Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2918 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2918 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
Avv. Acc. IRPEF 2005 e 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28142/2015 R.G. proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE sito in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2588/45/2015, depositata in data 11 giugno 2015
e sul riunito ricorso n. 28143/2015 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE sito in Roma alla INDIRIZZO.
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in INDIRIZZO, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA n. 2589/45/2015, depositata in data 11 giugno 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre
2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con riferimento al ricorso iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO, il contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE -dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno d’imposta 2006; la rettifica, operata con il metodo sintetico (art. 38, comma quarto ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), constatava il possesso di beni indice di capacità contributiva quali: per € 39.724,05, un’autovettura, un
immobile sito in Segrate adibito a residenza principale e un immobile sito in provincia di Treviso e una polizza assicurativa; di ulteriori elementi indicativi di capacità contributiva per € 24.023,00 (spese condominiali, assegni di mantenimento corrisposti all’ex coniuge e quota associativa a un club sportivo). Conseguentemente accertava un reddito pari ad € 63.747,0 5 a fronte di un reddito dichiarato pari ad € 2.880,00.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 46 /47/2012 dell’8/01/2014, accoglieva il ricorso dichiarando illegittimo l’atto impositivo.
Contro la sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia e resisteva il contribuente con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 2588/45/2015, depositata in data 11 giugno 2015, accoglieva il gravame riformando la pronuncia di prime cure e, nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso.
Con riferimento al ricorso iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO, il contribuente riceveva notifica dall’RAGIONE_SOCIALE -dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo ad IRPEF ed altro per l’anno d’imposta 2005; la rettifica, operata con il metodo sintetico (art. 38, comma quarto ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), constatava il possesso di beni indice di capacità contributiva quali: disponibilità finanziarie per spese condominiali, nonché per la quota d’iscrizione ad uno RAGIONE_SOCIALE; un autoveicolo, il 50% di proprietà della residenza principale, una residenza secondaria, disponibilità finanziarie per incrementi patrimoniali; inoltre, accertava la quota di un quinto (pari ad € 155.966,60 RAGIONE_SOCIALE movimentazioni di capitale avvenute nel novembre 2007 e nel f ebbraio 2008 per complessivi € 779.983,00. Per l’effetto, l’Ufficio rideterminava il reddito del contribuente per l’anno d’imposta 2005 nella misura pari ad € 204.456,03.
Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di RAGIONE_SOCIALE e resisteva l’Ufficio con controdeduzioni.
La RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 45/47/2012 dell’08/01/2014, accoglieva il ricorso dichiarando illegittimo l’atto impositivo.
Contro la sentenza proponeva appello l’ufficio dinanzi la C.t.r. della Lombardia e resisteva il contribuente con controdeduzioni.
Tale Commissione, con sentenza n. 2589/45/2015, depositata in data 11 giugno 2015, accoglieva il gravame riformando la pronuncia di prime cure e, nel merito, rigettando il ricorso introduttivo del contribuente, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; l’Ufficio ha resistito con controricorso.
Le cause sono state trattate nella camera di consiglio del 15 novembre 2023, per entrambe le quali il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con riferimento al ricorso iscritto al N.R.G. 28142/2015,
1.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «
l’accertamento sintetico per il periodo d’imposta 2006, hanno deciso su argomentazioni che non hanno formato oggetto della difesa del. Sig. COGNOME in relazione all’atto impositivo per il 2006, ma esperite con riferimento al diverso avviso di
» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che le argomentazioni difensive del Sig. COGNOME (ossia il possesso, nel 2006, di disponibilità finanziarie, non aventi natura reddituale, ampiamente idonee a fare fronte alle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta) sarebbero inidonee a confutare la pretesa impositiva giudicando, tuttavia, fatti che il Sig. COGNOME non ha
mai eccepito con riferimento all’accertamento de quo, ma che sono stati oggetto della difesa relativa al diverso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005; circostanza avvalorata dal fatto che la C.t.r. ha emesso una identica sentenza sia per questo accertamento che quello afferente l’anno 2005.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «
», il contribuente prospetta la medesima censura rappresentata nel primo motivo sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «
» il contribuente lamenta che, nella sentenza impugnata, la C.t.r. si è limitata ad affermare apoditticamente che le prove prodotte dal contribuente (nella specie possesso di somme nell’anno 2006) non fossero idonee a confutare il compendio indiziario ottenuto con la ricostruzione induttiva del reddito.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «
» il contribuente, questa volta in relazione al parametro di cui a ll’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., propone la medesima doglianza rappresentata nel terzo motivo.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «
»
la C.t.r., affermando che “il contradditorio preventivo costituisce una fase della procedura di accertamento meramente facoltativa” e che la sua mancata instaurazione “non inficia la legittimità della rettifica”, ha violato l’ art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente fino al 30 maggio 2010, nonché l’art. 38, comma 7, RAGIONE_SOCIALE stesso decreto nel testo vigente al momento della notifica dell’avviso di accertamento, il diritto di difesa di cui all’ art. 24, comma 2, Cost., il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97, comma 2, Cost. e il principio del diritto al contraddittorio preventivo.
1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «
», afferma che il processo tributario è un processo di impugnazione-merito, sembrerebbe voler superare le eccezioni preliminari di nullità dell’atto impositivo.
2. Con riferimento al ricorso iscritto al N.RNUMERO_DOCUMENTO. 28143/2015
2.1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, comma quinto e sesto, d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione vigente ratione temporis , per avere i
giudici sostenuto che disinvestimenti in anni successivi all’anno oggetto di accertamento sintetico (ma precedenti le movimentazioni di capitale che hanno dato origine all’accertamento stesso) non sarebbero idonei a fondare la prova contraria (articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha falsamente applicato le regole vigenti ratione temporis secondo cui le spese per incrementi patrimoniali rilevate in un periodo di imposta si presumono sostenute, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui sono state effettuate e nei quattro precedenti.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza per la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto che la prova circa il fatto che le somme oggetto RAGIONE_SOCIALE movimentazioni di capitale (del novembre 2007 e febbraio 2008) fossero già nella disponibilità del contribuente non possa provenire da disinvestimenti immobiliari precedenti (dell’ottobre 2006, febbraio/marzo 2007). Violazione dell’articolo 132 cod. proc. civ., (articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.)», la parte ricorrente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che il contribuente, mediante gli smobilizzi del novembre 2006 e del febbraio 2007, non avrebbe provato la natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme investite nel 2007 e nel 2008, affermazione illogica poiché l’avviso di accertamento (per mera fictio iuris ) era relativo al 2005.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione del previgente articolo 38, comma sesto, e dell’attuale articolo 38, comma settimo, del d.P.R. n. 600 del 1973, degli articoli 24, comma secondo, e 97, comma secondo, Cost. e del RAGIONE_SOCIALE principio del diritto al contraddittorio preventivo, per avere i giudici affermato che il contraddittorio preventivo è facoltativo (articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», la
parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che il contraddittorio preventivo costituisce una fase della procedura di accertamento meramente facoltativa, con la conseguenza che la sua mancata instaurazione non inficia la legittimità della rettifica.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante i poteri RAGIONE_SOCIALE Commissioni Tributarie e del principio secondo cui il processo tributario non è un processo impugnazioneannullamento ma un processo impugnazione-merito (articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)», parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che ‘il giudice che ritenga invalido l’avviso di accertamento non per motivi formali, ma di carattere sostanziale, non deve limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria’.
Preliminarmente, va disposta la riunione del giudizio N.R.G. 28143/2015 a quello recante il N.R.G. 28142/2015 per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, pendendo, i due giudizi, tra le stesse parti e riguardando, in buona sostanza, la medesima attività di accertamento tributario, sebbene sostanziantesi in due distinti avvisi di accertamento, ossia il n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2006, ed il n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno di imposta 2005.
Tanto premesso, con riferimento al ricorso iscritto al N.R.G. 28142/2015, è opportuno esaminare preliminarmente il quinto motivo, che, ove fondato, porterebbe ad accogliere il ricorso del contribuente con pronuncia anche nel merito.
Il quinto motivo, ossia quello con cui la parte ricorrente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha affermato che il contraddittorio preventivo costituisce una fase della procedura di accertamento meramente facoltativa, con la
conseguenza che la sua mancata instaurazione non inficia la legittimità della rettifica, è però infondato.
In materia sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. 09/12/2015, n. 24823), le quali, nell’affermare che, allo stato attuale della legislazione non sussiste, nell’ordinamento tributario nazionale una clausola RAGIONE_SOCIALE di contraddittorio endoprocedimentale hanno individuato, tra gli altri, un argomento asseverante a contrario , proprio, nel dato normativo dell’art.22, comma 1, d. l. n.78/2010, convertito nella legge 122/2010 che ha introdotto l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale in tema di accertamento sintetico “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”. In ordine poi all’applicabilità retroattiva della novella è sufficiente richiamare l’orientamento consolidato di questa Corte, nella specifica materia, secondo cui “la questione su quale sia la norma applicabile è questione di diritto intertemporale che, appunto, va a identificare, nella successione fra più norme, quella da dover applicare; ma il diritto intertemporale necessariamente recede a fronte di esplicita previsione di diritto transitorio, che esso stesso identifica la norma applicabile. Con disposizione di diritto transitorio, l’art. 22, comma 1 del d. l. n. 78 del 2010 statuisce che le modifiche apportate all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, ossia per l’accertamento del reddito relativo a periodi d’imposta successivi al 2009 (Cass. 26/02/2016, n. 3885; Cass. 06/11/2015, n. 22746; Cass. 06/10/2014, n. 21041). In definitiva, la previgente normativa non prevedeva l’obbligo del preventivo contradditorio.
5. Invece, è fondato e va accolto il terzo motivo ossia quello con cui il contribuente lamenta essere la sentenza impugnata viziata da
motivazione apparente, per avere la C.t.r. apoditticamente affermato che le prove prodotte dal contribuente (nella specie possesso di somme nell’anno 2006) non fossero idonee a confutare il compendio indiziario ottenuto con la ricostruzione induttiva del reddito.
Effettivamente, il rigetto della doglianza nel merito, ossia il provato possesso, nel 2006, di disponibilità finanziarie non aventi natura reddituale idonee a fare fronte alle spese sostenute, è stato deciso con un’argomentazione che non permette di comprendere l’ iter logico seguito e non consente di capire le ragioni per cui le fonti di prova in atti non sarebbero idonee a contrastare il compendio indiziario dedotto dall’Erario. La C.t.r. si è limitata ad affermare che “non appare giustificativa e sufficiente la dichiarazione di parte che trattasi di anticipi sulle vendite e di restituzioni di prestiti, mancando la prova documentale degli stessi”. Vieppiù che sono stati addotti in prova disponibilità finanziarie conseguite attraverso gli anticipi incassati dalla vendita di un immobile sito in Segrate (MI) e di uno sito in Spresiano (TV) e da un prestito ottenuto dal conoscente Sig. COGNOME; per quanto concerne le vendite degli immobili, in entrambi i casi il prezzo pattuito fu corrisposto in diverse tranches, alcune RAGIONE_SOCIALE quali, come documentalmente provato, sono state pagate nel corso del periodo d’ imposta 2006; gli acconti prezzo ricevuti ammontano ad € 93.000,00 a titolo di anticipo sul prezzo di vendita dell’immobile di Segrate (MI) corrisposto a mezzo di assegni circolari come si legge nell’atto pubblico di compravendita stipulato il 27 marzo 2007, allegato al ricorso di primo grado, ed e incassato nel periodo d’imposta 2006 nonché provato con la produzione degli estratti conto bancari; ancora, è stato dedotto che € 80.000,00 erano stati corrisposti a titolo di primo anticipo sul prezzo di vendita dell’immobile di Spresiano (TV), anteriormente al 4 luglio 2006, come si legge nell’atto pubblico di compravendita del 10 novembre 2010 allegato
al ricorso di primo grado, ed € 18.000,00 a titolo di ulteriori anticipi sul prezzo di vendita dell’immobile di Spresiano (TV) corrisposti al contribuente mediante bonifici periodici.
5.1. Tale materiale probatorio non è stato assolutamente valutato come, invece, doveva accadere al fine di corroborare, con una motivazione scevra da vizi disciplinari e procedurali, la tesi secondo cui, da un lato, la ricostruzione induttiva del reddito era idonea a fondare la pretesa impositiva, dall’altro, che la dedotta percezione di somme nel periodo d’imposta 2006 era, invece, inidonea a confutare la tesi erariale.
Dall’accoglimento di
Con riferimento al ricorso iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO 28143/2015, analogamente, scrutinato preliminarmente il terzo motivo in tema di dedotta violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, ne deve essere affermata l’infondatezza alla stregua RAGIONE_SOCIALE medesime considerazioni esposte a sostegno del rigetto RAGIONE_SOCIALE speculare motivo rubricato come quinto nel precedente ricorso, che si abbiano di seguito per espressamente richiamate e trascritte.
Va accolto invece il secondo motivo di ricorso, ossia quello con cui il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha statuito che il contribuente, mediante gli smobilizzi del novembre 2006 e del febbraio 2007, non avrebbe provato la natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme investite nel 2007 e nel 2008 (affermazione illogica poiché l’avviso di accertamento, per mera fictio iuris era relativo al 2005), è fondato.
7.1. Effettivamente, allorquando la C.t.r. afferma che non risulta dimostrato che le spese finanziarie sostenute siano state fronteggiate con smobilizzi patrimoniali, che non esiste una correlazione tra le movimentazioni bancarie ed i disinvestimenti
immobiliari che sono avvenuti negli anni 2007 e 2008, a fronte di accertamenti sintetici per gli anni 2006 e 2005, che il contribuente non ha offerto prova concreta per superare la presunzione legale, sostenendo che gli investimenti patrimoniali risultanti dai conti correnti bancari (a fronte di un reddito dichiarato prossimo allo zero) fossero in realtà disinvestimenti avvenuti negli anni successivi, hanno fatto malgoverno del principio normativo di cui all’allora vigente art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 poiché non hanno tenuto conto che i maggiori redditi accertati, con riferimento al periodo d’imposta 2005, sono dovuti all’imputazione per quote, prevista dall’allora vigente art. 38, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, RAGIONE_SOCIALE movimentazioni di capitale effettuate nei periodi d’imposta 2007 e 2008 e che la prova contraria richiesta per superare la presunzione non può che riguardare movimenti precedenti l’investimento patrimoniale effettivo.
7.2. In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l’applicazione dell’art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione “iuris tantum” di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall’Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretto far gravare sui redditi del 2007 e 2008, accertati in via induttiva, anche gli incrementi patrimoniali del 2009 – conseguenti all’acquisto di due autoveicoli ed alla vendita di un terzo – per effetto del criterio
di ripartizione dell’esborso nei cinque anni precedenti) (Cass. 13/09/2022, n. 26916).
Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento del primo e del quarto motivo.
In conclusione, riuniti i giudizi, con riferimento al ricorso iscritto al NUMERO_DOCUMENTO, va rigettato il quinto motivo di ricorso, accolto il terzo motivo e dichiarati assorbiti il secondo, quarto e sesto motivo di ricorso; con riferimento al ricorso iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il terzo motivo e dichiarati assorbiti il primo ed il quarto motivo di ricorso. Conseguentemente, le sentenze impugnate devono essere cassate nei termini di cui in motivazioni ed i giudizi riuniti vanno rinviato al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i giudizi, con riferimento al ricorso iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO 28142/2015:
rigetta il quinto motivo di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti i restanti motivi;
con riferimento al ricorso iscritto al NNUMERO_DOCUMENTO, accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il terzo e dichiara assorbiti il primo ed il quarto motivo di ricorso; cassa le sentenze impugnate in relazione ai motivi rispettivamente accolti e rinvia i giudizi riuniti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese dei giudizi riuniti di legittimità.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023.