Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4496 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4496  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso dall’AVV_NOTAIO Bavisotto che ha indicato indirizzo p.e.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore , ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli  Uffici  dell’Avvocatura  Generale  dello  Stato  che  la  rappresenta  e difende.
-controricorrente-
avverso  la  sentenza  n.2533/16/2021  della  Commissione  tributaria regionale della Sicilia, depositata il 17 marzo 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Fatti di causa.
Redditometro-art.38 d.P.R. n.600/73. Possesso cavalli
NOME  COGNOME, titolare di un’azienda agricola, impugnò l’avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2007, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a veva proceduto a rideterminare, in via  sintetica,  i  redditi  dichiarati  sul  presupposto  del  possesso  di ventidue cavalli da corsa.
L ‘adita Commissione  tributaria  provinciale  accolse  il  ricorso  con decisione che, appellata dal l’Ufficio , venne riformata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia (d’ora in poi C.T.R.) , con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello, premessi i principi giurisprudenziali in tema di determinazione del reddito ex art.38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, rilevava che nel caso considerato il contribuente non solo ha omesso nella dichiarazione la compilazione del reddito di impresa ma ha anche dichiarato un reddito complessivo esiguo. Inoltre, dalle risultanze del p.v.c. della Guardia di finanza che fa fede fino a querela di falso … era risultato che il contribuente ha anche omesso l’esibizione di idonea documentazione attestante la vendita di 22 cavalli, dallo stesso qualificati come animali da macello ed ha espressamente dichiarato di non avere alcuna documentazione a supporto della semplicemente affermata destinazione dei cavalli alla produzione di carne.
Avverso la  sentenza  NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso,  su cinque motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis1 cod. proc. civ., alla  trattazione  in  camera  di  consiglio  in  prossimità  della  quale  il ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con  il  primo  motivo  il  ricorrente  deduce,  ai  sensi  dell’art.360, primo  comma,  n.3  c.p.c.,  violazione  e  falsa  applicazione  di  legge (art.38,  commi  4,  5  e  6  del  d.P.R.  n.600  del  1973)  e,  ai  sensi
dell’art.360, primo comma, n.4 c.p.c., l’invalidità della sentenza per omessa motivazione. In particolare, si lamenta che la CTR non abbia spiegato perché abbia ritenuto, diversamente da quanto accertato dal primo Giudice, che i cavalli di proprietà del contribuente fossero ‘da corsa’ quando la presunta circostanza non risultava dagli accertamenti dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo, anzi smentita, dalle prove addotte dal ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 34 n. 6 del d.P.R. n. 633 del 1972 e, ai sensi dell’art.360 primo comma n.4 c.p.c. , l’invalidità della sentenza per omessa motivazione laddove la CTR non aveva spiegato, giudicando inadempiente il ricorrente, perché aveva contrariamente al primo giudice, disconosciuto la norma invocata laddove esso contribuente aveva dimostrato di non essere onerato della contabilità e alla dichiarazione del reddito animale o di impresa, perché ricompreso nel reddito agrario.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce:
-l’omesso  esame  del  fatto  che  il  contribuente  aveva  posseduto esclusivamente cavalli non da corsa e che lo stesso aveva ceduto il possesso dei cavalli e dell’azienda , nel maggio 2008, al figlio;
-la  violazione  dell’art.2909 c.c. e del giudicato esterno costituito dal decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Mistretta ove si dava atto trattarsi di equini da carne;
-l’omesso  esame  del  fatto  che  i  cavalli  elencati  dalla  G.d.F.  non coincidevano con quelli certificati dalle competenti autorità ippiche;
-l’invalidità della sentenza per omessa motivazione e ulteriore violazione dell’art. 2697 e 2729 c.c.
4.Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art.360, primo comma, n.3 c.p.c., la violazione degli artt.7, c.1, 10 e 12 della legge n.212 del 2000 e dell’art.42 del d.P.R. n. 600 del  1973  e,  in
relazione  all’art.360,  primo  comma,  n.  4  c.p.c.,  l’invalidità  della sentenza per omessa motivazione e per violazione degli art.112 e 346 c.p.c.
In particolare, si deduce che, malgrado con il ricorso introduttivo e, poi, nelle controdeduzioni in appello, si fosse evidenziata la mancata allegazione all’avviso di accertamento del verbale di constatazione e la carenza  di  motivazione  dell’atto  impositivo, la  C.T.R.  abbia  omesso qualsiasi motivazione sul punto.
Infine, con il quinto motivo, si deduce, in relazione all’art.360 , primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell’art.91 c.p.c. per aver e la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. erroneamente condannato alle spese la parte privata.
 Procedendo all’esame  per  primo ,  per  ragioni  di  ordine  logico giuridico RAGIONE_SOCIALE questioni sottoposte al vaglio di questa Corte, del quarto motivo di ricorso ne va dichiarata l’inammissibilità.
Secondo  la  giurisprudenza  consolidata  di  questa  Corte  (Cass.  n. 6150 del 2021, n. 29952 del 2022, n. 16170 del 2018, n. 1539 del 2018) ribadita, di recente, da Cass., Sez. 5, n. 27551 del 23/10/2024 <>.
6.1 Nel caso in esame è evidente che non sussista il vizio di omessa pronuncia  laddove dall’esame  della  sentenza  impugnata  e  RAGIONE_SOCIALE conclusioni  cui  è  giunta  la  C.T.R.,  confermative  della  legittimità integrale  dell’avviso  di  accertamento  impugnato,  si  evince  che  il Giudice di appello abbia implicitamente rigettato le eccezioni formali svolte dal contribuente avverso l’atto impositivo.
Alla luce dei superiori principi va, altresì, dichiarato inammissibile il secondo motivo per assoluto difetto di specificità non avendo il ricorrente neppure indicato quando e come avesse proposto la questione in giudizio né il contenuto della sentenza di primo grado alla quale pure si riporta. Egualmente inammissibili poi i vizi di mancanza di motivazione dedotti in relazione al primo e al terzo motivo. Sulle questioni dedotte, infatti, il Giudice di appello ha, sia pure succintamente ovvero implicitamente, motivato.
 Il  primo  e  il  terzo  motivo,  da  trattarsi  congiuntamente  perché connessi, sono, invece, fondati sotto il dedotto vizio di  violazione di legge e di omesso esame di un fatto.
8.1 Secondo la giurisprudenza, consolidata di questa Corte, (v. ex plurimis ,  di  recente,  Cass.  n.  4838  del  23/02/2024)  <>.  Si  è,  poi,  condivisibilmente,  specificato  (v. Cass.,  Sez.5,  n.  21700  del  08/10/2020)  che  <>.
Infine,  con  specifico  riferimento  all’indice  di  spesa  costituito  dal possesso di cavalli, questa Corte, in più di un’occasione , ha ribadito che costituisce indice di particolare capacità contributiva, ai sensi del d. m. 10 settembre 1992, non il generico possesso di cavalli, ma solo di quelli ‘da equitazione’ (categoria in cui sono compresi sia i cavalli da concorso ippico sia quelli da maneggio) o ‘da corsa’, in ragione della particolare cura ed addestramento che gli stessi richiedono.
In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che costituisca indice di particolare capacità contributiva il possesso di cavalli qualificati come ‘fattrici adibiti a passeggiate’, osservando come tale attività non possa farsi rientrare, neppure in via ermeneutica, nell’equitazione (sia da ‘concorso’ che da ‘maneggio’ come specificato dalla prassi, in particolare la circolare n. 27 del 1981) la quale presuppone l’arte e la tecnica del cavalcare e, nella sua accezione sportiva, l’attività dell’andare a cavallo nelle sue diverse specialità (Sez. 5, n. 3254 del 5/02/2024, che in motivazione riprende Sez. 6 5, n. 21335 del 21/10/2015; cfr. anche Cass., Sez. 5, n. 4814 del 21/07/2021).
8.2 Nel caso in esame, il Giudice di appello, pur enunciando i principi dettati da questa Corte in tema di redditometro, non ne ha poi fatto concreta corretta applicazione. Pur a fronte dell’accertamento in fatto , compiuto  dal  giudice  di  primo  grado,  sulla  tipologia  di  cavalli  di
proprietà del contribuente con esclusione che gli stessi fossero da corsa ovvero da equitazione, la RAGIONE_SOCIALE non ha sostanzialmente dato ingresso alla prova contraria offerta dal contribuente (quali il certificato dell’ASL, il  decreto  di  archiviazione  del  Gip  e  quant’altro  indicato  in  ricorso) omettendone del tutto l’esame e fondandosi sulle risultanze, peraltro generiche, del verbale della Guardia di finanza.
 Il  quinto  motivo  di  ricorso  è  assorbito  in  virtù  della  cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito che dovrà procedere a nuova liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese in relazione all’esito globale del giudizio.
In conclusione, in accoglimento dei soli primo e terzo motivo di ricorso,  per  quanto  di  ragione,  inammissibili  i  restanti,  la  sentenza impugnata  va  cassata  con  rinvio  alla  Corte  di  giustizia  tributaria  di secondo grado per la Sicilia-Messina, in diversa composizione, affinché proceda al riesame in adesione ai principi sopra esposti e regoli le spese di questo giudizio.
La Corte
P.Q.M.
accoglie, come in motivazione, il primo e il terzo motivo di ricorso, inammissibili  i  restanti,  cassa  la  sentenza  impugnata,  nei  limiti  dei motivi accolti, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per  la  Sicilia-Messina,  in  diversa  composizione,  cui  demanda  di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio.
Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2025.