Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4903 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4903 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/03/2026
Oggetto: Accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 -Rettifica della dichiarazione -Raffronto fra il reddito complessivo netto accertato dall’Ufficio e il reddito netto dichiarato dal contribuente -Fondamento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3684/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato indirizzo Pec, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale a margine del ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 5369-39-16, depositata in data 9 giugno 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Avellino, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui, ai sensi dell’art. 38, quarto e quinto
comma, d.P.R. n. 600/1973, era stato sinteticamente rideterminato in euro 80.286,00 il suo reddito ai fini Irpef per l’anno 2007, a fronte di un reddito imponibile dichiarato di euro 19.712,00, sulla base del possesso di alcuni beni-indice di capacità contributiva e RAGIONE_SOCIALE spese sostenute per incrementi patrimoniali, costituiti dal possesso di un’autovettura e dell’abitazione principale, dall’acquisto di un motociclo, dall’effettuazione di finanziamenti in conto capitale nella RAGIONE_SOCIALE e da un conferimento per la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE.
Il contribuente, a sostegno del ricorso, deduceva la nullità e/o inesistenza dell’avviso per mancanza dei presupposti di legge e per carenza di motivazione, nonché l’infondatezza nel merito della pretesa impositiva.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando in euro 64.239,00 il reddito imponibile del contribuente, previa espunzione, da quello sintetico accertato dall’Ufficio, RAGIONE_SOCIALE spese di gestione dell’auto e di quelle inerenti all’abitazione, mentre, in relazione agli incrementi patrimoniali, assumeva che il contribuente non aveva fornito la prova certa della loro provenienza, sicché era legittima la quota degli stessi imputata per un quinto all’anno d’imposta 2007 ai sensi del comma 5 dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
Il contribuente proponeva gravame innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che rigettava l’appello.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi. L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per l’11 dicembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600/73 –
Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.», per aver la CTR omesso di esaminare l’eccezione con cui, fin dal ricorso originario, era stata dedotta l’inapplicabilità dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 per difetto di un rilevante scostamento, di almeno il 25% per un biennio, tra il reddito presunto (ossia accertato sinteticamente) e quello dichiarato al lordo degli oneri deducibili.
Nel caso di specie, se il predetto confronto fosse stato effettuato tenendo conto del reddito lordo complessivo dichiarato, pari ad euro 25.131,00, anziché di quello imponibile di euro 19.712,00, sarebbe chiaramente emersa l’insussistenza dello scostamento richiesto dall’art. 38 cit. Tale circostanza, sulla quale non si sono pronunciati né il giudice di primo grado né quello di appello, nonostante l’espressa riproposizione della relativa eccezione con l’atto di gravame, non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’Ufficio, e doveva quindi ritenersi provata ex art. 115 c.p.c.
1.1 Il motivo, pur volendo superare la commistione RAGIONE_SOCIALE censure operata con il contestuale richiamo ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., è infondato laddove deduce la violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973.
1.2 Occorre premettere che la doglianza sollevata dal contribuente è stata in realtà esaminata dalla CTR, essendo stata riportata nei motivi di appello, e implicitamente rigettata, laddove la medesima CTR ha sostenuto la legittimità della metodologia del redditometro « qualora risulti evidente l’incompatibilità tra una rilevante capacità reddituale, comprovata da una serie di evidenze obiettive come risulta nel caso all’esame circa i capitali apportati alla società immobiliare, ed una dichiarazione dei redditi del tutto inadeguata rispetto a tale manifestazione finanziaria di capitali apportati », dovendo rammentarsi che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un
qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame (Cass. 23/10/2024, n. 27551).
1.3 Nel merito, questa Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha costantemente precisato che, in tema di determinazione del reddito con metodo sintetico a norma dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, nel testo applicabile ratione temporis (ossia antecedente alle modifiche apportate dall’art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010, conv., con modif., dalla legge n. 122/2010, applicabile solo a partire dagli accertamenti riferiti all’anno di imposta 2009: Cass. 01/04/2022, n. 10578), la rettifica della dichiarazione va operata rapportando il reddito complessivo netto accertato dall’Ufficio con il reddito netto dichiarato dal contribuente, poiché il raffronto dev’essere eseguito sulla base di dati omogenei (Cass. 13/03/2025, n. 6698; Cass. 30/03/2021, n. 8721; Cass. 19/10/2007, n. 21932; Cass. 16/04/2007, n. 8984).
Correttamente, quindi, nel caso di specie l’Ufficio ha provveduto a rettificare il reddito del contribuente tenendo conto del reddito netto dallo stesso dichiarato, anziché di quello lordo, configurandosi così piena omogeneità tra il reddito sintetico rideterminato dall’Ufficio per l’imponibile di euro 80.286,00 (come si evince a pag. 7 dell’avviso di accertamento oggetto di causa) ed il reddito imponibile dichiarato dal ricorrente, pari ad euro 19.712,00.
1.4 Inammissibile è il profilo di doglianza inerente alla asserita violazione del principio di non contestazione, attesa la genericità della censura, non avendo il ricorrente riprodotto le parti degli atti di merito da cui risulta che il fatto non era stato contestato (cfr. Cass. 17/01/2025, n. 1149, in motiv., par. 8.4). Fermo restando che l’Amministrazione
finanziaria ha sempre difeso la totale fondatezza dell’atto impositivo, e pertanto la non contestazione non sussiste.
Con il secondo motivo si deduce la «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio», per aver la CTR ritenuto corretta la determinazione sintetica del reddito nella misura stabilita nella sentenza della CTP, senza però evidenziare i motivi che avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere solo parzialmente fondata la pretesa del Fisco, con conseguente insufficienza della motivazione in quanto basata su elementi presuntivi senza «alcun riferimento alle modalità secondo cui l’applicazione della presunzione poggi sulla relazione fatto noto -fatto ignoto, a causa della mancata individuazione del fatto noto (elementi documentali)».
2.1 Il motivo è inammissibile.
2.2 Come ripetutamente affermato da questa Corte, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure -sollevate invece dal ricorrente – di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’ (Cass. 13/06/2022 n. 19049).
Nella specie, le predette indicazioni sono del tutto carenti nell’articolazione del motivo in esame, in quanto il ricorrente non indica il ‘fatto’, inteso come evento storico -naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura su una questione prettamente giuridica, ossia quella dei criteri di determinazione sintetica del reddito, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305).
In sostanza, il ricorrente lamenta l’erronea valutazione degli elementi istruttori in relazione alle presunzioni applicate in sede di ‘redditometro’, che però non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
impugnata non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 20/06/2024, n. 17005). La CTR, invero, ha motivato in ordine all’applicazione del ‘redditometro’ assumendo che « la determinazione ‘sintetica’ del reddito imponibile per l’anno 2007 nella misura stabilita di cui alla sentenza impugnata non si presta a censure stante anche la circostanza che l’appellante, nemmeno in questo grado di giudizio, ha fornito la prova certa della provenienza dei capitali apportati nella società immobiliare stante la valenza peculiare del redditometro sul piano della valutazione probatoria ‘di presunzione relativa’ per cui il contribuente può sempre fornire una prova contraria o che il giudice possa ridimensionare il risultato dell’accertamento sulla base di tali prove che nel caso all’esame non sono state prodotte ».
Con il terzo motivo si assume la «Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/73» per aver la CTR erroneamente valutato la documentazione esibita sin dal primo grado di giudizio, da cui emergeva la prova della provenienza dei capitali (rimborso per anticipazione ai soci) utilizzati per finanziare le società RAGIONE_SOCIALE di cui il contribuente era socio, in ragione della contiguità temporale e della sostanziale corrispondenza degli importi RAGIONE_SOCIALE predette operazioni.
3.1 Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.
3.2 In primo luogo, non può non censurarsi, anche in questo caso, la commistione RAGIONE_SOCIALE doglianze operata dal ricorrente con il contestuale richiamo ai numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., articolandosi il motivo nell’esposizione di argomenti di critica mescolati in un inestricabile coacervo di temi di natura fattuale e giuridica.
3.3 In secondo luogo, il motivo difetta di specificità, in quanto la deduzione della circostanza che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe rimborsato somme ai propri soci, tra cui il ricorrente, non è accompagnata dalla
indicazione degli importi effettivamente percepiti da quest’ultimo. Il ricorrente, poi, non indica, nell’esposizione della censura in esame, i tempi RAGIONE_SOCIALE operazioni di rimborso e come abbia dimostrato la permanenza del possesso RAGIONE_SOCIALE somme asseritamente pervenutegli fino al compimento degli incrementi patrimoniali accertati dall’Ufficio, non avendo prodotto documentazione bancaria, o altra equipollente, idonea a comprovare l’entità e la durata del possesso dei redditi esenti, quali elementi sintomatici dell’impiego di tali redditi per il compimento RAGIONE_SOCIALE spese contestategli, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16/04/2024, n. 10310; Cass. 13/11/2018, n. 29067; Cass. 23/03/2018, n. 7389).
In tal senso, è mancata anche una specifica contestazione del rilievo, contenuto nell’impugnata sentenza della CTR, di carenza di « prova certa della provenienza dei capitali apportati nella società immobiliare ».
3.4 Infine, ulteriore profilo di inammissibilità è ravvisabile nel fatto che con il motivo in esame si sollecita un nuovo apprezzamento del compendio istruttorio offerto nel corso del giudizio, sebbene, in tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l’errore di valutazione nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova non sia sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante (Cass. 21/12/2022, n. 37382). In generale, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme (Cass. 23/04/2024, n. 10927).
Ne deriva che il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida in euro 2.300,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME