Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1388 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1388 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 682/2016 R.G. proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4971/2015 depositata il 25/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
A seguito di verifica dei dati presenti nell’anagrafe tributaria, nonché di quelli prodotti dallo stesso contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in applicazione della disciplina dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38, comma 4, del DPR n. 600 del 1973, nella formulazione ratione temporis vigente, a seguito di svolgimento della procedura di accertamento con
adesione conclusa con esito negativo, notificava a NOME COGNOME l’avviso di accertamento n. TF7010503564/2011, riportante la maggiore pretesa per Irpef ed altro, in relazione all’anno di imposta 2006.
Il contribuente impugnava l’atto notificatogli, proponendo contestazioni procedimentali e di merito, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta. L’Amministrazione finanziaria si costituiva contestando e la CTP rigettava il ricorso.
La CTR della Campania, con sentenza n. 4971/2015 depositata il 25/05/2015, accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, riducendo la pretesa erariale.
Avverso la predetta sentenza ricorre il contribuente con due motivi, illustrati con deposito di memoria ex art. 380.1 bis cod. proc. civ.
L’Amministrazione intimata non ha proposto controricorso e ha depositato atto di costituzione al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza pubblica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 4 del DPR 600/73».
1.1. Lamenta il ricorrente che la CTR abbia ritenuto la legittimità del metodo di accertamento sintetico applicato dall’Ufficio, pur in assenza del presupposto dello scostamento, per due o più periodi di imposta, del reddito dichiarato da quello derivante dall’applicazione dei coefficienti di legge.
1.2. Osserva in particolare che: i) l’Agenzia delle Entrate di Caserta ha ricostruito i redditi del contribuente per gli anni 2006 (oggetto del presente ricorso) e 2007 facendo applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, DPR 600/73 (nel testo applicabile ratione temporis) desumendo il maggior reddito accertato dalle spese sostenute per incrementi patrimoniali nonché per l’acquisto di
alcuni beni e servizi; ii) gli incrementi patrimoniali erano costituiti dall’acquisto, da parte del coniuge, signora NOME COGNOME, di un appartamento nel Comune di Castel di Sangro; iii) l’avviso di accertamento evidenziava l’incongruenza del reddito del signor COGNOME sia per l’anno 2006 sia per l’anno 2007 e, in particolare, per l’anno 2007 il reddito accertato sinteticamente veniva determinato in € 45.930,00 a fronte di un reddito dichiarato dal signor COGNOME pari ad € 28.288,00 e al reddito prodotto dal coniuge, documentato mediante produzione dei CUD, pari ad € 18.439,00: iv) i giudici di appello avrebbero omesso qualsiasi riferimento alla specifica e concreta valutazione dello scostamento, ed in particolare non avrebbero tenuto conto dell’apporto reddituale del coniuge; v) peraltro l’avviso per l’annualità 2007 è stato annullato, con sentenza della CTR della Campania n. 4971/2015 depositata il 25/07/2015 rimasta inoppugnata, proprio in ragione della mancanza di uno scostamento tra reddito dichiarato dal nucleo familiare e reddito accertato mediante il ricorso al redditometro.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’«Omesso esame del fatto decisivo costituito dalla disponibilità di redditi da parte del coniuge».
2.1. Osserva il contribuente che, ai fini del computo del reddito sintetico del sig. COGNOME l’Ufficio aveva preso in considerazione la posizione del coniuge solo in malam partem , con riguardo agli incrementi patrimoniali ad essa attribuiti, ma che analoga considerazione sarebbe mancata con riferimento al suo contributo reddituale; la questione, sollevata sin dal ricorso introduttivo e riproposta in appello, non era stata esaminata dalla CTR.
I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente, censurando entrambi,
sotto differenti profili, la mancata considerazione dell’apporto reddituale del coniuge del ricorrente.
3.1. Va preliminarmente rilevato che la sentenza della CTR della Campania n. 4972/2015 depositata il 25/07/2015, richiamata dal ricorrente e relativa all’accertamento per l’anno di imposta 2006, è stata prodotta in copia non munita della attestazione di definitività; non si pone pertanto la questione dell’eventuale effetto del giudicato favorevole al contribuente per il diverso anno di imposta, con particolare riguardo alla necessità di scostamento biennale tra reddito dichiarato e reddito accertato sinteticamente.
Escluso tale profilo, le ulteriori censure sollevate dal ricorrente sono fondate.
4.1. Il contribuente, anche nel giudizio di cassazione, evidenzia che la signora COGNOME era titolare, nel periodo di interesse, di reddito da lavoro dipendente per un importo annuo di circa euro 18.000,00, come si evince dal CUD 2008 prodotto nel giudizio di merito, e che il reddito determinato sinteticamente è costituito per una quota rilevante da incrementi patrimoniali afferenti all’acquisto dell’immobile posto in essere dal coniuge del contribuente, così risultando per tabulas l’apporto reddituale della predetta.
4.2. Questa Corte ha affermato che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. redditometri), la prova contraria ivi ammessa, richiedendo la dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli» (cfr. Cass., sez. 5, 26/9/2019, n. 30355, da ultimo richiamata da Cass., sez. 5, 13/11/2023, n. 31568).
Deve allora riscontrarsi che, effettivamente, il giudice dell’appello, pur ritenendo correttamente fornita dal contribuente la prova contraria con relazione al possesso di alcuni dei beni identificati dall’Ufficio quali indici presuntivi della maggiore capacità contributiva attribuita, e riducendo quindi la pretesa erariale, non ha dedicato alcun esame alla questione della rilevanza del contributo reddituale del coniuge, questione oggetto di allegazione e produzioni documentali del contribuente e da ritenersi decisiva per gli aspetti evidenziati.
In proposito, questa Corte di legittimità ha già avuto occasione di chiarire che «nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa. (In applicazione del principio, la S.C., nella specie, ha cassato la sentenza della C.T.R. che aveva omesso di valutare la documentazione presentata dal contribuente relativa ad operazioni di smobilizzo eseguite dal coniuge ed a versamenti bancari tracciabili concessi dai genitori, aventi elevati redditi annuali, alla base delle spese poste a fondamento dell’accertamento)» (Cass. sez. V, 8.10.2020, n. 21700; v. anche Cass. n. 18822 del 4/07/2023).
In conclusione, accolti il primo motivo di ricorso per quanto di ragione ed il secondo, la decisione impugnata va cassata, con
rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, perché, in diversa composizione, proceda a nuovo esame, nel rispetto dei principi esposti, e provveda anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
Così deciso in Roma, il 15/12/2023.