Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7872 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7872 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 39/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente – contro
PICASCIA DOMENICO,
-intimato –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 4894/28/2016, depositata in data 23 maggio 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO n. NUMERO_DOCUMENTO, relativo all’anno d’imposta 2007. L’RAGIONE_SOCIALE direzione provinciale di Napoli I –
Avv. Acc. IRPEF 2007
rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente, ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato pari ad € 18.474,00 in €128.983,00 per l’anno d’imposta oggetto di contestazione; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente, l’acquisto di autovetture, di grossa cilindrata e non, l’abitazione principale e rate di mutui bancari relativi a tre immobili con posto auto.
Avverso l’avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Napoli; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., con sentenza n. 3481/11/2015, rigettava il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo l’inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell’appello.
Con sentenza n. 4894/28/2016, depositata in data 23 maggio 2016, la C.t.r. adita accoglieva il gravame del contribuente e compensava tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il contribuente è rimasto intimato.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 gennaio 2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché 115, 116 e 132 cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha illustrato in maniera illogica
e superficiale il ragionamento aritmetico concernente le situazioni da opporre in elisione del reddito sinteticamente accertato.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza, sotto altro profilo, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 36 d.lgs. n. 546/92, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha ritenuto di giustificare le spese sintomatiche di capacità contributiva per mezzo di disponibilità derivante da mutuo, ciò in una situazione in cui le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE stesso mutuo, la cui rata mensile aveva un’incidenza complessiva pari a più del doppio del reddito dichiarato, costituivano elementi di giudizio dell’esistenza di un maggior reddito non dichiarato.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha omesso di valutare, nel compiere il giudizio sull’ammontare del reddito sinteticamente determinato, l’incidenza di ratei consistenti di mutuo maturati e versati, l’impatto mensile dei quali era pari a più del doppio del reddito dichiarato.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’articolo 38 D.P.R. n. 600/73 (nella versione ratione temporis applicabile) e 2697 cod. civ. in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha considerato che la rata mensile di mutuo aveva un’incidenza complessiva pari a più del doppio del reddito dichiarato, come non occorra che il contribuente dimostri l’impiego della disponibilità derivatagli dal mutuo stesso per le spese indice di capacità contributiva.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 2 d.lgs. n. 546/92, 277 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., a fronte RAGIONE_SOCIALE ragioni poste dal contribuente a giustificazione RAGIONE_SOCIALE scostamento, ha senz’altro annullato l’atto di accertamento di cui è causa, anziché verificare l’incidenza specifica di ciascuna ragione giustificativa e procedere all’autonoma determinazione dell’imposta effettivamente dovuta.
Pregiudizialmente va dichiarata l’ammissibilità del ricorso in quanto la sua notifica è tempestiva; infatti, la sentenza impugnata è stata depositata in data 23 maggio 2016 mentre la notifica del ricorso è stata effettuata presso l’AVV_NOTAIO risultante domiciliatario innanzi alla C.t.r., AVV_NOTAIO, in data 19 dicembre 2016.
Ciò posto, seguendo un ordine logico giuridico della trattazione, il primo ed il secondo motivo di ricorso, che censurano la sentenza impugnata per motivazione illogica e/o perplessa (cfr., per tutte, Cass. SU, 7 aprile 2014, n. 8053). nella parte ricostruttiva del reddito sinteticamente accertato, sono fondati.
3.1. L’RAGIONE_SOCIALE ha dimostrato le plurime illogicità e perplessità motivazionali attingendo dalla fallacia del calcolo aritmetico utilizzato, evidenziando come il giudice tributario di appello, dopo aver ritenuto correttamente di decurtare, dall’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese considerate ai fini dell’articolo 38 del d.P.R. n. 600/73, gli acquisti effettuati prima del “quinquennio 2007/2011” nonché il valore RAGIONE_SOCIALE rivendite, nel medesimo periodo, di beni acquistati nello stesso periodo (nella specie due RAGIONE_SOCIALE quattro autovetture) giunge, con un calcolo matematico incomprensibile sul piano logico, ad un “saldo negativo” della spesa per incrementi. Più precisamente, dopo aver sottratto dalla somma complessiva di spese per incrementi (ossia € 144.449) l’ammontare degli acquisti
“anteriori” al quinquennio (pari a € 46.434), dal risultato di tale differenza (pari a € 98.015) ha ritenuto di sottrarre il ricavato della vendita di tre RAGIONE_SOCIALE quattro auto (v. paragrafo 5.1.2 della sentenza), quantificato in € 122.000,00.
La stessa sentenza dà conto però che due RAGIONE_SOCIALE vetture acquistate nel periodo di riferimento sono state rivendute nello stesso periodo, con decremento patrimoniale complessivo di euro 2000,00.
Ne consegue che la differenza, limitata al calcolo basato sulle spese per incrementi patrimoniali (per le autovetture indicate in sentenza) doveva al più portare alla determinazione dell’importo di euro 96.015,00, dal quale sottrarre il complessivo valore RAGIONE_SOCIALE auto acquistate anteriormente al periodo di riferimento (per euro 46.434,00), comunque superiore al reddito dichiarato per l’anno di riferimento di euro 18.474,00; dovendosi, infine, altresì rilevare come risulti estraneo al calcolo espresso nella sentenza impugnata ogni considerazione della rata annuale del mutuo come indice di capacità contributiva.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso che, laddove in sentenza si legge ‘così rettificato (euro 128.983 -euro 28.889,80 =100.093,20) il reddito sinteticamente accertato, occorre verificare l’efficacia probatoria degli strumenti indicati dal contribuente”, il conseguenziale annunciato vaglio è del tutto apodittico in quanto non basato su alcun punto della decisione tale da costituire valido supporto logico della decisione.
Dall’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso discende l’assorbimento dei restanti.
In conclusione, vanno accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso e vanno dichiarati assorbiti i restanti; la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo ed al secondo motivo, assorbiti i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 11 gennaio 2024.