Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19783 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19783 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
redditometrocomparazione redditi accertati e redditi dichiarati- valori omogenei
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13399/2017 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende ope legis ;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3031/2016, depositata in data 16/11/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/06/2024 dal relatore consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
L’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, emetteva un avviso di accertamento sintetico con cui recuperava a imposizione, a fini Irpef, maggior reddito di NOME COGNOME, per l’anno di imposta 2005, in base al possesso di beni indice (cd. redditometro).
La Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (CTP) rigettava il ricorso del contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Calabria (CTRRAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello.
In particolare, i giudici del gravame evidenziavano che solo il primo motivo di appello poteva essere valutato in quanto solo esso aggrediva un capo della sentenza impugnata; per tale motivo, era fondata la questione in rito, proposta dall’amministrazione, posto che la censura relativa alla violazione dell’art. 38 d.P.R . n. 600 del 1973, con riferimento alla quantificazione al lordo del reddito, era stata proposta solo in grado di appello; comunque, nel merito, essa non era fondata.
Contro tale decisione propone ricorso per cassazione il contribuente, in base a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 05/06/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo si deduce vizio di nullità della sentenza per error in procedendo -violazione dell’art. 360 c.p.c. n. 4 mancata applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato ex art. 112 c.p.c. -violazione di legge -omessa pronuncia , laddove la CTR ha deciso solo sul primo motivo di appello e censurando il ricorso all’accertamento redditometrico da parte dell’ufficio.
1.1. Il motivo è infondato quanto alla prima censura, espressamente configurata in termini di omessa pronuncia.
La CTR non ha affatto omesso di pronunciare sui motivi di appello ulteriori rispetto al primo, in quanto, nel rigettare complessivamente l’appello (sia nella motivazione che nel coerente dispositivo) , ha espressamente evidenziato di poter esaminare solo il primo motivo in quanto esso solo aggredisce un capo della sentenza impugnata mentre i restanti si limitano a contestare l’atto tributario impugnato , ritenendo quindi evidentemente inammissibile una mera reiterazione dei motivi di ricorso in appello, statuizione non censurata con il ricorso per cassazione.
1.2. Il motivo è poi inammissibile quanto alla seconda censura, che non trova un riferimento neanche nella rubrica del motivo, con cui vengono dedotte una serie di doglianze direttamente avverso l’avviso di accertamento, che, in parte, coincidono con quelle esposte nel corpo del ricorso introduttivo, come riportato, fatte oggetto del motivo di appello che la CTR ha ritenuto inammissibile.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in relazione al motivo di appello non esaminato in quanto illegittimamente considerato in violazione del divieto di ius novorum , laddove la CTR ha escluso la possibilità di esaminare, in quanto nuova, la questione della mancanza del requisito dello scostamento del reddito netto accertato da quello dichiarato nella misura di un quarto, determinata dalla necessità di tener conto, ai fini della individuazione del reddito dichiarato, RAGIONE_SOCIALE d eduzioni dall’imponibile spettanti per la progressività della imposizione (art. 11 t.u.i.r.) e per la composizione
del nucleo familiare (art. 12 t.u.i.r.), vigenti ratione temporis ; deduce infatti che tale difesa configurava una mera estensione della trattazione di un motivo già inserito nel ricorso introduttivo dinanzi alla Commissione tributaria RAGIONE_SOCIALE, con cui aveva tacciato di illegittimità ed erroneità la ricostruzione della base imponibile.
2.1. Il motivo è ammissibile, nei termini che seguono, perché, se è vero che la rubrica non indica alcuna disposizione violata, è vero altresì che nel corpo del motivo è espressamente richiamato l’art. 57 d.P.R. n. 546 del 1992, lamentando il ricorrente che la CTR abbia errato laddove ha ritenuto nuova, e quindi inammissibile in appello, la predetta questione, proposta dal contribuente solo in fase di gravame.
E’ altresì infondata l’eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa erariale, in quanto il motivo ha carattere processuale, e in casi siffatti non trova applicazione il principio secondo cui l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE domande, eccezioni e deduzioni RAGIONE_SOCIALE parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, poiché si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’ error in procedendo (Cass. 25/10/2017, n. 25259; Cass. 11/07/2007, n. 15496; Cass. 08/08/2003, n. 12022), la cui deduzione determina la devoluzione alla Corte del fatto processuale.
2.2. Nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o RAGIONE_SOCIALE censure del contribuente, che restano sempre deducibili (Cass. 31/05/2016, n. 11223; Cass. 22/09/2017, n. 22105).
Ed in questa prospettiva, la deduzione difensiva dell’inesistenza dello scostamento del reddito costituisce una mera difesa rispetto ai
fatti costitutivi del credito tributario, dovendo quindi ritenersi errata l’applicazione del divieto dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546 del 199 2 a tale ipotesi.
D’altro canto, la stessa CTR ha ritenuto tale censura anche infondata nel merito, con soluzione conforme a quanto già ritenuto da questa Corte secondo cui, per quanto qui rileva «n tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi con metodo sintetico, come regolato dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la rettifica dell’IRPEF va operata rapportando il reddito complessivo netto così accertato con il reddito netto dichiarato dal contribuente, dovendo essere eseguito il raffronto non tra dati disomogenei quali il reddito lordo dichiarato con il reddito sinteticamente accertato, bensì sulla base di dati omogenei; qualora risulti una differenza a favore dell’Erario, è legittima l’iscrizione a ruolo dell’imposta commisurata alla differenza positiva del reddito accertato, ferma restando la facoltà del contribuente di dimostrare, come previsto dallo stesso art. 38, che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta» (così Cass. 16/04/2007, n. 8984; Cass. 19/10/2007, n. 21932).
Detto principio è stato riaffermato di recente da Cass. 30/03/2021, n. 8721 che ha altresì osservato che sebbene l’aggettivo netto riferito al reddito complessivo del contribuente accertabile sinteticamente sia venuto meno nella successiva evoluzione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 quale sostituito dall’art. 22, comma 1, del d.l. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30/07/2010, n. 122, nondimeno, a fronte dell’espressa disciplina transitoria contenuta nella citata norma, che la rende vigente solo a partire dagli accertamenti riferiti all’anno d’imposta 2009, resta irrilevante detta modifica normativa riguardo all’accertamento per cui è causa, che
riguarda, come detto, l’anno d’imposta 2005 (analogamente Cass. 01/04/2022, n. 10578).
Il ricorso va quindi, integrata la motivazione della CTR nei predetti termini, respinto.
Alla soccombenza segue condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2024.