Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32863 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32863 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1364/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Torino, giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
–
contro
ricorrente
–
avverso la sentenza n. 191/2016 della Commissione tributaria regionale di Trieste, depositata in data 7.6.2016, non notificata;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’adunanza camerale del 3.12.2025;
FATTI DI CAUSA
ACCERTAMENTO SINTETICO anni di imposta 2006, 2007 e 2008 -applicabilità nuovo redditometro di cui al D.M. 20.12.2012 -esclusione.
1.COGNOME NOME impugnava tre avvisi di accertamento con il quali l’RAGIONE_SOCIALE accertava nei suoi confronti un maggior reddito a fini Irpef e relative Addizionali per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, sulla base degli indici di capacità reddituale e RAGIONE_SOCIALE spese per incrementi patrimoniali (redditometro).
2.La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, adita dalla contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso.
3.La C.T.R. di Trieste accoglieva il gravame proposto dall’Ufficio, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.
Avverso la precitata sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 3.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo – rubricato « nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c..» la ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione dei redditi esenti percepiti dalla contribuente nei periodi di imposta accertati. Il giudice d’appello si era limitato ad affermare genericamente che il contribuente ha facoltà di dimostrare che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta e che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso dovevano risultare da idonee documentazioni ma, in concreto, a pagina tre, la Commissione affermava che non vi era stato assolvimento da parte della contribuente dell’onere probatorio, non risultando documentato come la contribuente avesse utilizzato le somme asseritamente indicate quali donazioni da parenti ed amici transitate su conti bancari. Pertanto, il giudice di secondo grado si
era pronunciato sull’eccezione relativa alla mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE donazioni proposta con il secondo motivo del ricorso di prime cure a pagina quattro, ritenendone insufficiente la prova, tacendo del tutto sulla omessa considerazione dei redditi esenti, eccezione proposta al terzo motivo del ricorso di primo grado. La questione era stata ritualmente dedotta in primo grado con il terzo motivo e la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente con specifico riguardo ai redditi esenti derivanti dalle polizze assicurative, che secondo l’Ufficio sarebbero state utilizzate per sostenere costi dell’attività di impresa e che in ogni caso non coprivano l’intero ammontare accertato. La questione era stata riproposta in appello nelle controdeduzioni a pagina 24, quinto motivo ed era rilevante perché la percezione di redditi esenti costituisce, ex articolo 38 d.p.r. 600 del 1973, prova contraria tipizzata legalmente idonea a contrastare le risultanze dell’accertamento sintetico.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. Dalla sentenza impugnata non si evince che la RAGIONE_SOCIALE abbia accolto il ricorso per aver ritenuto che i redditi esenti derivanti da polizze assicurative giustificassero il tenore di vita della ricorrente. La RAGIONE_SOCIALE, per quanto risulta dagli atti, ha accolto il ricorso solo con riferimento alle somme pervenute da donazione. Non vi è infatti alcuna statuizione che si riferisca alle altre contestazioni della contribuente, che sono state meramente elencate.
1.3. A pagina 2 della sentenza impugnata si legge piuttosto che l’accoglimento parziale da parte del giudice di primo grado era dipeso dall’applicazione retroattiva del nuovo ‘redditometro’ introdotto con D.L. 78/2010.
1.4. In ogni caso, non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia, nel
senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico -giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza ( ex multis , Cass. n. 25710/2024).
Con il secondo motivo, rubricato « nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c. », la ricorrente deduce che in primo grado aveva lamentato che l’Ufficio, per calcolare la base imponibile degli anni accertati, aveva preso in considerazione due incrementi patrimoniali riferiti non agli anni accertati, ma ad un anno successivo. Infatti, gli avvisi di accertamento erano riferiti ai periodi di imposta 2006, 2007, 2008, mentre l’incremento patrimoniale indicato dall’Ufficio era avvenuto nel periodo d’imposta 2009, non oggetto di accertamento. La doglianza era contenuta nel quarto motivo di ricorso primo grado era stata riproposta in appello al terzo motivo RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni. Il giudice di appello aveva completamente trascurato di analizzare la questione, omettendo di pronunciarsi sul punto. Dal tenore lessicale della sentenza, si scorgerebbe come il punto non sia stato affrontato in alcun modo, mancando qualsiasi traccia letterale in cui si sia dato conto della questione, che era rilevante perché la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito come gli incrementi di anni successivi non possono essere computati nell’accertamento con una ripartizione a ritroso.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Con specifico riguardo al computo degli incrementi patrimoniali in relazione ad accertamenti sintetici per gli anni di imposta anteriori al 2009, questa Corte ha affermato la legittimità della loro ‘spalmatura’ nel quinquennio precedente, secondo la previgente versione dell’art. 38, comma 5, DPR n. 600/1973, come conseguenza della applicazione della novella legislativa introdotta dal d.l. n. 78/2010 solo agli accertamenti relativi all’anno 2009 e successivi, rimanendone pertanto esclusi quelli
antecedenti (Cass. 13/09/2022, n. 26916; Cass. 15/02/2022, n. 4818; Cass. 8/10/2021, n. 27433). Il dispositivo della sentenza impugnata è pertanto conforme a diritto.
3. Con il terzo mezzo, rubricato « violazione del combinato disposto dell’articolo 38, d.p.r. n. 600/1973 e dell’articolo 2697 del codice civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, codice di procedura civile », la ricorrente rimarca che con il quinto motivo di ricorso in primo grado aveva lamentato il mancato adeguamento del risultato del redditometro alla situazione concreta, criticando il risultato cui si perveniva tramite astrazioni statistiche, con particolare riferimento al reddito desunto dal possesso dell’abitazione principale e si chiedeva al giudice di valutare la base statistica dello strumento e la validità del risultato finale accertato sulla base del solo redditometro. Il motivo era stato riproposto in appello al primo motivo RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni. Il giudice di secondo grado affermava che il nuovo redditometro era applicabile solo ai periodi di imposta successivi, ritenendo che il nuovo strumento non dovesse essere valutato nella comparazione dei risultati come presunzione semplice. Così facendo, la commissione tributaria regionale aveva errato nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni che reggono la valutazione probatoria dei risultati del redditometro. Infatti, il nuovo redditometro andava considerato in termini di presunzione semplice da opporre alle presunzioni semplici del vecchio strumento redditometrico, a dimostrazione della radicale inattendibilità di quest’ultimo.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Il nuovo modello di redditometro, di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e di cui al D.M. 20.12.2012, trova applicazione solo a decorre dall’anno di imposta 2009, come testualmente previsto dalla disposizione richiamata e non può dunque essere utilizzato per valutare sinteticamente il reddito di anni di imposta precedenti, quali quelli in esame. (Cass. n. 18030/2024, Cass. n. 4822/2024, Cass. n. 12153/2023).
4.Con la quarta censura, rubricata « violazione del combinato disposto dell’articolo 38 del d.p.r. n. 600 1973 e dell’articolo 2697 del codice civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 3, codice procedura civile» la ricorrente deduce che con il secondo motivo del ricorso di primo grado aveva allegato di avere percepito nei periodi di imposta oggetto di accertamento oltre 60.000 euro a titolo di donazioni provenienti da parenti e amici. La doglianza era stata riproposta in appello al quarto motivo RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni. Sul punto il giudice di merito aveva affermato che non risultava documentato come la contribuente avesse utilizzato le somme asseritamente provenienti da donazioni e che non avrebbe dato la prova della durata del possesso dei redditi in esame. La Commissione tributaria regionale aveva quindi richiesto alla contribuente di provare come le donazioni fossero state utilizzate, il che contrastava con il dettato normativo, con la logica e con la giurisprudenza della Suprema Corte. Infatti, rientra nell’ id quod plerumque accidit che i parenti più stretti e gli amici effettuino donazioni ai genitori, soprattutto in presenza di una situazione familiare critica, così come rientra nella normalità che queste donazioni non siano corroborate da un corredo documentale formale particolarmente elaborato. La contribuente aveva prodotto in giudizio gli estratti di conti corrente, bonifici e assegni provenienti dai parenti, a dimostrazione della effettiva dazione RAGIONE_SOCIALE somme. In conclusione, il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto che il contribuente dovesse dare la prova del concreto utilizzo RAGIONE_SOCIALE disponibilità derivanti da donazioni di parenti ed amici, mentre ciò non sarebbe richiesto dalla norma, per come interpretata dalla Corte di Cassazione.
4.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con l’altra argomentazione espressa dalla C.T.R., secondo cui la contribuente non aveva neppure provato l’effettiva provenienza RAGIONE_SOCIALE somme. Tale argomentazione non è stata specificamente censurata sicchè la statuizione è passata in giudicato.
4.2. In ogni caso, premesso che la ricorrente ha dichiarato negli anni in questione un reddito pari a zero, nonostante la proprietà della casa principale di 190 mq, di un’altra casa in affitto, nonché di autoveicoli, va osservato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, sposato dal giudice del merito, il contribuente non può limitarsi a dimostrare l’esistenza di redditi esenti, ma anche la durata ed il possesso degli stessi, al fine di fornire elementi sintomatici dell’utilizzo RAGIONE_SOCIALE somme per giustificare il tenore di vita e non il loro semplice transito nel conto corrente ( Cass. 1394/2024).
5.Con il quinto motivo, rubricato « nullità della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 del codice di procedura civile, in relazione all’articolo 360, comma 1, numero 4, codice di procedura civile », la ricorrente rimprovera alla RAGIONE_SOCIALE.T.R. di non essersi pronunciata su una questione ritualmente dedotta, facente parte della domanda giudiziale, attinente all’illegittimità degli avvisi di accertamento per carenza di contraddittorio endoprocedimentale. Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni depositate in appello, a pagina 13, aveva infatti eccepito che l’assenza di contraddittorio rendeva illegittimi gli atti impositivi e tanto in ragione della natura giuridica dell’accertamento sintetico, qualificata in termini di presunzione semplici. All’udienza del 3 marzo 2015, come risultava dal relativo verbale del fascicolo di secondo grado, l’Ufficio eccepiva che la questione era stata sollevata per la prima volta in grado di appello e come tale era inammissibile. La contribuente resisteva, affermando che si trattava di eccezione proponibile in ogni stato e grado del processo. La questione della mancanza di un contraddittorio preventivo era quindi decisiva, atteso che avrebbe potuto condurre ad una declaratoria di illegittimità degli accertamenti, atteso l’obbligo il giudice tributario nazionale di applicare d’ufficio i principi fondamentali dell’unione europea, a prescindere da qualsiasi allegazione al riguardo ad opera RAGIONE_SOCIALE parti, come più volte sottolineato dalla Corte di Cassazione. La
commissione tributaria regionale, dopo aver concesso termine per depositare note illustrative, aveva completamente taciuto sulla questione e omesso di pronunciarsi, nonostante la rituale domanda proposta dalla parte.
5.1. Il motivo è infondato
5.2. La questione dell’illegittimità dell’atto impositivo per non essere stato preceduto dalla fase del contraddittorio non è rilevabile d’ufficio, richiedendo invece un apposito motivo di impugnazione nel ricorso di primo grado. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che nel giudizio tributario è inammissibile (persino) la formulazione di un nuovo motivo di illegittimità dell’avviso di accertamento contenuta nella memoria ex art.32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 depositata in primo grado, in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo dedotti nel ricorso introduttivo, i quali costituiscono la ‘causa petendi’ entro i cui confini si chiede l’annullamento dell’atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall’art.24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 » (Cass., 24 maggio 2021, n. 14165; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31605; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616).
5.3. Ne consegue che, trattandosi di domanda nuova impingente nel divieto di cui all’art. 57 del decreto legislativo n. 546/1992, il giudice del gravame non era tenuto a pronunciarsi.
Il ricorso va conclusivamente rigettato.
Spese secondo soccombenza
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Presidente
(NOME COGNOME)