Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15117 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15117 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8068/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 638/01/2015, depositata in data 16 dicembre 2015 e notificata il 22 gennaio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Avv. Acc. IRPEF 2006, 2007 e 2008
RAGIONE_SOCIALE -emetteva, ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a carico di NOME COGNOME gli avvisi di accertamento ai fini IRPEF (notificati in data 29 luglio 2011) nn.: NUMERO_DOCUMENTO, anno d’imposta 2006, con il quale si accertava un reddito complessivo netto pari a €25.100,17; CODICE_FISCALE, anno d’imposta 2007, per mezzo del quale si accertava un reddito complessivo netto pari a € 43.284,00; CODICE_FISCALE, anno d’imposta 2008, con il quale si accertava un reddito complessivo netto pari a € 52.705,00. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, l’acquisto di un’autovettura e finanziamenti per rate relative allo stesso acquisto.
Avverso gli avvisi di accertamento il contribuente, dopo un infruttuoso tentativo di accertamento con adesione, proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 301/02/2013, rigettava il ricorso del contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Basilicata; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 638/01/2015, depositata in data 16 dicembre 2015,
la C.t.r. adita accoglieva il gravame del contribuente, condannando l’Ufficio al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Basilicata, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 aprile 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2728 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto illegittimo l’avviso impugnato, nonostante il contribuente non abbia fornito nel corso del giudizio elementi utili al fine di superare la presunzione di maggiore capacità di spesa fondata sui beni -indice.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato la valutazione in ordine al reddito derivante dalla disponibilità di beni-indice di capacità contributiva espressamente indicati negli avvisi di cui è causa, incentrando la propria decisione esclusivamente sul profilo concernente l’acquisto dell’autovettura.
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività avanzata in controricorso dal contribuente; invero, la sentenza impugnata, depositata in data 16 dicembre 2015, risulta notificata, ai fini della decorrenza del termine breve, in data 22 gennaio 2016 ed il ricorso, per stessa ammissione del controricorrente e per come documentato dalla distinta della relativa raccomandata, è stato notificato a mezzo posta il 22 marzo 2016 e, quindi, entro i 60 gg previsti dall’art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, ovvero entro la stessa data di scadenza del termine breve indicata dal controricorrente.
I due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per evidenti ragioni di connessione afferendo entrambi alla spesa per l’autovettura, sono fondati.
La RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che «il contribuente ha chiarito di aver proceduto all’acquisto dell’autovettura in questione mediante contestuale permuta di altra autovettura e con finanziamento ottenuto da una RAGIONE_SOCIALE, finanziamento pagalo mediante versamenti mensili rateali. Di conseguenza non vi è stato alcun incremento reddituale tale da giustificare la rettifica operata dall’Ufficio; tanto in ragione sia dell’incidenza dell’indebitamento derivato dal finanziamento e sia della dismissione dell’autovettura precedentemente in possesso del contribuente».
3.1. In tal modo, la C.t.r., nell’accogliere il gravame del contribuente, ha disatteso il principio giurisprudenziale secondo cui, in materia di redditometro, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva; ne consegue che deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato, ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati. E dunque il mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile non esclude, ma diluisce la capacità contributiva, sicché deve essere detratto dalla spesa accertate il capitale mutuato, dovendo invece sommarsi, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturato e versati (Cass. 24/02/2017, n. 4797).
Pertanto, se è vero che questa Corte ha rilevato che in tema di accertamento sintetico (o “redditometro”), la prova contraria a carico del contribuente richiesta dalla norma (art. 38, co. 6, DPR n. 600 del 1973), può essere assolta mediante la produzione del contratto di mutuo, idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme utilizzate per l’acquisto del bene, è anche vero che il mutuo medesimo diluisce la capacità contributiva, con la
conseguenza che deve ritenersi insufficiente la valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie effettuata dai giudici tributari, limitata alla presa d’atto dell’importo della rata costante di restituzione del mutuo (Cass., ordinanza 24 novembre 2020, n. 26668).
3.2. L’accertamento fattuale operato dalla C.t.r., pertanto, si palesa insufficiente rispetto al principio di diritto ricordato, perché il contratto di finanziamento, con le relative rate, non obliterano la capacità di spesa e, quindi, quella contributiva, ma la diluiscono nel tempo.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2024.