Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11905 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11905 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’AVV_NOTAIO che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa
-controricorrente – avverso la sentenza n.3752/18/15 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Catania, depositata il 9 settembre 2015;
Tributi-Accertamento sintetico art.38 d.P.R. n.600 del 1973
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avvisi di accertamento sintetici, ex artt. 38 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativi a IRPEF e addizionali regionali per gli anni di imposta 2003 e 2004, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, con la sentenza indicata in epigrafe e previa riunione degli appelli proposti dall’RAGIONE_SOCIALE avverso le sentenze di primo grado, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE prime decisioni, confermava parzialmente gli avvisi di accertamento… escludendo dal calcolo degli incrementi patrimoniali l’acquisto RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE‘ per € 175,000,00 e ‘RAGIONE_SOCIALE‘ PER € 350.000,00 e calcolando l’incremento patrimoniale relativo alla sottoscrizione del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE nella misura di € 4.800, invece di € 19.200,00, oltre al reddito determinato dal possesso di autoveicoli e dal pagamento di polizze assicurative pari ad € 27.458,48; con conseguente proporzionale ricalcolo dei maggiori redditi e determinazione della maggiore IRPEF, addizionale comunale e regionale, oltre sanzioni e interessi legali.
Avverso la sentenza propone ricorso, affidato a tre motivi, la contribuente cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio.
Considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso -rubricato: omesso esame di un fatto decisivo, insufficiente motivazione, mancata valutazione di elementi addotti dalla parte che avrebbero condotto ad altra diversa statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art.360 n.5 c.p.c. Mancato esame della posizione redditual e complessiva dell’intero nucleo
familiare – la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva affermato che nessuna valida contestazione era stata formulata dalla contribuente in ordine al possesso di un’autovettura e al pagamento di due polizze assicurative.
2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4 e ss., del d.P.R. n.600 del 1973 in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. laddove la C.T.R. aveva confermato i recuperi di imposta senza considerare la disponibilità e l’entità dei redditi ulteriori all’interno del nucleo familiare della contribuente.
3.I due motivi involgenti sotto diversi profili la medesima questione possono trattarsi congiuntamente e sono inammissibili.
Per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v. Cass. n. 1510 del 20/01/2017; Cass. n. 16637 del 04/08/2020): <>.
Tali principi sono stati, di recente, ribaditi anche da Cass. n. 38060 del 2/12/2021 così massimata: <>.
Nel caso in esame, la ricorrente si duole che la RAGIONE_SOCIALE, nel ritenere non giustificate le spese relative al possesso di un’autovettura e al pagamento di due polizze assicurative, non abbia tenuto conto di quanto dedotto dalla contribuente in sede di memorie illustrative dell’atto di appello ovvero che il coniuge aveva avuto da sempre capacità reddituali ampiamente capienti visto il reddito dichiarato anche negli anni di accertamento. Eguale considerazione in fatto viene svolta con il secondo motivo in ordine agli ulteriori indici di capacità contributiva.
3.1 Le censure, come detto, sono inammissibili.
Premesso che non risulta contrastata la circostanza, come dedotta anche dall’RAGIONE_SOCIALE in controricorso, per cui la situazione reddituale del nucleo familiare era stata tenuta in debito conto dall’Ufficio il quale aveva espunto dal novero degli indici di spesa il mutuo di euro 300.000,00 (in quanto sostenuto dal marito della ricorrente) e ha imputato a quest’ultima il residuo prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile secondo la sua quota, il primo motivo con il quale si denunzia un omesso esame da parte della RAGIONE_SOCIALE è inammissibile per due ordini di ragioni.
In primo luogo, con il mezzo non si evidenzia l’omesso esame di un fatto nella sua dimensione fenomenica ma la mancata valutazione, ad opera del Giudice di appello, di mere argomentazioni svolte in un atto difensivo. E, d ‘altra parte, alla luce dei principi sopra esposti, le mere risultanze RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni dei redditi dell’appartenente al nucleo familiare non appaiono concretare quella prova documentale
contraria (possesso della disponibilità finanziaria e durata della stessa) il cui onere grava sul contribuente.
Da ciò l’in ammissibilità anche del secondo motivo di ricorso che, pur prospettante violazione di legge, tende, nella sostanza e con specifico riferimento alle risultanze dell’estratto conto corrente bancario del coniuge della contribuente a una inammissibile, in questa sede, diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie rispetto a quelle raggiunte dal Giudice del merito.
4.Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2709 cod. civ. e si censura la sentenza impugnata per non avere tratto elementi di prova, ritenendole irrilevanti, dalle risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE le quali riportavano l’esposizione a debito di una somma pari al prezzo dell’acquisto dell’immobile.
4.1. Anche tale censura è inammissibile perché non si confronta, ignorandola, con il resto della motivazione spesa dalla C.T.R. la quale ha espressamente dato atto, come da giurisprudenza di questa Corte, del valore meramente indiziario RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE scritture contabili societarie liberamente valutabili dal giudice di merito il quale, per l’appunto, ne ha formulato un apprezzamento recessivo rispetto alla presunzione di effettiva onerosità dell’att o di compravendita.
In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
5.1. Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 113 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.