto (Cass. 27.4.2022, n. 13102) si è indicato il principio di diritto secondo cui: “ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico del reddito del contribuente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve tenersi conto sia RAGIONE_SOCIALE spese affrontate per acquistare beni duraturi, sia degli esborsi sostenuti per il loro mantenimento, valori che dovranno essere sommati, perché ambedue sono rappresentativi di una capacità economica e perciò contributiva”.
2.6. Alla luce di quanto esposto, emerge con chiarezza la fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘operato RAGIONE_SOCIALEa C.t.r., la quale si è conformata ai consolidati indirizzi giurisprudenziali di questa Corte di legittimità.
Il quarto motivo di ricorso, a mezzo del quale si censura un error in iudicando , è inammissibile.
Esso riveste natura meritale, profilandosi evidentemente preordinato ad un nuovo esame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie in quanto il ricorrente propone elementi già addotti nei gradi di merito; la prospettazione è evidentemente finalizzata ad ottenere una valutazione RAGIONE_SOCIALE prove e quindi un accertamento fattuale di segno opposto a quello espresso dalla C.t.r.
In altri termini, viene chiesto di effettuare un nuovo esame sul merito RAGIONE_SOCIALEa controversa e di approdare ad una valutazione degli elementi di prova difforme da quella fatta propria dal collegio di seconda istanza la cui decisione dà contezza di come la C.t.r. abbia minuziosamente ricostruito i fatti, analizzando dettagliatamente la documentazione in suo possesso, prendendo in esame ogni doglianza avanzata da controparte, soffermandosi su ciascuna ed
esprimendo il proprio apprezzamento in modo logico, completo, coerente e ragionevole.
Parimenti inammissibili sono il settimo e l’ottavo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione censurandosi la decisione nella parte in cui si è mancato di considerare la prova RAGIONE_SOCIALE spese effettivamente sostenute in relazione ai contratti di leasing considerati nell’accertamento sintetico.
I motivi, sotto l’egida RAGIONE_SOCIALE‘ error in iudicando e RAGIONE_SOCIALE‘omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, palesano una natura prettamente meritale.
Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. 12/02/2008, n. 3267) compito RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALE prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni RAGIONE_SOCIALEa loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare. La valutazione RAGIONE_SOCIALE prove, il giudizio sull’attendibilità dei testi e la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di formare il suo convincimento utilizzando gli elementi che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti, essendo limitato il controllo del giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità alla sola congruenza RAGIONE_SOCIALEa decisione dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova.
4.1. Il settimo motivo, oltretutto, è inammissibile ex art. 348-ter cod. proc. civ., nella parte in cui censura la violazione del n. 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ. sussistendo un caso di ‘doppia conforme’; secondo costante giurisprudenza di questa Corte, «nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione – per evitare l’inammissibilit à̀ del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. – deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado e RAGIONE_SOCIALEa sentenza di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016)». Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 54, d.l. n. 83 del 2012, «la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge di conversione del presente decreto».
5. Con il nono e decimo motivo di ricorso, il contribuente censura l’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.t.r. per non aver fatto applicazione dei nuovi indici sintetici, i quali determinano le spese gestionali attenzionate dall’ufficio in misura significativamente inferiore rispetto ai coefficienti presuntivi di cui ai precedenti decreti ministeriali, nuovi indici che hanno natura procedimentale e, dunque, sono suscettibili di applicazione retroattiva.
Tale doglianza è oggetto anche RAGIONE_SOCIALEa memoria depositata ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Essi sono infondati.
E’ opportuno sottolineare che nell’evoluzione legislativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d. P.R. n. 600 del 1973 l’aggettivo «netto» è venuto meno. Va però considerato che al caso di specie si applica, ratione temporis , l’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 nella versione antecedente le modifiche introdotte dall’art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, poiché tale novella si applica solo a far data dall’anno d’imposta 2009. Infatti, il primo comma del predetto art. 22 d.l. n. 78 del 2010 espressamente prevede che le modifiche che esso reca al testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.P.R.
n. 600 del 1973 abbiano «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto», vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009, tra i quali non sono compresi quelli sub iudice . A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decreto si rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009». Al riguardo questa Corte (Cass., 06/10/2014, n. 21041; Cass., 6/11/2015, n. 22744; Cass., 29.01.2016, n. 1772; Cass. 21.11.2019, n. 30355), nell’escludere l’applicazione retroattiva RAGIONE_SOCIALEa novella in questione, ha già avuto modo di chiarire che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l’applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai periodi d’imposta precedenti alla loro adozione (da ultimo, ex plurimis, Cass., 26/02/2019, n. 556) si fonda piuttosto sulla natura procedimentale RAGIONE_SOCIALE norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento; b) neppure è in questione il principio del favor rei , la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione RAGIONE_SOCIALEa prova, rilevanti in materia di redditometro; c) comunque, l’ individuazione RAGIONE_SOCIALEa norma applicabile è questione di diritto intertemporale ed a fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, già richiamata, che inequivocabilmente identifica la norma applicabile, è recessivo anche il principio tempus regit actum , altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsi come procedimentali. Non rileva pertanto, in questa sede, la variazione del quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, laddove non si legge più «determinare sinteticamente il reddito
complessivo netto del contribuente», ma solo «determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente», così come nel successivo sesto comma si parla RAGIONE_SOCIALEa «determinazione sintetica del reddito complessivo». Lo stesso deve dirsi per il novellato ottavo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 38, a norma del quale «Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’articolo 10 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge. »; mentre il settimo comma ante novella disponeva al contrario: «Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del decreto indicato nel secondo comma (Cass. 04/03/2022, n. 7269).
Non è quindi applicabile al caso sub iudice la modifica legislativa de qua e ha correttamente operato la C.t.r. nell’escludere la valenza del nuovo redditometro per il caso di specie, ossia per gli anni di imposta 2006/07.
L’undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso, con cui il contribuente censura l’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE per non aver ritenuto carente di motivazione il provvedimento di irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, nonostante mancasse RAGIONE_SOCIALE‘esplicazione dei criteri adottati per graduare le stesse e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo RAGIONE_SOCIALEa violazione tributaria contestata, sono infondati.
In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’obbligo di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di contestazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione collegata al tributo, imposto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, opera soltanto quando essa sia irrogata con atto separato e non contestualmente e unitamente all’atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest’ultimo caso, viene assolto “per relationem” se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali (Cass. 04/05/2021, n. 11610).
Correttamente, sul punto, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha ritenuto l’adeguatezza del provvedimento sanzionatorio, emesso in virtù RAGIONE_SOCIALE‘infedele dichiarazione previste dall’art. 1, comma 2, del d.Lgs. 471/97, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘entità RAGIONE_SOCIALE violazioni commesse e RAGIONE_SOCIALEa condotta complessiva del contribuente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che si liquidano in € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 18 aprile 2024.