Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2363 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2363 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33353/2018 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore , domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente- contro
NOME COGNOME
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAGLIARI n. 335/2018 depositata il 17/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2024 dal Co: COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME era attinto da avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 con il sistema del c.d. redditometro, in ragione della disponibilità di beni immobili indice di maggior capacità contributiva, nonché di un’automobile e di diverse polizze assicurative.
Trovava parziale accoglimento delle proprie ragioni avanti il giudice di prossimità, soprattutto per quanto attiene le polizze assicurative, non rientranti nelle voci ammissibili ai sensi dei decreti ministeriali attuativi del cosiddetto redditometro.
Proponeva appello per i residui capi di propria soccombenza, trovando pieno apprezzamento avanti il collegio di secondo grado che annullava integralmente l’avviso di accertamento impugnato, condannando l’Ufficio al pagamento delle spese di giudizio per entrambi i gradi.
Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione il Patrono erariale, affidandosi a tre mezzi di impugnazione, mentre rimane intimata la parte contribuente.
CONSIDERATO
Vengono proposti tre motivi di ricorso.
Con il primo motivo si profila censura e i sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione e falsa applicazione dell’articolo 38, commi quarto, quinto e sesto, del DPR numero 600 del 1973, nonché dell’articolo 12, comma settimo, della legge numero 212 del 2000. Nello specifico si contesta non fosse obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale preventivo di talché sarebbe errata la sentenza che ne pone la mancanza a fondamento della sua statuizione.
Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione falsa applicazione dell’articolo 38, commi quarto e sesto, del DPR numero 600 del 1973 e dei collegati decreti ministeriali, nonché degli articoli 2728 e 2697 del codice civile. Con lo stesso motivo si profila censura
altresì ai sensi dell’articolo 360 numero 4 del codice di procedura civile per violazione di articoli 113 e 115 del medesimo codice di rito. Nello specifico si contesta la sentenza in esame laddove ritenga non essersi proceduto alla verifica dello scostamento biennale, quale condizione necessaria per procedere con il sistema redditometrico.
Con il terzo motivo si profila censure sensi dell’articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile, per violazione dell’articolo 38, commi quarto, quinto e sesto, del DPR numero 600 del 1973. Nello specifico si contesta che la sentenza in scrutinio abbia annullato la ripresa a tassazione operata secondo il vigente testo della norma in esame, laddove afferma che gli incrementi patrimoniali debbono essere imputati in parti uguali nell’anno di riferimento e nei quattro anni precedenti.
Il primo motivo è fondato, laddove non era necessaria, ratione temporis , l’applicazione del contraddittorio endoprocedimentale preventivo, trattandosi di tributi non armonizzati, per i quali l’obbligo di contraddittorio è intervenuto parzialmente solo con il decretolegge numero 78 del 2010, a partire dall’anno di imposta 2009.
Ed infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. S.U. n. 24823/2015).
Il primo motivo è quindi fondato e deve essere accolto.
Parimenti fondato è il secondo motivo, laddove si critica la sentenza in ordine alle modalità di scostamento per il biennio di riferimento,
nonché circa le modalità di prova contraria alle presunzioni date dalla sussistenza, certa, di beni indice di maggior capacità contributiva. Ed infatti, ai fini dell’accertamento sintetico di cui all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’Ufficio non è tenuto a procedere all’accertamento contestualmente per due o più periodi d’imposta per i quali ritenga che la dichiarazione non sia congrua; tuttavia il relativo atto deve contenere, per un determinato anno d’imposta, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico, con la conseguenza che il giudice tributario, a fronte della specifica eccezione del contribuente, non deve limitarsi ad accertare se l’Ufficio abbia preso in considerazione due o più anni consecutivi, ma deve verificare se dall’atto di accertamento possano desumersi le ragioni per le quali l’Ufficio stesso abbia ritenuto non congrua la dichiarazioni per tali annualità (Cass. VI-5, n. 10972/2017).
Altresì, lo scostamento per almeno due periodi di imposta, previsto dall’ultima parte del comma 4 dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, integra un requisito di legittimità dell’accertamento cd. redditometrico; esso non sussiste ove, nel separato giudizio avente ad oggetto l’avviso emesso proprio con riferimento all’anno di imposta integrativo, l’accertamento sia annullato con pronuncia passata in giudicato (Cass. T., n.35913/2023). Infatti, questa Suprema Corte di legittimità ha già stabilito che la caducazione, in giudizio, dello scostamento per uno dei due anni in contestazione produce l’illegittimità del metodo sintetico anche per l’anno superstite (cfr. Cass. V, n. 21995/2015). Nel caso in esame, non c’è stata caducazione di accertamento per l’anno 2006, peraltro non oggetto di ripresa a tassazione, essendo rilevante, ratione temporis , il carattere di reddito meramente ‘accertabile’ (secondo il tenore della norma) e non concretamente
accertato nel secondo anno di riferimento appunto (vedasi giurisprudenza sopra citata).
Parimenti fondato e il terzo motivo di ricorso, laddove si lamenta essere stata violata la ripartizione della maggior ricchezza, considerando l’incremento patrimoniale quale conseguito nell’anno in corso, nonché nei quattro anni precedenti, in tal modo rideterminando il reddito anche delle predette annualità.
In tema di accertamento tributario con metodo sintetico, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo vigente “ratione temporis” tra la legge n. 413 del 1991 ed il d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010), l’Amministrazione finanziaria può presumere il reddito complessivo netto sulla base di una serie di indici di capacità contributiva sostanzialmente fondati sui consumi, tra cui la disponibilità dei beni e servizi descritti nella tabella allegata al d.m. 10 settembre 1992, ma anche sulla base di ulteriori circostanze di fatto indicative di una diversa capacità contributiva, come, ad esempio, le spese per incrementi patrimoniali, tra cui l’acquisto di un’azienda (cfr. Cass. V, n. 15289/2015).
In definitiva il ricorso è fondato e merita accoglimento, la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si uniformi ai principi sopra enucleati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sardegna -Cagliari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/12/2024.