Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4856 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2079/2016 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso il suo studio,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avv ocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende
-controricorrente-
ricorrente in via incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 4725/2015, depositata il 3 novembre 2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre in via principale avverso la sentenza in epigrafe. L’RAGIONE_SOCIALE si difende a mezzo controricorso e contestualmente propone ricorso incidentale.
La C.t.r., con la sentenza impugnata, ha parzialmente accolto l’appello del la contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che aveva rigettato, previa riunione, i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento con i quali, per gli anni di imposta 2007 e 2008, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 sulla base di indici di una maggiore capacità contributiva.
La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
1. Il primo motivo del ricorso principale è così rubricato: «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ovvero motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile in punto esame complessivo della posizione reddituale dell’intero nucleo familiare».
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di appello -con il quale aveva lamentato l’omessa considerazione dei redditi del coniuge convivente , sufficienti a giustificare un tenore di vita adeguato al mantenimento ed utilizzo dei beni posseduti -ed ha affermato in motivazione che i beni posseduti dal coniuge erano tali da peggiorare la situazione della contribuente in quanto la capacità di spesa d i quest’ultimo era maggiore di quella denunciata. Deduce sul punto che la statuizione è viziata sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica della valutazione resa; ciò in quanto nei confronti del coniuge non era stata avviata alcuna procedura di controllo né emesso avviso di
accertamento. Aggiunge che il reddito dichiarato dal coniuge, mai contestato, era sufficiente a giustificare il tenore di vita del nucleo familiare e che del medesimo avrebbe dovuto tenersi conto. Assume che, pertanto, la C.t.r., nell’escluderlo, ha reso motivazione incomprensibile e perplessa.
Il secondo motivo è così rubricato: «omesso esame di fatti decisivi che avrebbero potuto determinare una diversa decisione da parte del Giudice di merito con riferimento a smobilizzi documentati ed errori di calcolo commessi».
La ricorrente si duole dell’omesso esame di quanto dedotto in ordine a) all’incasso di euro 47.000,00 a seguito di vendita di un veicolo; b) all’errore commesso nel valutare la capacità di spesa con riferimento al mantenimento della casa di Arzachena; c) al possesso del l’immobile in Nova Milanese per una quota pari al 95 per cento e non dell’intero. Deduce che la valutazione di tali circostanze avrebbe potuto comportare una decisione diversa.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto una diminuzione del 50 per cento RAGIONE_SOCIALE spese di mantenimento degli immobili, senza, tuttavia, esplicitarne le motivazioni.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
La ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver dato rilievo al reddito del coniuge, in grado di giustificare le spese individuate dall’Ufficio come indici di maggiore capacità contributiva , e per aver reso sul punto una motivazione, a suo dire, incomprensibile. Le due censure vanno ricondotte, sebbene tanto non risulti esplicitato nel ricorso, la prima, di omesso esame di un fatto decisivo, al vizio di
cui al n. 5 dell’art . 360 cod. proc. civ.; la seconda, di omessa motivazione, al vizio di cui al n. 4 art. 360 cit..
Le stesse sono entrambe infondate.
4.1. Quanto alla prima, il fatto storico rappresentato dal reddito del coniuge è stato espressamente preso in considerazione della C.t.r., restando così escluso il presupposto dell’omesso esame . Il Giudice di appello, tuttavia, ha ritenuto -così rigettando il motivo di appello con il quale la contribuente aveva lamentato che non si era tenuto conto di detto reddito -che il medesimo, ove considerato, avrebbe determinato un risultato peggiorativo per la contribuente.
4.2. Deve, altresì, escludersi il vizio di motivazione sotto il profilo della motivazione contraddittoria.
La motivazione resa, infatti, è chiaramente nel senso che non poteva darsi rilievo al reddito del coniuge in quanto il medesimo non era, di per sé, idoneo a giustificare nemmeno il possesso dei beni a lui intestati e, di conseguenza , quelli intestati alla moglie.
L’assunto della C.t.r., per altro , è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte in tema di accertamento del reddito a mezzo c.d. redditometro e prova contraria.
Infatti, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del l’art. 38, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. 08/05/2023, n. 12153, la quale, in motivazione supera il diverso orientamento sostenuto in un isolato precedente; Cass. 15/06/2022, n. 19212, Cass. 04/08/2020, n. 16637). Lo specifico riferimento alla prova (risultante
da idonea documentazione) della entità di tali eventuali redditi e della durata del relativo possesso, va letto, quindi, nel senso che la norma intende opportunamente ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità dei redditi medesimi al fine di ricollegarvi la maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente (Cass. 12/11/2021, n. 34068).
Inoltre, se il reddito conseguito dal coniuge può essere preso in considerazione nell’accertamento sintetico mediante redditometro, ciò non comporta alterazione dei principi di imputazione dell’onere della prova. Compete, di conseguenza, al contribuente, il quale alleghi di avere ricevuto aiuti economici da parte del coniuge per sostenere le spese affrontate nell’anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che le stesse possano verosimilmente essere state affrontate con provvista assicurata dal coniuge, assolto ogni suo onere personale (Cass. 02/12/2021, n. 38060).
Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
5.1. Dei fatti storici per il quali la contribuente assume l’omesso esame risultano puntualmente analizzati dalla C.t.r l’incasso di euro 47.000,00 a seguito di vendita di un veicolo e il possesso dell’immobile in Nova Milanese per una quota pari al 95 per cento. Pe entrambi, infatti, la C.t.r. ha esplicitato le motivazioni per le quali i medesimi non rilevavano ai fini della riduzione del reddito, restando così escluso il vizio denunciato.
5.2. Quanto al calcolo RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per il mantenimento dell’immobile di Arzachena , quantificate dall’Ufficio in euro 45.463,80, la censura mossa dalla ricorrente è nel senso che i parametri utilizzati dall’Ufficio non sarebbero quelli applicabili a residenze secondarie di consistenza inferiore a 120 mq.
5.3. La Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053), ha chiarito che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., così come
da ultimo riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività» (tra le tante, Cass. 13/06/2022 n. 19049).
5.4. Ciò posto, in primo luogo deve rilevarsi che il dato della consist enza dell’immobile di Arzachena e in particolare della sua superficie -al fine di individuare la capacità di spesa connessa al suo mantenimento non risulta essere stato oggetto del giudizio di secondo grado. I motivi di appello, come riprodotti in ricorso (cfr. pag. 10 ed 11 del ricorso), non facevano menzione di detta specifica questione avendo ad oggetto a) il mancato computo del reddito del coniuge; b) la Casa di Nova Milanese di proprietà per una quota del 95 per cento e non per l’intero ; c) la provvista per l’acquisto della casa di Arzachena ; d) il computo per l’intero, anziché per la metà , RAGIONE_SOCIALE spese per l’utilizzo dell’autoveicolo e dell’immobile di Arzachena «previa disapplicazione del calcolo effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in quanto iniquo perché quasi pari al prezzo di acquisto »
In secondo luogo, la ricorrente , in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., nemmeno indica quali fossero gli atti processuali da cui risultavano le specifiche caratteristiche dell’immobile
in Arzachena, quanto, in particolare, alla sua superficie inferiore a 120 mq.
6 . L’unico motivo del ricorso incidentale è fondato.
6.1. La RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto di limitare l’incidenza RAGIONE_SOCIALE spese per il mantenimento degli immobili nella misura del 50 per cento. Tale statuizione, tuttavia, non risulta sorretta da alcuna motivazione, sicché restano oscure le ragione sottese al decisum.
6 .2. Vi è, pertanto, un’ anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, che risulta dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
In conclusione, il ricorso principale va complessivamente rigettato, mentre va accolto il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata con riferimento al solo ricorso incidentale, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che si pronuncerà, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2024. Il Presidente (NOME COGNOME)