Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33029 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1732/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, con domicilio eletto nel di lei studio in Roma, alla INDIRIZZO e indirizzo pec
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso cui domicilia in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso
LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE n. 803/2016 depositata il 16/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/12/2025 dal Co: NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente sig. NOME COGNOME era attinto da accertamento sintetico sugli anni di imposta 2007 e 2008, in ragione RAGIONE_SOCIALEa disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva.
Nello specifico, venivano rilevati motoveicoli, autoveicoli e casa (pur gravata da mutuo), tali da determinare per il 2007 un reddito più di sei volte maggiore del dichiarato e per il 2008 più del doppio del dichiarato.
I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, che ricorre agitando cinque motivi di ricorso, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha spiegato tempestivo controricorso con il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Con ampia memoria depositata in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza, la parte contribuente ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni.
CONSIDERATO
Vengono proposti cinque motivi di ricorso.
1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, lamentando motivazione meramente apparente ed inidonea a svelare le ragioni logico -giuridiche che sostengono la decisione.
1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 del codice di procedura civile, per omesso esame di un fatto rilevante che è stato oggetto di discussione fra le parti, consistente nell’inefficacia dei provvedimenti del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 14 febbraio 2007 e del 11 febbraio 2009.
1.3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in ordine alla valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE‘accertamento sintetico (‘redditometro’) e del la relativa prova contraria, con riguardo all’automobile messa a disposizione RAGIONE_SOCIALE società e con riguardo alle polizze
assicurative, ove è sufficiente la disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme e non la correlazione stringente fra le somme e l’acquisto dei beni -indice.
1.4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in ordine allo scomputo RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo.
1.5. Con il quinto motivo si prospetta censura ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, in ordine alla valenza RAGIONE_SOCIALE ‘famiglia fiscale’.
Occorre esaminare e respingere le eccezioni opposte dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato in ordine all’ammissibilità e completezza dei motivi, rilevando che sono nella sostanza intelleggibili ed ammissibili nei limiti che si dirà per ciascuno.
Il ricorso può quindi essere scrutinato.
Infondato è il primo motivo, dove si lamenta motivazione apparente e non comprensibile RAGIONE_SOCIALE ragioni che reggono la decisione. Va subito evidenziato che a pag. 9, secondo capoverso, la parte ricorrente riproduce in neretto solo una prima parte RAGIONE_SOCIALEa prima frase con cui comincia la motivazione e ne muove critica, senza esaminarla per intero, laddove il collegio di secondo grado continua, indicando gli elementi di fatto da cui ha cavato il proprio convincimento ed esaminando le affermazioni di parte privata, ritenendole non sufficienti a vincere la prova presuntiva data dall’accertamento sintetico.
3.1. Va ricordato che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota
pronuncia RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI – 5, n. 5209/2018). In termini si veda anche quanto stabilito in altro caso (Cass. Sez. L, Sentenza n. 161 del 08/01/2009) nel quale questa Corte ha ritenuto che la sentenza è nulla ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva RAGIONE_SOCIALE‘esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018).
Al contrario, nel caso qui in esame, la sentenza impugnata ricorda la valenza probatoria dei profili indiziari connessi all’accertamento sintetico, con inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in capo al contribuente, ritenendo non sufficienti gli argomenti proposti da parte contribuente, con motivazione che si colloca ben al di sopra del citato ‘minimo costituzionale’ di cui a S.U. 8053/2014.
Il primo motivo non può pertanto essere accolto.
4. Il secondo motivo è inammissibile. Vi si denuncia l’omesso esame degli atti del RAGIONE_SOCIALE del 14 febbraio 2007 e del 11 febbraio 2009. Tuttavia, non vengono riportati -ai fini RAGIONE_SOCIALEa completezza e RAGIONE_SOCIALE‘esaustività del motivo- i passi degli atti di merito dove la questione sia stata posta, onde dimostrare non trattarsi di motivo nuovo, avanzato per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno RAGIONE_SOCIALE censure, e sia
specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022).
Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione RAGIONE_SOCIALEa fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È stato invero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base RAGIONE_SOCIALE‘errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d’inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui il ricorrente censuri l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALE a sentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazioni RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimo RAGIONE_SOCIALE osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviare all’atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048).
Il motivo è pertanto inammissibile.
Nemmeno il terzo motivo può essere accolto. Vi si lamenta l’errata applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina probatoria del ‘redditometro’ e del suo sistema fondato sulla presunzione.
Per un verso, all’inizio del motivo viene criticato, perché immotivato, un passo RAGIONE_SOCIALEa sentenza in scrutinio dove, per la verità, viene riassunta la posizione RAGIONE_SOCIALE parti, senza esprimere efficacia decisionale, ma attività
meramente narrativa RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del giudizio e RAGIONE_SOCIALE posizioni RAGIONE_SOCIALE parti. Successivamente, a pag. 15, terzultimo capoverso, del ricorso per cassazione, viene affermato che il contribuente abbia prestato la propria auto alla società. Tale circostanza, tuttavia, non è stata apprezzata dal collegio giudicante, con una valutazione che è estranea alla cognizione di questa Suprema Corte di legittimità.
5.1. Ed infatti, è appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26610). Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito RAGIONE_SOCIALE‘intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa correttezza giuridica e RAGIONE_SOCIALEa coerenza logico-formale, RAGIONE_SOCIALE argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente la prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921; Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9 settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati
dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).
Pertanto, nemmeno il terzo motivo può essere accolto.
Né migliore sorte è riservata al quarto ed al quinto motivo, dove si lamenta, rispettivamente, non siasi tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo effettivo RAGIONE_SOCIALE‘automobile e RAGIONE_SOCIALE rate del mutuo quale coefficiente riduttivo RAGIONE_SOCIALE‘indice di ricchezza RAGIONE_SOCIALE‘edificio, e c he, infine, non siasi tenuto conto del nucleo familiare fiscale, ove le redditività di più componenti concorrono alla ricchezza che è stata individuata in capo ad uno solo.
Così come posti, i due motivi non aggrediscono un singolo capo di sentenza, ma tendono a sostituire alla valutazione del compendio probatorio valutato dal collegio di secondo grado, una propria valutazione di esito opposto.
Tuttavia, come già ricordato, non è possibile proporre nel giudizio di cassazione valutazioni che attendono al merito del giudizio, quali la consistenza presuntiva degli indizi, in rapporto agli argomenti avversi, profili squisitamente di merito che sono già stati liberamente valutati dal giudice territoriale ed il cui sindacato è inibito a questa Suprema Corte di legittimità. Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 34476/2019).
Anche gli ultimi due motivi, infatti, non si misurano con la sentenza in scrutinio, ma reintroducono aspetti meritali (coefficiente di mutuo, giorni di utilizzo RAGIONE_SOCIALE‘auto) già proposti, valutati e ritenuti non capaci di superare la presunzione generata dagli indici di maggior capacità contributiva.
In definitiva, il ricorso è infondato e tale va dichiarato. Le spese seguono la regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità a favore RAGIONE_SOCIALEa parte controricorrente che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME