Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5941 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6200/2016 R.G. proposto da NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-resistente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 1873/6/15 depositata l’11 settembre 2015
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 24 gennaio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava a NOME COGNOME due distinti avvisi di accertamento mediante i quali, in applicazione del cd. , determinava
sinteticamente, ai sensi dell’art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, il reddito complessivo del predetto contribuente in relazione agli anni d’imposta 2007 e 2008, rettificando in aumento quello da lui dichiarato.
Il COGNOME impugnava gli avvisi di accertamento in questione dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la quale, in accoglimento del ricorso, annullava gli atti impositivi.
La decisione veniva in sèguito totalmente riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che con sentenza n. 1873/6/15 dell’11 settembre 2015 accoglieva l’appello spiegato dall’RAGIONE_SOCIALE, rigettando l’originario ricorso della parte privata.
Rilevava il giudice regionale: -che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto assolto dal COGNOME l’onere della prova contraria su di lui gravate ex art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973, omettendo, in particolare, di «approfondire le situazioni di fatto che avrebbero consentito anche di presumere, con specifico riferimento all’articolo 2263 -Ripartizione dei guadagni e RAGIONE_SOCIALE perdite -c.c., … l’esistenza di rapporti societari del contribuente … con il fratello COGNOME NOME, suscettibili di determinare il conseguimento di guadagni, quindi rilevanti ai fini fiscali» ; -che la produzione in giudizio degli estratti del conto corrente bancario intestato al contribuente, documentanti il versamento della somma di 60.000 euro asseritamente effettuato in suo favore dal germano a titolo di liberalità, rappresentava «un mero tentativo… per sopperire alla carenza di prove a sostegno RAGIONE_SOCIALE proprie» difese; -che detta documentazione, peraltro «esibita intempestivamente» , appariva comunque «del tutto inadeguata ed insufficiente» ad accreditare la tesi della parte privata.
Contro questa sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo articolato in più profili di censura.
L’RAGIONE_SOCIALE si è limitata a depositare un mero atto di costituzione, ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che dalla consultazione dell’elenco trasmesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla Cancelleria di questa Corte ai sensi dell’art. 40, comma 3, D.L. n. 13 del 2023, convertito in L. n. 41 del 2023, aggiornato al 13 ottobre 2023, si evince che, con riferimento alla controversia tributaria relativa all’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, l’odierno ricorrente NOME COGNOME ha presentato domanda di definizione agevolata ex art. 1, comma 195, L. n. 197 del 2022.
L’inserimento nel predetto elenco documenta la definizione della controversia secondo le modalità previste dai commi 186 e seguenti del menzionato art. 1 L. n. 197 del 2022 e l’assenza, allo stato, dell’eventuale diniego di cui al comma 200 della medesima disposizione.
Alla luce di ciò, il presente giudizio deve essere dichiarato estinto in parte qua , ai sensi dell’art. 1, comma 198, della citata legge.
1.1 Tanto premesso, con l’unico motivo di ricorso vengono lamentati: a)la violazione degli artt. 2 e 3 Cost.; b)la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c.; c)la falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, in correlazione con il D.L. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286 del 2006; d)l’errata motivazione; e)il travisamento dei fatti.
1.2 A sostegno RAGIONE_SOCIALE sollevate censure si deduce quanto segue:
-l’impugnata sentenza viola ;
-soltanto in grado di appello l’impugnante RAGIONE_SOCIALE aveva , effettuata in favore del contribuente NOME COGNOME dal germano NOME, ;
-in tal modo l’Amministrazione Finanziaria avrebbe , laddove nel pregresso grado di giudizio essa ;
-la CTR avrebbe, pertanto, dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello proposto dalla parte erariale, avendo essa operato mediante l’introduzione di ;
– ;
– ;
-l’assunto dell’Ufficio, fatto proprio dalla CTR, secondo cui il contribuente avrebbe inteso , ;
– , il cui ;
– , poichè ;
-l’RAGIONE_SOCIALE non aveva , prospettando una , che ;
– ;
– , reintroducendo ;
– ; – .
Il ricorso -che, a sèguito dell’estinzione parziale del giudizio di cui si è dato conto nel paragrafo 1, rimane esaminabile per la sola parte concernente l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 -è infondato, e in larga misura persino inammissibile, per le ragioni che ci si accinge ad illustrare.
2.1 Anzitutto, la violazione RAGIONE_SOCIALE norme costituzionali -tranne quelle di immediata applicazione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11167/2022), fra le quali non rientrano gli artt. 2 e 3 della Carta fondamentale -non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il contrasto fra la decisione impugnata e i parametri costituzionali deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di legge applicata (cfr. Cass. Sez. Un. n. 23794/2022, Cass. Sez. Un. n. 25573/2020, Cass. n. 15880/2018, Cass. n 3708/2014).
2.2 In secondo luogo, la censura di falsa applicazione dell’art. 345, comma 1, c.p.c. -rectius : dell’art. 57, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale rispetto alla prima, ancorchè con essa sostanzialmente coincidente -non tiene conto del fatto che il ricorso introduttivo della lite era stato proposto dal contribuente, e non dall’RAGIONE_SOCIALE, la quale non aveva formulato in appello alcuna nuova domanda, essendosi limitata a censurare la decisione di primo grado e a chiederne la riforma sulla scorta RAGIONE_SOCIALE
argomentazioni a tal fine sviluppate nell’atto di impugnazione.
D’altro canto, ove si consideri che il comma 2 dell’art. 57 innanzi citato fa divieto di proporre per la prima volta in appello soltanto nuove eccezioni non rilevabili anche d’ufficio (come, ad esempio, quella di prescrizione: arg. ex art. 2938 c.c.), deve escludersi che l’Amministrazione Finanziaria sia incorsa nella violazione di tale norma, non avendo essa introdotto nel giudizio di secondo grado alcuna eccezione in senso stretto.
Come infatti questa Corte ha in più occasioni avuto modo di chiarire, la parte resistente che nel giudizio tributario di primo grado non sia andata oltre una contestazione generica dell’avverso ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame, poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, stabilito dall’art. 57, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992, riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, le quali non introducono nuovi temi di indagine (cfr. Cass. n. 4444/2022, Cass. n. 2413/2021, Cass. n. 12651/2018, Cass. n. 17421/2016).
2.3 Va poi osservato che il vizio di non è più deducibile in cassazione, in quanto, a sèguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. disposta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai da ritenere ristretto alla sola verifica dell’inosservanza del c.d. «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, individuabile nelle ipotesi -che si convertono in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. (per il processo tributario la norma speciale di riferimento è l’art. 36, comma 2, n. 4 D. Lgs. n. 546 del 1992) -di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto
di «sufficienza» della motivazione; con la precisazione che l’anomalia motivazionale deve emergere dal testo del provvedimento impugnato, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr., ex permultis , Cass. n. 3799/2023, Sez. Un. n. 37406/2022, Cass. Sez. Un. n. 32000/2022, Cass. n. 8699/2022, Cass. n. 7090/2022, Cass. Sez. Un. n. 23746/2020, Cass. n. 12241/2020, Cass. Sez. Un. n. 17564/2019, Cass. Sez. Un. n. Sez. Un. 19881/2014, Cass. Sez. Un. 8053/2014).
Oltretutto, dall’inequivoco tenore letterale dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. si ricava che «non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto», dovendo in tal caso la Corte semplicemente correggerne la motivazione.
2.4 Deve ancora rilevarsi che, in base al combinato disposto degli artt. 64, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 4) c.p.c., la denuncia di «travisamento del fatto» costituisce motivo di revocazione della sentenza pronunciata in grado d’appello dalla commissione tributaria, e non di ricorso per cassazione, risultando essa incompatibile con il giudizio di legittimità nella misura in cui implica il rischio di una rivalutazione del fatto non consentita alla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 3647/2023, Cass. n. 2529/2016, Cass. n. 16809/2008).
2.5 Per quanto attiene, infine, alla lamentata falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, , è utile ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., descrivono i due momenti nei quali si articola il giudizio di diritto, ovvero quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice della fattispecie concreta e quello afferente all’applicazione della norma stessa, una volta rettamente individuata e interpretata.
Più precisamente, il vizio di violazione di legge consiste nella inesatta ricognizione della fattispecie normativa astratta da parte del provvedimento impugnato e si risolve nell’affermazione erronea dell’esistenza o inesistenza di una norma ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, mentre il vizio di falsa applicazione di legge consiste o nel sussumere la fattispecie concreta in una norma che non le si addice, perché non idonea a regolarla, o nel trarre da tale norma, in relazione al caso particolare esaminato, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione (cfr. Cass. n. 9293/2023, Cass. n. 21844/2022, Cass. n. 14199/2021, Cass. n. 22084/2020).
2.6 Nel caso in esame, lungi dal porre un problema interpretativo o applicativo della norma di diritto evocata nella rubrica del motivo, il ricorrente si è limitato a muovere una generica critica alla motivazione della sentenza gravata; critica caratterizzata dalla confusa (e perciò stesso non chiaramente intelligibile) mescolanza di argomentazioni difensive e di questioni giuridiche (dal principio del alla differenza fra capacità reddituale ed economica, alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni) e sostanziantesi nella non consentita richiesta di un riesame dei fatti e dei documenti di causa (in particolare, degli estratti conto bancari prodotti in prime cure dal Segatori e valutati dal collegio d’appello, che li ha giudicati «del tutto inadeguat (i) ed insufficient (i) per il caso che qui ci occupa» , cioé inidonei a dimostrare che il versamento dell’importo di 60.000 euro sul conto intestato al contribuente configurasse una liberalità effettuata in suo favore dal fratello NOME).
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, ferma la declaratoria di estinzione parziale del giudizio ex art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022, il ricorso deve essere, per il resto, respinto.
Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali,
essendosi l’RAGIONE_SOCIALE limitata a depositare un mero atto di costituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, tuttavia non celebratasi.
Stante l’esito del giudizio, non viene resa nei confronti del ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), in difetto dei presupposti processuali all’uopo richiesti dalla norma (rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il presente giudizio, ai sensi dell’art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022, con riferimento alla controversia tributaria avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, e rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione