Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18576 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/07/2024
COGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 15 novembre 2021, n. 3724/2021; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DELLA CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME avviso di accertamento per complessivi euro 46.587,32 a titolo di recupero di
Oggetto: IRPEF – accertamento sintetico
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12889/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, nei cui uffici domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
imposte per euro 21.753, maggiorati di interessi e sanzioni, con riferimento al periodo di imposta 2006.
Con l’ a vviso di accertamento, l’ Ufficio aveva determinato sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, il reddito del contribuente in conseguenza del rilievo di incrementi patrimoniali derivanti da una serie di atti di compravendita di immobili ed azioni, oltre che della disponibilità di un’autovettura della potenza di 21 HP, non giustificabili in base ai redditi dichiarati.
Contro l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione provinciale tributaria di Reggio Calabria, che lo rigettava ritenendo insufficiente l’argomentazione addotta in ordine all’utilizzo di disponibilità economiche dell a moglie, non essendo stato dimostrato, tramite adeguata documentazione, che queste risorse fossero state oggetto di atti di liberalità.
Contro la sentenza di primo grado NOME COGNOME proponeva appello, che la Commissione Tributaria regionale per la Calabria accoglieva.
I giudici di secondo grado rilevavano che erano state versate in atti le dichiarazioni dei redditi del contribuente e della moglie, dalle quali emergeva che quest’ultima aveva dichiarato, per l’anno di accertamento (2006), un reddito personale di circa 22.000 euro, cui andavano aggiunti i redditi realizzati dallo stesso contribuente di 26.204 euro per l’anno 2003, 16.582 euro per l’anno 2004, 17.534 euro per l’anno 2005 e 13.345 euro per l’anno 2006, oltre ai redditi dichiarati per gli anni successivi da entrambi i coniugi, ciò che avrebbe giustificato ‘ampiamente’ le spese sostenute nell’anno 2009, dovendosi tenere conto della complessiva posizione reddituale dell’intero nucleo familiare.
La CTR riteneva che avesse poi errato la CTP nell’affermare che le liberalità tra coniugi dovrebbero basarsi su documentazione scritta, dal momento che ciò contrasterebbe sia con l’articolo 143 c.c. sia col principio secondo cui, poiché la donazione deve avvenire per atto
pubblico, si tratterebbe di adempimento ‘esorbitante rispetto alla routine del ménage familiare’
Contro la decisione di annullamento dell’avviso di accertamento impugnato, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Il contribuente è rimasto intimato
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 143, comma 2, c.c., 215 c.c. e 2967 c.c., oltre che dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973.
La ricorrente ritiene errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non fondata la pretesa impositiva dell’Ufficio finanziario sulla base unicamente della asserita dimostrazione da parte del contribuente della sussistenza di redditi in capo al coniuge astrattamente idonei a sostenere le spese contestate dall’amministrazione.
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, per superare le risultanze di un accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente non può limitarsi a dimostrare la mera disponibilità potenziale di tali somme.
Con particolare riferimento ai redditi familiari o del coniuge, afferma che la semplice dimostrazione della loro esistenza non è sufficiente se non si fornisce la prova, quantomeno presuntiva, del fatto che essi possano essere stati effettivamente impiegati per sostenere le spese poste a fondamento dell’accertamento sintetico, dimostrando non solo l’entità RAGIONE_SOCIALE somme (come accaduto nella specie), ma anche l’effettivo possesso e la durata di quest’ultimo in capo al contribuente, attraverso idonea documentazione avente data certa e tale da offrire una sicura tracciabilità RAGIONE_SOCIALE fonti di spesa.
La sentenza impugnata, invece, si sarebbe limitata a sommare i redditi conseguiti dalla coniuge del contribuente, come se questi ultimi fossero un ‘mero serbatoio economico’ nella disponibilità del
marito, presumendo cioè che essi fossero stati integralmente impiegati per sostenere le spese di quest’ultimo e non anche, almeno in parte, per bisogni personali per il sostentamento del nucleo familiare.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 37985 del 28/12/2022) ha chiarito che l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis , prevede la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, facendo però salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
Non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere; in tal senso deve leggersi lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi. Né può dirsi che la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulti particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al
contribuente, idonei a dimostrare la ‘durata’ del possesso dei redditi in esame (Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889).
4. Ciò premesso in generale, questa Corte (Sez. 5, n. 38060 del 02/12/2021) ha affermato che il contribuente può dimostrare che le spese accertate nei suoi confronti sono state, in realtà, finanziate mediante elargizioni del coniuge, ma anche che, a tal fine, non è sufficiente che alleghi l’esistenza del rapporto familiare, rimanendo applicabili gli ordinari principi in materia di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che compete al medesimo contribuente, che affermi di avere ricevuto aiuti economici dal coniuge per sostenere gli esborsi affrontati nell’anno di riferimento, dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che siffatti esborsi siano stati verosimilmente sostenuti proprio con la provvista assicurata con i menzionati aiuti.
5. Se, dunque, è corretto l’approccio secondo cui la prova ammessa dall’art. 38 cit. implica un riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli – atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell’accertamento suddetto, nel vincolo che li lega (Sez. 5, n. 30355 del 21/11/2019) – va rilevato, tuttavia, che tale prova non consiste nella mera allegazione del rapporto di coniugio, bensì nella dimostrazione di elementi sintomatici che, in conseguenza del vincolo personale, il contribuente sottoposto ad accertamento abbia potuto ricevere rimesse in denaro sufficienti per far fronte alle spese sostenute.
Si è già avuta l’occasione di chiarire, in merito, che ove il contribuente deduca che la spesa effettuata derivi da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile ratione temporis ), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, egli è onerato della prova
in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Sez. 5, Ordinanza n. 16637 del 04/08/2020).
Premessi tali principi consolidati, nel caso di specie la CTR ha errato laddove ha sostanzialmente ritenuto non necessaria una adeguata prova documentale del passaggio dei redditi prodotti dal coniuge del contribuente nella disponibilità di quest’ultimo, nonché della durata del relativo possesso.
Ha altresì errato nel ritenere non necessaria la prova documentale che, solo una volta che sia stato assolto ogni altro onere personale e familiare gravante anche sul coniuge (proprio ai sensi dell’art. 143 c.c. invocato dal giudice di secondo grado), sia avvenuto un passaggio di risorse economiche sufficienti a sostenere le spese contestate. Prova documentale che, contrariamente all’ancora una volta errato assunto della CTR, non deve necessariamente risolversi nella stipula di un atto di donazione in forma pubblica, bastando l’esibizione, ad esempio, di bonifici bancari o anche solo di scritture private aventi data certa. Si tratta di documentazione di semplice formazione, in grado di assicurare la tracciabilità RAGIONE_SOCIALE fonti di spesa (pure richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte: Sez. 5, Ordinanza n. 39806 del 14/12/2021), tanto più in assenza dell’allegazione di elementi che possano far presumere con altrettanta plausibilità tale passaggio di risorse economiche e la durata del relativo possesso in capo al contribuente (come ad esempio un conto bancario cointestato dal quale i coniugi avessero potuto attingere tutti i redditi ivi confluiti, da chiunque dei due prodotti).
Così perimetrato l’alveo entro cui, nelle controversie su accertamenti induttivi fondati su indici di spesa, il giudice è tenuto a valutare il materiale probatorio confluito nel processo, dalla lettura della sentenza impugnata emerge che essa è affetta dai vizi
denunciati dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, non avendo fatto un buon governo dei principi innanzi enunciati.
8. Il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza della CTR va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Così deciso, in Roma, il 20 giugno 2024.