Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1781 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1781 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.16305/16 R.G. proposto da:
COGNOME, difesa e rappresentata, per procura in calce al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO presso il cui studio, in Roma, INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n.7102/40/2015, depositata il 28/12/2015.
IRPEF-
Redditometro
Art 38 d.P.R. n.600
del 1973
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024 dal Presidente NOME COGNOME.
Rilevato che:
nella controversia traente origine dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME di avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n.600 del 1973, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 200 6, la Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, riformava la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente.
In particolare, il Giudice di appello rilevava che la contribuente, a fronte degli idonei indicatori di capacità di spesa offerti dall’Ufficio, aveva offerto prove afferenti ad una generica disponibilità di denaro, senza tuttavia dimostrare quali somme di quelle presenti nei conti correnti e nei libretti postali cointestati, siano state impiegate per mantenere il proprio tenore di vita e, soprattutto, per finanziare gli investimenti dai quali era scaturito l’incremento patrimoniale per circa euro 70.000 nel 2006.
Avverso la sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso cui resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che:
1.Con l’unica rubricazione: ‘ Violazione dell’art.53 della CostituzioneViolazione dell’art.42, comma 2 e dell’art.38, commi 4 -8 d.P.R. n.600 del 1973Violazione dell’art. 2697 del codice civileViolazione della circolare ministeriale n.101/E del 30.04.1999Violazione della circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n.49/E del 9 agosto 2007-omesso esame di punto decisivo della controversia dedotto in giudizio ‘ la ricorrente articola quattro censure.
In particolare, sub I) la ricorrente deduce che, in caso di contribuente percipiente redditi da lavoro dipendente (come nella specie), l’accertamento induttivo dovrebbe basarsi su elementi dai quali potere desumere lo svolgimento dell’attività collaterale da cui provenga il reddito contestato. Sub II) si lamenta che, nell’avviso di accertamento, non era stata data la specifica indicazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE circostanze che giustificavano il ricorso al metodo sintetico. Sub III) la ricorrente lamenta che l’ Ufficio abbia applicato il redditometro anche per la casa di abitazione, deducendo che la casa di abitazione non possa essere indice di riferimento. Sub IV), infine, si deduce, sulla scorta della circolare n.101/E del 1999 che, nel caso in esame, l’accertamento risulterebbe limitato a due anni senza alcun riferimento ai redditi dichiarati nell’anno precedente né ai redditi degli altri componenti del nucleo familiare.
1.1.Le censure sono in parte inammissibili e, in parte, infondate. E’ infondata la censura sub I) alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n.22514/2013, id.n. 1519/2017, id n. 2432/2017) ferma nel ritenere che: «La presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari a norma dell’art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di reddito di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come è reso palese dal richiamo, operato dal citato art.32, anche all’art. 38 del medesimo d.P.R., riguardante l’accertamento del reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE persone fisiche (attinente ad ogni tipologia di reddito di cui esse siano titolari)» E, peraltro, nel caso di specie, risulta, in atti e non costituisce oggetto di contestazione da parte della ricorrente, che la stessa fosse dipendente della stessa Società della quale deteneva una partecipazione pari al 40%.
1.2 La censura sub II) appare inammissibile perché rivolta esclusivamente all’avviso di accertamento e non alla sentenza impugnata che, tra l’altro, sul punto tace. Va ribadito, al proposito, il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.n.1063 del 19/01/2005; id. n.8106 del 06/04/2006) secondo cui <>.
1.3.La terza e quarta censura sono anche esse inammissibili perché non si confrontano con il decisum e si risolvono, nella sostanza, in un’inammissibile, in questa sede, rivisitazione dell’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito. La C.T.R., invero, come emerge dal tenore della sentenza impugnata, ha confermato la legittimità dell’atto impositivo rilevando che l’accertamento era fondato, non solo sulla casa di abitazione, ma anche su altri indici quali la titolarità di altri immobili, di un’autovettura e dei servizi della collaboratrice domestica. Peraltro, va rilevato da un canto che <> (Cass. n. 16644 del 10/08/2015; id. n. 19697 del 25/07/2018) e, dall’altro , che la dedotta violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del
1973 (sotto il profilo che l’accertamento si sarebbe limitato a due anni) , nel difetto di specificità del ricorso e nel silenzio sul punto della sentenza impugnata, appare essere questione nuova inammissibilmente dedotta per la prima volta in questo giudizio.
2.In conclusione, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla refusione in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese liquidate in complessivi euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Cosi deciso, in Roma, il 9 gennaio 2024.