Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31568 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31568 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 23808/2015 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
-controricorrente – avverso la sentenza n.205/01/15 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata in data 3 marzo 2015 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
tributi
RILEVATO CHE:
1. NOME COGNOME ricorre con quattro motivi contro l ‘RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Catanzaro, che aveva parzialmente accolto il ricorso introduttivo, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi del contribuente per l’anno 2006.
2. In particolare, la C.t.r. riteneva che dall’avviso di accertamento impugnato risultava come l’acquisto del terreno (spesa per incremento patrimoniale sostenuta nel 2009) fosse avvenuto da parte del solo COGNOME NOME: cosicché il solo reddito da tenere in esame era quello di costui e non anche quello della coniuge. La C.t.r. rilevava che, tra il 2004 ed il 2008 (ossia, nell’arco di cinque anni prima dell’esborso, che il collegio ha ritenuto ‘ equo ‘ per valutare la sussistenza di possibili accumuli di capitale, frutto di risparmi), il reddito lordo del COGNOME era stato complessivamente pari a circa euro 280.000,00, con una media di euro 56.000,00 all’anno, sempre al lordo RAGIONE_SOCIALE imposte. A ciò doveva aggiungersi che, oltre alle imposte, da tale somma andava sottratta la quota-parte destinata a soddisfare le esigenze alimentari e di vita dell’interessato, evidentemente non accantonabile. Esso, dunque, appariva nella sua totalità ben inferiore all’importo di euro 325.000,00, che il primo giudice aveva ritenuto non giustificato. Da ciò, la C.t.r. faceva discendere il mancato superamento della presunzione semplice di cui all’art. 38, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che legittimava l’ufficio finanziario a determinare il reddito in forma sintetica, sulla base RAGIONE_SOCIALE spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, risalendo quindi da un fatto noto (nella fattispecie, l’acquisto del terreno) ad uno ignoto (la sussistenza di un reddito non dichiarato), salva la prova contraria, posta in capo al
contribuente, che la relativa provvista fosse avvenuta con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (cfr. Cass. civ., Sez. trib., 14 febbraio 2014 n. 3445).
3. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 25 ottobre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’ art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando l’erronea applicazione da parte della C.t.r. del metodo di accertamento sintetico e della prova contraria.
Secondo il ricorrente, RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE non avrebbe considerato che i risparmi accumulati negli anni precedenti dal contribuente e dalla moglie giustificavano interamente le spese sostenute negli anni successivi, tra cui quello in contestazione.
Il contribuente, quindi, aveva fornito idonea dimostrazione di aver avuto la disponibilità economica e rendite finanziarie potenzialmente idonee a sostenere le spese per il contestato incremento patrimoniale.
1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’ art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ, lamentando l’erronea applicazione da parte della C.t.r. del metodo di accertamento sintetico e della prova contraria, non avendo considerato la rilevanza del reddito della coniuge e dunque del nucleo familiare nel suo complesso.
1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ed in particolare l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove fornite dal contribuente per superare la presunzione di cui all’art.38, comma 4, d.P.R. n.600/1973.
I giudici di appello, secondo il ricorrente, non avrebbero tenuto in alcun conto gli accumuli di capitale analiticamente documentati dal contribuente e frutto di risparmi in anni pregressi.
1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l’omessa pronuncia in ordine alle specifiche censure mosse alla correttezza della sentenza di primo grado in relazione alla disponibilità del contribuente presso MPS, per la quale la RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto che non risultasse giustificata la provenienza RAGIONE_SOCIALE somme, sebbene la documentazione sui flussi finanziari fosse analoga a quella fornita per i rapporti con Intesa San Paolo, ritenuta, invece, idonea a giustificare la provenienza RAGIONE_SOCIALE disponibilità.
2.1. Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti, con assorbimento dei rimanenti.
L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo applicabile ratione temporis (cioè tra la legge n. 413 del 1991 ed il d.l. n. 78 del 2010, convertita dalla legge n. 122 del 2010), prevede, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento; dall’altro, prevede le «spese per incrementi patrimoniali», ossia quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad
incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente, stabilendo in tal caso una presunzione di imputabilità del reddito, in quote costanti, all’anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti, ed introducendo una disciplina di favore, adottata in base all ‘id quod plerumque accidit , ossia al fatto che la capacità di effettuare una determinata spesa ben può attribuirsi non al reddito prodotto nello stesso anno d’imposta cui l’accertamento si riferisce, bensì alla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti.
Resta salva, in ogni caso, la prova contraria a carico del contribuente, il quale può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti da imposta ovvero da finanziamenti di terzi (come ribadito anche da Cass., sez. 5, 30/05/2018, n. 13602).
In presenza dei presupposti previsti dall’art. 38, la norma non impone, dunque, ulteriore onere all’amministrazione, ma piuttosto fa gravare sul contribuente l’onere di dimostrare, secondo il tenore letterale del sesto comma del citato art. 38, che «il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte», con la precisazione che «l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione».
Dunque, l’oggetto della prova contraria da parte del contribuente riguarda non solo la disponibilità di ulteriori redditi, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso. Si è, al riguardo, chiarito che, pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova – risultante da «idonea
documentazione» – della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (Cass., sez. 5, 18/04/2014, n. 8995; Cass., sez. 5, 26/11/2014, n. 25104; Cass., sez. 6-5, 16/07/2015, n. 14885; Cass., sez. 5, 20/01/2017, n. 1510; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389; Cass., sez. 6-5, 10/07/2018, n. 18097).
La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass., sez.5, 8/10/2020, n.28157).
Al fine di meglio delimitare l’ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l’indicazione dell’entità dei redditi e RAGIONE_SOCIALE date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 – 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389).
E’ stata quindi ritenuta idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della «sequenza temporale dell’operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l’acquisto» (Cass., sez. 5, 22/03/2017, n. 7258).
Quanto ai mutui ultrannuali, si è, inoltre, precisato, che, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva, per cui deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (Cass., sez. 5, 3/12/2010, n. 24597; Cass., sez. 24/02/2017, n. 4797; Cass., sez. 5, 17/07/2019, n. 19192).
Nel caso di specie, la C.t.r., nel confermare la sentenza di primo grado, ha affermato che la prova dei risparmi accumulati dai coniugi nel tempo dovesse limitarsi ai cinque anni di cui alla presunzione legale, escludendo, quindi, erroneamente che il contribuente potesse provare l’accumulo del le disponibilità in anni precedenti al quinquennio. Inoltre, la C.t.r. ha escluso a priori alcun rilievo alle disponibilità ed ai redditi della coniuge del contribuente, contrariamente a quanto affermato da questa Corte, secondo cui <> (cfr. Cass., sez.5, 26/9/2019,n.30355).
La Commissione regionale, dunque, nel confermare integralmente la sentenza di primo grado, ha aderito alla ricostruzione reddituale operata dalla CRAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE, senza procedere ad una disamina e
valutazione di tutti gli elementi a discarico offerti dal contribuente e della documentazione prodotta al fine di superare la presunzione legale -di cui non si fa alcuna menzione nella decisione impugnata -in ciò incorrendo nelle dedotte violazioni di legge.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata, limitatamente alle censure accolte, con rinvio alla competente Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, perché, adeguandosi ai superiori principi richiamati, proceda a nuovo esame, oltre che alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti terzo e quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 25 ottobre 2023