Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17537 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17537 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2231/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME CONTARINI (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. VENETO n. 1281/2015 depositata il 31/07/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, esercente l’attività di ‘acquacoltura in acque dolci e servizi connessi’, ed in particolare di allevamento di anguille, storioni e tinche e produzione, nonché di lavorazione e confezionamento del caviale di origine russa, ricorreva avverso gli avvisi di accertamento relativi ad IRPEF ed accessori per gli anni
2007 e 2008, emessi ai sensi dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione al possesso di beni indice di una capacità contributiva fortemente disomogenea rispetto ai redditi dichiarati, ossia di disponibilità finanziarie per incrementi patrimoniali, immobili, assicurazioni, mutui, autovetture, nonché una imbarcazione da diporto a motore.
Il contribuente, come da questionario da lui compilato, negli anni 2007 e 2008, aveva a disposizione un’abitazione principale di mq. 154,06, una secondaria di mq. 43,76, cointestata con la moglie, quattro autoveicoli e una imbarcazione a motore; per quest’ultima aveva contratto un mutuo di euro 700.000, con rata annua di circa 150.000 euro, versata anche nei periodi di imposta in considerazione. Inoltre, aveva sostenuto esborsi per polizze assicurative, con premi versati di euro 5.000 e 6.000 nel 2007 e di euro 60.000 nel 2008.
In particolare, l’Ufficio accertava: per l’anno 2007 un reddito pari ad euro 471.051,00 a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari ad euro 31.561,00 ed un reddito imponibile pari ad euro 19.405,00; per l’anno 2008 un reddito pari ad euro 518.173,00 a fronte di un reddito complessivo dichiarato pari ad euro 32.111,00 ed un reddito imponibile pari ad euro 27.573,00.
La CTR del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, riformando la decisione di primo grado favorevole al contribuente, dichiarava la legittimità degli accertamenti.
Avverso la predetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., l’«Illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 38, comma 6 del d.p.r. n. 600/1973».
Deduce il ricorrente che, stante la sua qualità di imprenditore agricolo, avrebbe compiutamente assolto all’onere di dimostrare, in conformità a quanto richiesto dal citato art. 38, comma 6 del d.p.r. n. 600/1973, che il reddito “sintetico” accertato dall’Ufficio era, a ben vedere, ampiamente giustificato a fronte del possesso di redditi “esenti” ovvero “non soggetti a tassazione” o, meglio ancora, di redditi tassati in modo forfetario – quale il reddito agrario -con conseguente illegittimità della rettifica erariale e della pronuncia giudiziale che ha confermato quella rettifica.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992».
Il ricorrente lamenta il vizio di motivazione apparente della sentenza, in quanto i giudici di appello da una parte avrebbero riconosciuto che, nella specie, il contribuente aveva dimostrato di avere la disponibilità di un reddito effettivo superiore a quello dichiarato, ma dall’altra avrebbero concluso per l’accoglimento dell’appello erariale, recependo, in modo pedissequo, senza una valida motivazione o vaglio critico, un non meglio precisato «principio di trasparenza» che, secondo l’Ufficio, regolerebbe la gestione dell’attività d’impresa.
Con il terzo strumento di impugnazione il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., la «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 111, comma 6 Cost., 132, comma 2, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992».
Allega il ricorrente che la motivazione sarebbe illogica in quanto i giudici di appello, pur avendo accertato che nella specie il contribuente, così come previsto dall’art. 38, comma 6 del d.p.r. n. 600/1973, aveva dimostrato che il maggior reddito sintetico a lui imputato era costituito da redditi derivanti dall’esercizio della sua attività di imprenditore agricolo, ma per legge soggetti a tassazione in via forfetaria, in maniera del tutto illogica e contraddittoria rispetto a tale premessa, hanno concluso per l’accoglimento dell’appello erariale.
Il primo motivo attinge la questione del rapporto tra accertamento sintetico e reddito determinato forfetariamente.
Preliminarmente, è opportuno evidenziare che la ricostruzione sintetica del reddito è stata effettuata secondo la modalità del c.d. redditometro applicabile sino all’anno di imposta 2008, anteriormente alle modifiche apportate all’articolo 38, Dpr n. 600/1973, dal d.l. n. 78/2010 e applicabili solo agli anni d’imposta a partire dal 2009.
5.1. Va ancora premesso, in via AVV_NOTAIO, che in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE persone fisiche la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 31/10/2021, n. 27811).
5.2. Il sistema del c.d. redditometro collega alla disponibilità di determinati beni e servizi in capo al contribuente un certo importo che, moltiplicato per un coefficiente, consente di
individuare il valore del reddito del soggetto secondo criteri statistici e presuntivi, elaborati anche tenendo conto dei costi di mantenimento del bene o servizio in questione.
L’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel disciplinare il metodo di accertamento sintetico del reddito, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la l. n. 413 del 1991 e il d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla l. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (quarto comma), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (quinto comma), contempla le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
Ai sensi del sesto comma dell’art. 38 citato, resta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in AVV_NOTAIO, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
5.3. Costante orientamento di questa Corte afferma che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa, imponendo la legge stessa di ritenere conseguente al fatto (certo) della disponibilità di alcuni beni l’esistenza di una capacità contributiva, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori dì capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché
già sottoposta ad imposta o perché esente) RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (Cass. 29/01/2020, n. 1980; Cass. 11/04/2019, n. 10266; Cass. 26/02/2019, n. 5544; Cass. 11/04/2018, n. 8933; Cass. 31/03/2017, n. 8539; Cass. 01/09/2016, n. 17487; Cass. 20/01/2016, n. 930; Cass. 21/10/2015, n. 21335).
5.4. Rimane al contribuente l’onere di provare (oltre, eventualmente, l’insussistenza del presupposto, cioè la presenza dell’elemento indice di capacità contributiva), attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato o determinabile sinteticamente, è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o, ancora, più in AVV_NOTAIO, secondo una ormai consolidata opinione di questa Corte, anche che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 19/10/2016, n. 21142; Cass. 29/04/2012, n. 18604; Cass. 24/10/2005, n. 20588).
5.5. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha chiarito, altresì, i confini della prova contraria che il contribuente può offrire, in ordine alla presenza di redditi non imponibili, per opporsi alla ricostruzione presuntiva del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria, precisando che non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente ‹‹sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere››; è la norma stessa infatti a chiedere qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), in quanto, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova
documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere), in tal senso dovendosi leggere lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) dell’entità di tali eventuali ulteriori redditi e della durata del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi.
5.6. Né la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame (Cass. 28/12/2022, 37985Cass. 14/06/2022, n. 19082; Cass. 20/04/2022, n. 12600; Cass. 24/05/2018, n. 12889; Cass. 16/05/2017, n. 12207; Cass. 26/01/2016, n. 1332; Cass. 18/04/2014, n. 8995).
5.7. Infine, con specifico riferimento alle deduzioni del ricorrente, si ricorda che è principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e del d.m. 21 luglio 1983, l’Amministrazione RAGIONE_SOCIALE finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale – determinati in base agli estimi catastali – del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente (consistenti negli indici di spesa più vari e, nella specie, dall’acquisto di beni immobili), si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l’imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente, a norma del comma sesto dell’art. 38 cit., l’onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a
giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate (Cass. 17/09/2014, n. 19557; Cass. 4/11/2016, n. 22426; cfr. anche Cass. n. 19557 del 2014, in motivazione; Cass. n. 34704 del 2019; Cass. n. 20877 del 2022 e ancora, di recente, Cass. 5/02/2024, n. 3230).
Alla luce dei richiamati principi il motivo è fondato.
6.1. Il contribuente, con richiamo alle proprie produzioni e deduzioni di merito, di cui, in ossequio al principio di specificità, ha indicato la collocazione topografica nei propri atti difensivi e ha trascritto nel ricorso le parti salienti, afferma: i) che dalla contabilità dell’impresa agricola, raccordata con le risultanze RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni IVA per gli anni in questione, emerge un reddito ‘parzialmente esente’, in quanto tassato in misura figurativa, idoneo a giustificare le spese contestate; ii) che gli estratti conto bancari prodotti riscontrano analiticamente che la provvista per tali spese proveniva dal prelievo degli utili, e dunque dal reddito effettivo, dell’impresa agricola individuale.
6.2. I giudici di appello i) hanno ritenuto che i beni indice in questione non potessero essere collegati all’attività di imprenditore agricolo, in considerazione della loro destinazione ad uso personale; ii) hanno rilevato che il contribuente aveva affermato di possedere un reddito personale di gran lunga superiore a quello dichiarato, ma legittimamente ‘sostituito’ in sede di dichiarazione con quello forfettario collegato all’impresa agricola, il cui utile aveva costituito la provvista per le spese contestate; iii) hanno comunque ritenuto, in questo contesto, stante la sproporzione del reddito forfettario rispetto a quello effettivo e l’utilizzazione a fini esclusivamente personali del reddito d’impresa-profitto, corretto il ricorso, come effettuato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, ai criteri presuntivi utili per il calcolo del reddito sintetico.
6.3. Così argomentando, la CTR non ha fatto buon governo né della normativa, né dei principi giurisprudenziali ora richiamati.
6.4. In primo luogo, i giudici di appello, pur rilevando la sussistenza del maggior reddito non dichiarato dal ricorrente in applicazione del regime speciale di settore, hanno ritenuto «ragionevole» attribuire al contribuente «il solo reddito forfettario di impresa» e ciò «solo nei limiti della probabile inerenza RAGIONE_SOCIALE spese effettuate all’attività della stessa impresa», inerenza che nella fattispecie non gioca alcun ruolo, senza dare rilevanza al fatto, pacifico, che il contribuente avesse dimostrato che tali spese, pur qualificabili come personali, fossero state comunque sostenute con il prelievo degli utili d’impresa già tassati, seppure nelle modalità forfettarie previste per l’impresa agricola.
6.5. Partendo da tale fallace premessa la CTR -pur constatando l’esistenza in capo al ricorrente, sotto forma di utili di impresa, di un reddito effettivo, che ha definito «sproporzionato» rispetto a quello determinato forfetariamente, senza tuttavia attribuirlo ad una fonte diversa dal reddito agrario o sostenere che quest’ultimo sia stato quantificato erroneamente -ha dichiaratamente omesso di prendere in considerazione tale disponibilità, fondata sugli elementi addotti dal contribuente e idonea a giustificare il tenore di vita risultante dai beni indice, perché erroneamente ritenuta non rilevante per le ragioni ora richiamate.
Il secondo e terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la stretta connessione, sono altresì infondati.
7.1. L’assenza della motivazione, la sua mera apparenza, o ancora la sua intrinseca illogicità, implicano una violazione di legge costituzionalmente rilevante e, pertanto, danno luogo ad un error in procedendo, la cui denuncia è ammissibile dinanzi al giudice di legittimità ai sensi del n. 4 dell’art. 360, ponendosi come violazione RAGIONE_SOCIALE norme poste a presidio dell’obbligo motivazionale (Cass. S.U.
sentenze 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054). In sostanza, il vizio di motivazione che solo può dar luogo alla cassazione della sentenza è quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a base della sentenza.
7.2. Va ancora rammentato che «La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass. Sez. 1, 03/03/2022 n. 7090).
7.3. Nessuna di tali fattispecie ricorre nel caso in esame, in quanto dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata, indipendentemente dagli esiti a cui è pervenuta, emerge, con chiarezza ed esaustività l’iter logico seguito dalla CTR per argomentare i propri convincimenti.
In conclusione, accolto il primo motivo di ricorso e rigettati i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può essere
decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Si compensano le spese dei gradi di merito, stante la peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
Le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna la resistente amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese che liquida in € 10.300,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % dell’onorario, anticipazioni per € 200,00, accessori per IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 e 19 giugno