Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 778 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 778 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2025
Avv. Acc. IRPEF 2006 e 2008
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11339/2016 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato NOME COGNOME in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-resistente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB. II GRADO TRENTO n. 90/01/2015, depositata in data 2 novembre 2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Trento –
rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del contribuente ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di € 32.785,00 per il 2006 e di € 132.439,00 per l’anno d’imposta 2008. La rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del detto contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: acquisto di un fabbricato, stipula di mutuo, conferimento di danaro per costituzione di società, locazioni non finanziarie di fabbricati, compravendite di servitù, acquisti e rivendite di auto, possesso di autoveicolo e di un motociclo.
Avverso gli avvisi il contribuente proponeva distinti ricorsi dinanzi alla C.t.p. di Trento; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.
La C.t.p., previa riunione dei ricorsi, con sentenza n. 73/02/2014, li accoglieva.
Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t. di II grado di Trento; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 90/01/2015, depositata in data 2 novembre 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’Ufficio.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
L’agenzia delle entrate non ha notificato e depositato controricorso, ma ha prodotto mera nota di costituzione al dichiarato solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 28 novembre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 4 e/o n. 5, cod. proc. civ.: nullità del procedimento ed omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di
discussione tra le parti. Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: violazione degli artt. 34, 36 e 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, mancato esame da parte della commissione tributaria di secondo grado di tutti i motivi avanzati dal contribuente» il contribuente lamenta l’ error in iudicando, l ‘error in procedendo e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha fatto alcun cenno ad alcune questioni eccepite dal contribuente (erroneità dei calcoli e corretto inquadramento dell’importo di mutuo, necessità che il biennio di scostamento per l’utilizzo del redditometro riguardi annualità consecutive).
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: Violazione o falsa applicazione dell’art. 57 D.Lgs n. 546/1992. Fondamento della decisione di appello basata su motivi nuovi, non presentati in primo grado» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha basato proprio convincimento sul fatto che la tesi della compartecipazione della moglie ai redditi del contribuente fosse infondata, in questo modo accogliendo l’eccezione che l’Ufficio ha proposto solo in secondo grado.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: Violazione o falsa applicazione degli artt. 10 e 12 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973. Omesso effettivo contraddittorio. Omessa sostanziale valutazione della documentazione e della memoria difensiva prodotta in sede di contraddittorio» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha riconosciuto come l’Ufficio avesse mancato di dare riscontro nel proprio avviso del perché non potessero accogliersi i rilievi fatti dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, quest’ultimo poi da doversi intendere obbligatorio anche con riferimento al ‘vecchio redditometro’ applicato nel caso di specie.
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: Violazione o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 16 e 17 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. Omessa e/o contraddittoria e/o illogica motivazione; non autosufficienza del redditometro, inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; mancata considerazione della prova contraria fornita dal contribuente» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r., pur avendo riconosciuto la natura di presunzione semplice del redditometro, non ha corroborato con altri elementi ciò che scaturiva dalla semplice applicazione dello strumento, non accogliendo poi le giustificazioni addotte dal contribuente circa il maggior reddito accertato.
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: Violazione o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 3 L. n. 241/1990, degli artt. 16 e 17 D.Lgs. n. 472/1997 e dell’art. 53 Cost. Omessa e/o contraddittoria e/o illogica motivazione; erroneità dei conteggi e non adeguatezza degli stessi alla reale capacità contributiva del contribuente; manifesta illogicità: necessità della consecutività del biennio di sforamento» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. non ha adeguato quanto indicato dai decreti ministeriali alla situazione del caso di specie, giungendo ad un calcolo erroneo del maggior reddito; inoltre, la C.t.r. non ha rilevato come lo scostamento di un quarto del reddito accertato rispetto a quello dichiarato dovesse riguardare almeno due annualità consecutive, mentre il caso in esame riguardava le annualità 2006 e 2008.
Va premesso che, con memoria depositata in data 18 novembre 2024, il contribuente faceva presente di essersi avvalso, per l’annualità 2008 (avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO), della
procedura di definizione agevolata di cui all’art. 5 L. 130/2022; all’uopo allegava l’istanza depositata, in data 13 gennaio 2023, alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento nonché il provvedimento di sospensione dell’amministrazione finanziaria.
Senonché, nella Pec del 13 gennaio 2023, di trasmissione dell’istanza di definizione agevolata alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento, da parte dell’Avvocato NOME COGNOME per conto del contribuente COGNOME NOMECOGNOME espressamente si afferma che ‘non è ancora disponibile la quietanza’.
2.1. Pertanto, si profila opportuno rinviare il giudizio a nuovo ruolo al fine di acquisire la quietanza del pagamento; a tal fine si fissa, per il deposito della quietanza medesima, il termine di gg. 60 a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza.
P.Q.M.
La Corte ordina che il ricorrente depositi la documentazione indicata in motivazione nel termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, contestualmente disponendo il rinvio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2024.