Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15803 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15803 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
AVVISO DI
ACCERTAMENTO
–
IRPEF 2002.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20278/2016 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE n. 3402/18/2015, depositata il 31 luglio 2015;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 20 settembre 2008 , l’RAGIONE_SOCIALE, procedeva a determinare in via sintetica, a norma dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il reddito conseguito da COGNOME NOME per l’anno d’imposta 200 2 nell’importo di € 374.327,98 , in base alla spesa di € 1.771.370,00 per l’acquisto di una quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata.
Avverso tale atto la contribuente proponeva tempestivo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 220/07/2010, depositata il 26 marzo 2010, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese.
Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale della Sicilia -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 3402/18/2015, pronunciata l’8 maggio 2014 e depositata in segreteria il 31 luglio 2015, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato, e condannando la contribuente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La discussione del ricorso è stata fissata per l’adunanza in camera di consiglio del 25 gennaio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La ricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a sette motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente eccepisce nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 22, 51 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 324 e 327 cod. proc. civ., come richiamato dall’art. 38, comma 3, d.lgs . n. 546/1992, nonché, ancora, dell’art. 6 del d.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe erroneamente omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello, notificato a mezzo posta, non avendo l’Ufficio appellante depositato in segreteria la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione, risultando così impedito il controllo circa la tempestività dell’atto.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce sempre la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112, 324 e 329 cod. pro c. civ., nonché dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.RAGIONE_SOCIALE. erroneamente avrebbe omesso di rilevare l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi, avendo la RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. accolto il ricorso della contribuente sulla base dell’eccezione preliminare di difetto di motivazione dell’atto impugnato, laddove, invece, i motivi di appello dell’RAGIONE_SOCIALE riguardavano questioni di merito, rimaste assorbite in primo grado.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/ 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, la contribuente che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in merito alla questione della ritenuta sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, che costituiva uno dei motivi di gravame e sulla quale la C.T.R. non si è espressa, valutando l’accertamento nel merito dei presupposti a fondamento dello stesso.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’ art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché degli artt. 38 e 42 d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che la C.T.R., nel decidere implicitamente sulla questione del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, era incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano la motivazione degli atti impositivi, ed in particolare degli avvisi di accertamento di tipo sintetico, che impongono all’Ufficio, che emetta un avviso di accertamento ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, di integrarne la motivazione con le ragioni per le quali sono state disattese le giustificazioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente eccepisce nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4), cod. proc. civ., per avere, i giudici d’appello, tratto elementi di giudizio, in ordine alla mancata prova della natura simulata della quietanza di pagamento rilasciata nell’atto notarile di cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali, dalla procura speciale, allegata al predetto atto, con la quale la mandante conferiva al procuratore l’incarico di pagare il prezzo e di ritirare la quietanza, e così integrando una motivazione meramente apparente.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso si eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 5 e 6, del d.P.R. n. 600/1973 , nonché degli artt. 1414 e 1415 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, la ricorrente che erroneamente la RAGIONE_SOCIALETRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALE avrebbe ritenuto che la lettera raccomandata che conteneva la controdichiarazione in ordine alla natura simulata della quietanza attestante il pagamento -da cui è stata tratta la presunzione di maggior reddito -non fosse idonea a comprovare la simulazione del pagamento, in quanto era pervenuta a destinazione il giorno successivo alla stipula dell’atto nel quale era stata resa la dichiarazione di quietanza.
1.7. Con il settimo motivo di ricorso la contribuente eccepisce, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 57 d.lgs. n. 546/1992 e 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente valorizzato, a fini probatori, la modesta capacità reddituale del coniuge della ricorrente, circostanza dedotta per la prima volta in appello dall’RAGIONE_SOCIALE.
Così delineati i motivi di ricorso, ritiene la Corte -acquisiti i fascicoli d’ufficio dei gradi di merito a seguito della precedente ordinanza interlocutoria resa all’esito dell’adunanza in camera di consiglio dell’8.2.2023 che sia opportuna la trattazione congiunta con il giudizio n. RG 20281/2016 pendente tra le stesse parti, come segnalato dal difensore di parte ricorrente.
Deve quindi disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo, per trattazione congiunta con il giudizio n. RG 20281/2016.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.
R.G. N. 20278/2016
AVV_NOTAIO NOME COGNOME