Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30571 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7179/2019 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO SEZ.DIST. LATINA n. 5917/2018 depositata il 13/09/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento per l’anno di imposta 2010 la Direzione provinciale di Latina dell’RAGIONE_SOCIALE rideterminava sinteticamente, ai fini dell’Irpef, il reddito imponibile di NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 38, comma 4, DPR n. 600 del 1973, valorizzando, quali elementi certi e diretti da cui desumere il maggior reddito del contribuente, che nell’anno di imposta oggetto
di accertamento aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi: i) il percepimento di redditi da lavoro dipendente; ii) il constatato conseguimento di un incremento patrimoniale rinveniente dall’aumento del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE, di cui il COGNOME figurava socio, elevato a € 1.000.000,00 da € 10.000,00 coma da atto AVV_NOTAIO, registrato il 27 dicembre 2010 ed effettuato mediante l’utilizzo della riserva denominata ‘conto futuro aumento di capitale’, recante una provvista finanziaria di euro 980.000,00 che veniva, in conseguenza del disposto aumento, completamente azzerata.
Avverso tale avviso il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Latina, contestando che la sottoscrizione di capitale sociale fosse indice di incremento patrimoniale, perché la riserva suddetta sarebbe stata costituita, nel corso dell’anno 2008, mediante accollo da parte di esso contribuente di taluni debiti della RAGIONE_SOCIALE; di talché il contestato aumento di capitale non avrebbe implicato alcuna movimentazione finanziaria espressiva di incremento patrimoniale tassabile.
La CTP adita, in adesione a tale prospettazione, accoglieva il ricorso.
L’appello dell’RAGIONE_SOCIALE veniva accolto dalla CTR del Lazio che, con la sentenza in epigrafe indicata, riformava la decisione di prime cure rigettando il ricorso originario del contribuente.
Avverso la predetta sentenza ricorre NOME COGNOME con due motivi, illustrati con successivo deposito di memoria ex art. 380.1bis c.p.c. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente lamenta la «Violazione degli artt. 38, co.1 e 4, 41 e 42 del Dpr 600/73, art. 7 L. 2000/212 (c.d. Statuto del Contribuente) in relazione all’art.
360, nn. 3 e 4, c.p.c. ed agli artt. 112 e 113 c.p.c., nonché dei principi giurisprudenziali stabiliti dalla Corte di cassazione ».
1.1. Lamenta il ricorrente che l’Ufficio abbia operato una scelta irragionevole e non motivata del metodo di accertamento scelto, in violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione, basandosi inoltre su una inammissibile doppia presunzione semplice (presunto versamento di precostituita riserva in conto futuro aumento di capitale e presunto versamento in contanti della precostituita riserva), non supportato da ulteriori elementi probatori.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. In primo luogo, deve escludersi, nella fattispecie, che si versi in ipotesi di omessa pronuncia.
Deve richiamarsi, in proposito, l’orientamento di questa Corte secondo cui il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., si ha quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta RAGIONE_SOCIALE parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616; Cass., 27 novembre 2017, n. 28308).
Inoltre, secondo costante giurisprudenza, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica
argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 10 maggio 2007, n. 10696; Cass., 26 novembre 2013, n. 26397; Cass., 18 giugno 2018, n. 15936).
1.4. Nella specie, i giudici di appello, nell’accogliere la censura dell’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’accertamento sintetico, hanno diffusamente e analiticamente motivato, con ampio richiamo della relativa documentazione societaria, in merito alla ritenuta rilevanza dello specifico incremento patrimoniale -l’aumento di capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE posto dall’RAGIONE_SOCIALE a fondamento dell’accertamento sintetico, parimenti argomentando in merito alla infondatezza della tesi giustificativa del contribuente, che imputava l’attribuzione patrimoniale ad un accollo di debiti della società in questione.
1.5. La CTR, pertanto, si è espressamente pronunciata in merito alla sussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento sintetico, così implicitamente rigettando anche la pregiudiziale eccezione di carenza di motivazione del provvedimento impositivo in ordine alla scelta di tale metodo accertativo, e ha, ancora esplicitamente, ritenuto corretta, l’applicazione, da parte dei giudici di prime cure, della disciplina dell’onere probatorio in tema di accertamento sintetico.
1.6. Il motivo è inoltre infondato laddove intende censurare la falsa applicazione dell’art. 2727 cod. civ., per violazione del c.d. ‘divieto di doppia presunzione’.
1.7. Come affermato da questa Corte ( ex plurimis Cass. n. 20748 del 1/08/2019; Cass. n. 23860 del 29/10/2020; Cass. n. 27982 del 07/12/2020), la censura alla corretta applicazione, da parte del giudice a quo, dell’art. 2727 cod. civ., è infondata,
laddove essa si sostanzia nella denuncia del contrasto della decisione impugnata con un principio, il cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», la cui sussistenza nell’ordinamento è stata esclusa da questa Corte, secondo cui: « a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell’ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché “gravi, precise e concordanti”, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea -in quanto, a sua volta adeguata -a fondare l’accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015)».
È stato in particolare evidenziato che «In tema di presunzioni, la prova inferenziale che sia caratterizzata da una serie lineare di inferenze, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali sia apprezzata dal giudice secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, fa sì che il fatto “noto” attribuisca un adeguato grado di attendibilità al fatto “ignorato”, il quale cessa pertanto di essere tale divenendo noto, ciò che risolve l’equivoco logico che si cela nel divieto di doppie presunzioni». (Cass. n. 27982 del 07/12/2020).
2. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta la «Violazione degli artt. 38, co.1 e 4, 41-bis e 42 del Dpr 600/73, art. 44 Tuir artt. 1273 (accollo interno), 2481-ter (passaggio di riserve a capitale), 2967 (onere della prova), 2227 e 2729 (presunzioni), in relazione all’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’aumento di capitale costituito in contanti nel 2010, «senza valutare criticamente il contenuto e la
consistenza probatoria del verbale di assemblea straordinaria del 23.12.2010, atteso che lo stesso, in mancanza di una precisa verbalizzazione innanzi al notaio rogante di versamento in contanti della somma indicata nell’allegato ‘B’ dell’atto rogato (situazione patrimoniale al 30/11/2010), era assistito da fede privilegiata in relazione all’utilizzo della riserva precostituita».
2.1. Il motivo è inammissibile, perché formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
2.2. Anche volendo aderire all’esegesi del motivo affermata nella memoria difensiva del ricorrente, secondo cui con la doglianza in esame si vorrebbe lamentare che il giudice avrebbe male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura risulterebbe comunque inammissibile, in quanto la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura unicamente nell’ipotesi in cui il giudice di merito abbia attribuito
l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando il ricorrente intenda lamentare che, a causa di una incongrua valutazione RAGIONE_SOCIALE acquisizioni istruttorie, la sentenza impugnata abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere (Cass., Sez. 2, 21/3/2022, n. 9055), come invece sostanzialmente preteso oggi dal contribuente.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 17/10/2024.