Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3077 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3077  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO come da procura in margine al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore, legale rappresentante  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa, ex  lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-resistente – avverso
la sentenza n. 424/15/16 pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, pubblicata il 18 gennaio 2016; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Fatti di causa
La contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento sintetico, basato su redditi accertati in € 64.294,00 per il 2008, a fronte  di  quanto  dichiarato  (€  28.742,00).  La  CTP  respingeva  il ricorso e la contribuente ricorreva alla CTR che accoglieva in parte, nel  merito,  il  ricorso,  riducendo  il  reddito  a  €  41.482,00.  La
Oggetto: tributi
contribuente, dunque, propone ricorso in cassazione affidato a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di mero atto di costituzione non depositato nei termini.
Ragioni della decisione
1.Col primo mezzo si denuncia violazione dell’art. 132, cod. proc. civ., per motivazione incompleta, contraddittoria e apparente.
1.1. Dei vizi citati l’unico che abbia riscontro normativo è quello della motivazione apparente, ma nella specie tale vizio non è riscontrabile, visto che la pronuncia, pur succintamente, motiva in ordine alla rejezione della questione inerente al difetto di delega in capo al funzionario che sottoscrisse l’avviso di accertamento, avendo ritenuto la CTR la validità dell’atto in quanto ha ritenuto che la delega stessa costituisca atto interno e pertanto non sindacabile dal giudice. Anche nel merito i giudici d’appello hanno esaminato le difese e ritenuto le stesse parzialmente fondate condividendo le ‘analitiche riduzioni’ condivise anche dall’ufficio, facendo riferimento a quanto ricavabile dal procedimento di accertamento con adesione, pertanto un elemento ben conosciuto dalla contribuente.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli  artt.  156,  cod.  proc.  civ.,  42,  d.p.r.  n.  600/1973,  17  e  52, d.lgs. n. 165/2001, per aver ritenuto la CTR la valenza interna della delega,  soprattutto  in  relazione  alla  asserita  non  rispondenza  del concetto  di  delega  di  firma  all’ordinamento  vigente,  e  nel  merito per ‘l’assurdità e l’abnormità del calcolo sintetico…’.
2.1. Il motivo, prima ancora che infondato, rispondendo la distinzione fra delega di firma e delega di funzioni ad una nozione amministrativistica  pienamente  recepita  dall’ordinamento  e  fatta propria da numerose pronunce anche di questa Suprema Corte (cfr . ex  plurimis ,  Cass.  29/03/2019,  n.8814),  è  inammissibile  sia  per essere caratterizzato da indebita commistione di questioni tra loro
differenti,  sia  perché,  con  riferimento  alle  questioni  attinenti  al merito, si limita a generiche doglianze prive di specifico contenuto.
Col terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla documentazione allegata per giustificare gli elementi-indice.
3.1. Anche tale motivo è infondato. Infatti non solo i giudici d’appello erano ben consci della documentazione descritta dal ricorrente, dal momento che a pag. 1 si fa riferimento alla dimostrazione analitica che il ricorrente stesso ritiene di aver fatto recato circa l’erroneità del risultato dell’ufficio, ma , soprattutto nella parte motiva, la CTR tiene conto espressamente RAGIONE_SOCIALE ‘eccezioni in merito alla ricostruzione sintetica del reddito’, reputando poi di condividere e fare proprie quelle riscontrate dall’ufficio in sede di procedimento di accertamento con adesione.
4 .  In  definitiva  il  ricorso  dev’essere  rigettato.  N on vi  è  pronuncia sulle spese non avendo l’ Amministrazione svolto attività difensiva.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  dichiarare  l’obbligo  di versare,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1-quater,  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto  dall’art.  1,  comma  17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara  la  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  dichiarare l’obbligo  di  versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo unificato, se dovuto
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2024.