Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34761 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34761 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 25124/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende.
–RAGIONE_SOCIALE –
e
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso l’AVV_NOTAIO
-controRAGIONE_SOCIALE–
tributi
avverso la sentenza n.873/07/2015 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 22 luglio 2015 e notificata in data 1settembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
L ‘RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi contro COGNOME NOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, indicata in epigrafe, che ha accolto l’appello del contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2008.
L’oggetto del contendere riguarda un avviso di accertamento con il quale l’RAGIONE_SOCIALE ha accertato a carico del RAGIONE_SOCIALE un maggior reddito sinteticamente determinato, sulla base di taluni indici di capacità contributiva (due motoveicoli, un’imbarcazione a motore, una residenza principale ed una secondaria, partecipazioni societarie, reddito da lavoro dipendente dalla società RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio al 20 per cento), tra i quali l’acquisto di un immobile gravato da mutuo, le cui rate, secondo il contribuente, erano state pagate da un soggetto terzo (la società RAGIONE_SOCIALE), alla quale la madre del contribuente, sig. NOME COGNOME, in restituzione degli esborsi, aveva versato 450.000,00 euro, provento della vendita di un immobile di proprietà di quest’ultima.
La RAGIONE_SOCIALE riteneva che il contribuente avesse documentato che il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo non fosse a lui riferibile; pertanto lo stesso non poteva essere assunto come manifestazione di capacità di spesa ai fini della determinazione sintetica del reddito.
La C.t.r. concludeva, quindi, nel senso che l’avviso di accertamento fosse illegittimo, in quanto, ove si fosse tenuto conto solo dei parametri
residui, il reddito dichiarato dal contribuente era congruo rispetto a quello sinteticamente accertabile, tenuto conto anche dei disinvestimenti già riconosciuti.
A seguito di sospensione, il RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di trattazione ex art. 6, comma 13, d.l. n.119/2018.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197.
In prossimità dell’udienza, parte contribuente depositava memoria.
CONSIDERATO CHE:
1.1. Con il primo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE r icorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma e seguenti, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
1.2. Con il secondo motivo, l’RAGIONE_SOCIALE denunzia l’o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le part i, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE ritiene che il giudice tributario non abbia il potere di negare agli indicatori sintetici di reddito la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma possa solo valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme necessarie a sostenere le spese collegate ai beni indice individuati dalla norma.
Nella specie, secondo la RAGIONE_SOCIALE, il contribuente avrebbe solo provato la provenienza dalla società, di cui era socio e dipendente, RAGIONE_SOCIALE somme necessarie al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo, ma non la natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE stesse, non essendo sufficienti, a tal fine, le circostanze , anch’ess e provate, della stipula di un compromesso, privo
di data certa, per la vendita di un immobile di esclusiva proprietà della madre a garanzia del finanziamento e dell’erogazione della somma provento della vendita in favore della società.
2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti.
Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis , ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall’altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.
In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma).
Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme necessarie per mantenere il possesso di
tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019).
Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui <>. (Cass. n.1510/2017; conf. Cass. n. 29067/2018 e n.16637/2020).
La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass. n.28157/2020).
Al fine di meglio delimitare l’ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l’indicazione dell’entità dei redditi e RAGIONE_SOCIALE date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 – 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389).
E’ stata quindi ritenuta idonea e sufficiente la documentazione bancaria rappresentativa della «sequenza temporale dell’operazione di
accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l’acquisto» (Cass., sez. 5, 22/03/2017, n. 7258).
Quanto ai mutui ultrannuali, si è, inoltre, precisato, che, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca e dimostri che tale spesa sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, il mutuo medesimo non esclude ma diluisce la capacità contributiva, per cui deve essere detratto dalla spesa accertata (ed imputata a reddito) il capitale mutuato ma ad essa vanno, invece, aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (Cass., sez. 5, 3/12/2010, n. 24597; Cass., sez. 24/02/2017, n. 4797; Cass., sez. 5, 17/07/2019, n. 19192).
Nella specie, il contribuente sostiene di aver pagato le rate del muto oggetto di contestazione con un finanziamento della società di cui era dipendente e socio accomandante insieme con la moglie.
Deduce, inoltre, che l’onere economico RAGIONE_SOCIALE rate è stato sopportato dalla madre, socia accomandataria della stessa società, che con un compromesso, privo di data certa, si era impegnata alla vendita di un immobile di sua esclusiva proprietà a garanzia del finanziamento e che aveva ripianato il debito nei confronti della società nel 2011 con i proventi della vendita.
La RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto fondati tali assunti, rilevando che il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo non poteva essere assunto come manifestazione di capacità di spesa ai fini della determinazione sintetica del reddito, in quanto il contribuente aveva documentato che non fosse a lui riferibile, perché assolto con un finanziamento da parte della società.
Tuttavia, la C.t.r., così argomentando, non ha valutato se il contribuente, che ne era onerato, avesse dato prova della natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme provenienti dalla società.
Invero, come evidenziato dalla RAGIONE_SOCIALE, il contribuente aveva l’onere di dimostrare , non solo la provenienza RAGIONE_SOCIALE disponibilità con le quali aveva fatto fronte al pagamento RAGIONE_SOCIALE rate di mutuo, ma anche la natura non reddituale RAGIONE_SOCIALE somme percepite dalla società, natura che in via astratta non può ritersi esclusa dalla circostanza dell’avvenuta restituzione RAGIONE_SOCIALE stesse da parte della madre del contribuente.
In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023